Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Civilista Trapani

Sentenza

Scuola...
Scuola
È controverso, innanzi al Tribunale di Milano, il rapporto tra il regime dettato dal diritto interno per i contratti a termine dei docenti di religione (art. 309 D.Lgs. n. 297/1994 e L. 186/2003), che prevede incarichi annuali e il rinnovo automatico, e le regole euro-unitarie che vietano il ricorso indefinito a contratti a termine per sopperire alle esigenze datoriali.

Sul punto, in primis, si esclude che possa assumere rilevanza il requisito dell’idoneità riconosciuta dall’ordinario diocesano per giustificare la reiterazione indefinita dei contratti a termine, trattandosi di un requisito richiesto sia per i docenti di ruolo, che per i docenti non di ruolo.

Stante, poi, l’impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell’indirizzo secondo cui l’interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi euro-unitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l’accesso ai ruoli.

Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest’ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità.

In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno cd. euro-unitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all’art. 32, V, L. n. 183/2010 (poi, art. 28, II, D.Lgs. n. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato.

Tribunale Milano, 6 febbraio 2025 n. 162
Tribunale di Milano, Sentenza n. 162/2025 del 06-02-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
### Il giudice, dott.ssa ### quale giudice del lavoro, ha pronunciato
la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 12583/2024 R.G. promossa da
### con l'avv. ### presso il cui studio in ### via ### n. 37, ha
eletto domicilio, RICORRENTE
c o n t r o
MINISTERO DEL### E ### rappresentato e difeso dai funzionari
delegati, avv.ti ### e ### domicilio eletto in ### via ### n. 24,
RESISTENTE
OGGETTO: trasferimento del lavoratore.
All'udienza di discussione il procuratore delle parti concludevano come
in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato, ### della ###
ha convenuto in giudizio l'### indicata in epigrafe perché venissero
accolte le seguenti domande: “A) accertare e dichiarare che l'###
resistente ha posto in essere, nei confronti del ricorrente, una abusiva
reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36
mesi per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno
per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente, B)
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno
conseguente all'abusiva reiterazione dei contratti a tempo
determinato, così come individuati in atti, stipulati dal ricorrente con
l'### resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi; C)
condannare l'### resistente al risarcimento del danno derivante
dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, così come
individuati in atti, determinato in conformità dei criteri stabiliti dalla
legge pro tempore vigente (art. 32, L. n. 183/10, ora l'art. 28, D. Lgs.
15.6.15, n.81 e da ultimo l'art. 12 del decreto ### infrazioni, D. L.
del 16.9.24, n. 131, pubblicato in ###, e pertanto, condannarlo a
corrispondere al ricorrente un'indennità onnicomprensiva nella misura
compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR di pari ad € 2.248,94
(ovvero la diversa somma che risulterà in corso di causa o che verrà
ritenuta di giustizia e/o di equità) e, comunque, in ogni caso, entro il
limite massimo espressamente contenuto in € 22.489,40, pari a n.10
mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del ###
D) condannare il Ministero dell'### e del ### in persona del ###
pro-tempore, al pagamento del compenso professionale e delle spese
vive non imponibili, con la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma
1 bis del D.M. 55/2014, con distrazione in favore del costituito
procuratore che, in relazione alle stesse, se ne dichiara, ad ogni effetto
di legge, ANTISTATARIO”
Si è costituita l'### convenuta, spiegando difese volte a contrastare
la pretesa avversaria di cui ha chiesto il rigetto.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di
incombenti istruttori.
Ciò posto, il ricorrente ha ricevuto incarichi per l'insegnamento della
religione cattolica presso l'### “###” di ### per gli anni scolastici
dal 2019/20 al 2024/25 (doc. 2).
Con Decreto n.18499/2023 (doc. 8) ha ottenuto riconoscimento
dell'anzianità di servizio con assegnazione di fascia stipendiale
corrispondente ai docenti a tempo indeterminato e riconoscimento di
scatti biennali come da normativa speciale per i docenti di ### (###.
Si afferma in causa che è stata presentata domanda di partecipazione
alla procedura concorsuale straordinaria ex DD 1327-28/2024 per
immissione in ruolo dei docenti ### non risultando tuttavia il
ricorrente essere stato ancora convocato per le prove orali e
dovendosi quindi ritenere il corrente anno scolastico valutabile ai fini
del pregiudizio lamentato.
Il ricorrente eccepisce infatti, in questa sede, l'illegittima reiterazione
di contratti a tempo determinato oltre 36 mesi con relativa richiesta
di risarcimento del danno come previsto dall'art. 31 L.183/2010 e
successive modifiche.
