Risoluzione del contratto. Risoluzione per inadempimento. Importanza dell’inadempimento (c.c., articoli 1455; 2697)
Tribunale di Bari, sentenza 14 aprile 2025 n. 1420
Tribunale di Bari, Sentenza n. 1420/2025 del 14-04-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BARI
###
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ### ha pronunciato
la seguente
SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al N. 9703/2024 R.G.
promossa da:
### (C.F. ###) con il patrocinio degli avv. ### e , con elezione di
domicilio in ### ### presso l'avv. ### ATTORE
contro: ### (C.F. ###), con il patrocinio degli avv. e , con elezione
di domicilio in , presso l'avv. ; CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del14/04/2025,
che qui si intende richiamato, la causa è stata trattenuta in decisione
senza la concessione dei termini ex art 190 c.p.c. .
Motivi della decisione ### che a seguito dell'entrata in vigore della
legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo
grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al
novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa
esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in
diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti
conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello
svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di
diritto che suffragano la decisione medesima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data ###, ###
ha convenuto in giudizio la società s.r.l. ### chiedendo la risoluzione
del contratto di compravendita stipulato in data ### avente ad
oggetto un vibratore a frequenza variabile modello ###, per
inadempimento della società venditrice, con conseguente condanna
alla restituzione della somma di € 20.000,00 versata in acconto.
La convenuta, sebbene ritualmente citata, non si è costituita in
giudizio per cui va dichiarata la contumacia.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dall'esame del compendio documentale prodotto in atti, parte attrice,
assolvendo all'obbligo probatorio posto a suo carico, in applicazione
del consolidato principio riconosciuto dalla Suprema Corte di
Cassazione1 che trova applicazione anche nel presente giudizio,
risulta provato che: ### in data ### le parti stipulavano contratto
di compravendita del suddetto macchinario per il prezzo di €
26.840,00 IVA inclusa; ### l'attore versava due acconti per
complessivi € 20.000,00 (€ 10.000,00 alla sottoscrizione e €
10.000,00 il ###); ### nonostante i pagamenti effettuati, la società
venditrice non ha mai consegnato il bene; ### dopo vari solleciti
verbali, con PEC del 15/02/2024 l'attore comunicava la volontà di
risolvere il contratto; ### la società convenuta, con comunicazione
del proprio legale del 19/02/2024, indicava come data di consegna "la
prima settimana di maggio 2024"; ### decorso anche tale termine
senza che avvenisse la consegna, con PEC del 14/05/2024 l'attore
reiterava la volontà di risolvere il contratto. 1 Nel presente giudizio
trovano applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere
della prova. La giurisprudenza ha costantemente chiarito che “in tema
di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce
per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero
per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del
suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della
prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
adempimento” (cfr. Cass. Civ. n. 2387/2004; Cass. Civ. S.U. ,
30.10.2001 13533).
Come recentemente affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n.
### del 27 dicembre 2024, in tema di risoluzione del contratto di
compravendita per inadempimento, la gravità dell'inadempimento
deve essere valutata tenendo conto sia dell'elemento oggettivo della
mancata prestazione nel quadro dell'economia generale del contratto,
sia degli aspetti soggettivi rilevabili attraverso un'indagine unitaria sul
comportamento del debitore e sull'interesse del creditore all'esatto e
tempestivo adempimento.
Nel caso di specie, l'inadempimento della società convenuta riguarda
l'obbligazione principale del contratto di vendita, ovvero la consegna
del bene, come previsto dall'art. 1476 c.c.. La mancata consegna si è
protratta per un periodo significativo, nonostante il compratore
avesse già versato la maggior parte del prezzo pattuito (€ 20.000,00
su € 26.840,00).
Come stabilito dal Tribunale di Termini Imerese nella sentenza n. 1065
del 14 dicembre 2022, il creditore che agisce per la risoluzione deve
provare esclusivamente la fonte negoziale del proprio diritto e il
relativo termine di scadenza, mentre spetta al debitore convenuto
l'onere di provare l'avvenuto adempimento o la non imputabilità
dell'inadempimento.
Nel caso in esame, come detto, l'attrice ha assolto a tale onere,
mentre la società convenuta non si è costituita in giudizio e non ha
quindi fornito alcuna prova liberatoria della sua obbligazione. Inoltre,
il comportamento dilatorio della convenuta, che ha più volte rinviato
la consegna senza mai adempiere, costituisce elemento per
dimostrare la gravità dell'inadempimento.
La Cassazione, con ordinanza n. 12820 del 10 maggio 2024, ha
ribadito che l'inadempimento dell'obbligazione principale del
contratto, quale è la consegna del bene nella compravendita, integra
sempre un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art.
1455 Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del
D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante
quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al
presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni
professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23
ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui
“i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si
applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in
un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto
purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata
dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della
liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da
parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n.
17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma
dell'art. 17 c.p.c., quello corrispondente al credito come risultante
dall'atto di citazione.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento
processuale tenuto dalla parte opponente giustifica la applicazione dei
valori minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente
prospetto.
Scaglione: da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 fasi valore minimo importo
liquidato studio €. 460,00, Introduttiva €. 389,00 Trattazione €.
840,00, Decisoria €. 851,00 Totale €. 2.540,00 oltre al rimborso
forfettario spese generali al 15%, Iva e ###
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda
proposta da ### nei confronti della società ### s.r.l., così provvede:
1) Dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto di
compravendita stipulato tra le parti in data ###; 2) Condanna la
società convenuta contumace alla restituzione in favore dell'attore
della somma di € 20.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al
saldo; 3) Condanna la società convenuta contumace, in persona del
legale rappresentante p.t. alla refusione delle spese processuali in
favore della convenuta opposta, liquidate in € 2.540,00 per compensi,
ed €. 254,00 per spese oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA
come per legge.
Così deciso in data ### dal TRIBUNALE ORDINARIO di Bari. il Giudice
Dott.
29-04-2025 21:33
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