In particolare, deduce la violazione della normativa nazionale e
comunitaria sul lavoro a termine, ed in particolare dell'art. 5 D. lgs.
368/2001 (ora abrogato e sostituito dall'art. 19 comma 3 D. Lgs.
81/2015) che prevede il limite temporale dei 36 mesi alla successione
di contratti a termine e degli obblighi comunitari di cui alle clausole 4
e 5 dell'### sul lavoro a tempo determinato, allegato alla ### del
Consiglio dell'### n. 1999/70 del 28 giugno 1999.
Conseguentemente, chiede di accertare l'abusiva reiterazione dei
contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi su posti
vacanti e disponibili con conseguente condanna del Ministero al
risarcimento del danno “comunitario”.
Il tutto oltre la maggior somma tra rivalutazione e interessi e, in ogni
caso, con vittoria di spese, diritti e onorari.
Così delineata la fattispecie, il ricorso è fondato e, pertanto, deve
essere accolto.
Reputa infatti chi scrive di condividere e fare proprie le
argomentazioni di diritto rinvenibili in numerosi precedenti di questa
### (e non solo) relativamente a casi del tutto sovrapponibili al
presente e qui richiamati anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118
disp. att. c.p.c. “…2. Il tema oggetto della presente controversia
attiene, in sintesi, al rapporto tra il regime dettato dal diritto interno
per i contratti a termine dei docenti di religione (art. 309 D.lgs. n.
297/1994 e L. 183/2003 che prevede incarichi annuali e il rinnovo
automatico) e le regole eurounitarie che vietano il ricorso indefinito a
contratti a termine per sopperire ad esigenze datoriali. 3. Sul punto,
si è recentemente espressa la Corte di Giustizia (sentenza 13 gennaio
2022, C-282/19) la quale, in primo luogo, ha escluso che possa
assumere rilevanza il requisito dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario
diocesano per giustificare la reiterazione indefinita dei contratti a
termine, trattandosi di un requisito richiesto sia per i docenti di ruolo
che per i docenti non di ruolo; la Corte ha, dunque, precisato che,
nonostante vi siano fattori di oscillazione nelle esigenze di docenti di
religione cattolica che giustificano il ricorso a una successione di
contratti a termine (ritenendo pertanto non illegittimo il sistema di
reperimento del fabbisogno di docenti con l'articolazione tra il 70% di
docenti di ruolo e 30% di docenti a termine), l'osservanza della
clausola 5 punto 1 lett. a) dell'accordo quadro esige una verifica
concreta che il rinnovo miri a soddisfare esigenze provvisorie al fine
di arginare e prevenire possibili abusi.
4. Successivamente è intervenuta anche la nota sentenza della
Cassazione civ, lav., n. 18698/2022 la quale, ricostruita la normativa
di riferimento, ha dettato i seguenti principi di diritto: “###
l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti
annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i
quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere
delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di
legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi
nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di
Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in
coerenza con i principi ### non può tradursi in ragione di pregiudizio
per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la
mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per
l'accesso ai ruoli"."Nel regime speciale di assunzione a tempo
determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di
cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della
contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo
automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo
superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del
concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in
talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a
condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata
complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte
le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al
risarcimento del danno c.d. ### con applicazione, anche in ragione
della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del
2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma
2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non
essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a
tempo indeterminato". "I contratti di assunzione dei docenti di
religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e
sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della
contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti
prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì
l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati
dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati,
oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni
in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere
procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero,
qualora sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso nella
reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della
legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti
dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso".
5. La Suprema Corte, prendendo le mosse da quanto statuito dalla
Corte di Giustizia ha, in primo luogo, individuato nel nostro
ordinamento una misura idonea a sopperire la condizione di precarietà
nella previsione dettata dall'art 3 della L. 186/2003, la quale prevede
un obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei
concorsi per l'assunzione di ruolo, che, sebbene non riservati ai
precari, costituirebbero comunque una possibilità di evoluzione verso
l'inserimento in ruolo (soprattutto a seguito delle modifiche apportate
dalla L. 159/2019 art. 1 bis); rilevato, tuttavia, che l'ultimo concorso
indetto risale al lontano 2004, la Cassazione ha di fatto rilevato come
il Ministero, attraverso l'inosservanza di tale obbligo, avrebbe
impedito il funzionamento complessivo del sistema, dando luogo ad
un abuso meritevole di adeguato ristoro. La Suprema Corte ha poi
individuato un ulteriore abuso nell'ipotesi di plurime assunzioni a
termine che avvengono discontinuamente, per effetto delle
dismissioni determinate da eccedenze rispetto al fabbisogno,
rilevando, anche in questo caso, un abuso nell'inadempimento
dell'obbligo concorsuale triennale. ### ipotesi che la Corte ha
mantenuto fuori dai casi di abuso sopra delineati è dunque quella dei
contratti di durata infrannuale, stipulati in concomitanza con effettive
esigenze aventi natura temporanea, con onere in capo al Ministero in
ordine alla prova dell'effettiva sussistenza della casuale. 6. Sotto il
profilo dei rimedi, premessa l'impossibilità di una conversione del
rapporto a tempo indeterminato, stante la regola di rango
costituzionale del concorso pubblico sancita dall'art. 97 Cost. (ritenuta
dalla Corte di Giustizia in più occasioni compatibile con la disciplina
europea nell'ambito dei rapporti pubblici), è possibile ricorrere alla
previsione di cui all'art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015 (prima art 32
comma 5 L. 183/2010) qualificato come danno c.d. eurounitario (cfr.
Cass. Su n. 5072/2016 e ritenuto idoneo dalla Corte di giustizia, nella
sentenza 7 marzo 2018 C 494/2016) determinato tra un minimo di
2,5 mensilità e un massimo di 12. Il c.d. danno eurounitario è da
individuarsi, infatti, secondo quanto affermato dalla Corte di
Cassazione, nel fatto stesso di procrastinare lo status del docente
precario che, diversamente, dal docente di ruolo, non può usufruire
delle guarentigie della mobilità, della conservazione del posto in caso
di malattia, di un periodo di ferie retribuite, senza, per contro, offrirgli
le chances della stabilizzazione mediante concorso.
7. Ebbene, nel caso in esame, è pacifico e documentale che la
ricorrente abbia stipulato diversi contratti per periodi superiori a 36
mesi (in totale 8 anni scolastici), tutti di durata annuale, senza che
nelle more sia stato indetto il concorso volto alla assunzione quale
docente di ruolo e che tale situazione integri, pertanto, un abuso
meritevole di trovare adeguato ristoro. Le amministrazioni convenute
nulla hanno dedotto in merito alle ragioni che hanno portato alla
contrattazione a termine ed alla sua reiterazione senza soluzione di
continuità” (sent. n. 629/2024 R.G. est. dott.ssa ### in termini n.
798/2024 R.G. est. dott. Lombardi; 4009/2023 R.G. est. dott.
Pazienza; 12100/2023 est. dott.ssa Gigli; n. 96/2024 e numerose
altre; ### Cuneo est. dott.ssa ###.
Venendo ora al profilo della quantificazione del danno, tenuto conto
che prima delle tre annualità scolastiche non può configurarsi alcun
illecito e quindi alcun danno, il pregiudizio può apprezzarsi per il
quarto anno scolastico (2022/23) per il quale si ritiene di determinare
in 2,5 mensilità il risarcimento; per gli anni scolastici successivi, si
ritiene equo riconoscere mezza mensilità per ogni successivo
contratto, giungendosi all'importo complessivo di 4 mensilità della
retribuzione utile ai fini del ### pari alla somma lorda di € 2.248,94
mensili come da conteggi allegati in ricorso, non specificatamente
contestati dal Ministero e condivisi dal giudicante in quanto basati su
criteri oggettivi e verificabili.
Il Ministero, peraltro, ben avrebbe potuto fornire una esatta
quantificazione invece di limitarsi a contestare l'importo in modo
generico.
Va altresì riconosciuto al ricorrente la maggior somma tra interessi e
rivalutazione monetaria dal deposito del ricorso all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accerta il diritto del
ricorrente al risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione di
contratti a termine; 2) per l'effetto, condanna, il Ministero dell'### e
del ### al pagamento, in favore del ricorrente di un'indennità
onnicomprensiva ex art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015 pari a 4
mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto (€ 2.248,94) oltre alla maggior somma
tra interessi o rivalutazione dal deposito del ricorso al saldo; 3)
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute
dal ricorrente, liquidate in complessivi € 2.618,50 euro di cui euro
118,50 per esborsi ed euro 2.500,00 per onorari oltre al 15% di spese
generali, I.V.A. e C.P.A.; da distrarsi a favore del procuratore
antistatario.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza