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Sentenza

Validità del testamento olografo e non provate influenze dei testimoni (Cc artic...
Validità del testamento olografo e non provate influenze dei testimoni (Cc articoli 602 e 606)
Tribunale Ferrara, civile, sentenza 4 marzo 2025 n. 233
Il Tribunale Ordinario di Ferrara - Sezione Civile
in persona della dottoressa Maria Marta Cristoni, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 867 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2024
promossa da
P1 , rappresentato e difeso dall'Avvocato …
attore
contro
C1 , rappresentato e difeso dall'Avvocato …
e
C2 , rappresentato e difeso dall'Avvocato …
convenuto
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., P1 ha convenuto in giudizio C1 e C2 chiedendo l'accoglimento
delle seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo scritto dall'Avv.
C3 in data 18/09/2018 con la partecipazione di due testimoni che in pari data sono intervenute nella
medesima scheda testamentaria".
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente esponeva come il testamento olografo dell'Avv.
C1 datato 18.09.2019, con il quale il predetto ha revocato ogni precedente disposizione testamentaria,
fosse nullo, difettando dei requisiti previsti per legge, nello specifico per mancanza di autografia.
Il ricorrente ha dedotto che il testatore Avv. C1 aveva disposto del proprio asse ereditario in due
momenti diversi. Con testamento pubblico datato 26/10/2011, l'Avv. C1 aveva disposto in favore dei
sigg.ri C2 e C1 ma prevalentemente in favore di C2 , il quale poi provvedeva a far registrare tale
scheda testamentaria in data 14/11/2022 (doc. 4) e ad accettare l'eredità in data 18/11/2022 (doc. 5).
Successivamente, in data 18/09/2019, con nuova disposizione testamentaria (in questa sede
impugnata), l'Avv. C1 revocava ogni precedente testamento, con ciò di fatto superando le volontà
contenute nel testamento del 26/10/2011 e dunque lasciando tutti i propri beni al figlio adottivo C1 ,
per successione legittima.
In forza del testamento del 18/09/2019, oggi impugnato, unico erede del sig. Avv. C3 sarebbe quindi
risultato il figlio adottivo sig. C1 , essendo del tutto superata la posizione del sig. C2 che invece, a
fronte del testamento del 26/10/2011, era stato istituito erede per buona parte dell'asse ereditario.
Parte ricorrente esponeva altresì come il suo interesse ad agire fosse fondato sul credito dallo stesso
vantato nei confronti del de cuius.
In particolare, lo stesso vanterebbe un credito per effetto del riconoscimento di debito - di
complessivi Euro 67.000 - effettuato dall'Avv. C3 in suo favore quando egli era ancora in vita (doc.
7), e che aveva già avuto un principio di esecuzione mediante alcuni versamenti a titolo di acconto,
che riducevano il dovuto a Euro 64.150,00.
A seguito del decesso dell'Avv. C1 il sig. P1 agiva in via monitoria sia nei confronti del sig. C1 che
nei confronti del sig. C4.
Entrambi si opponevano al decreto ingiuntivo, e successivamente solo il sig. C1 decideva di
transigere la controversia mediante la corresponsione di complessivi Euro 20.000,00 (doc. 8), mentre
il sig. C2 continuava a sostenere di non essere erede.
Parte ricorrente ha allegato inoltre di essere in possesso di un testamento olografo in suo favore
datato 10.07.2018.
Si è costituito in giudizio C2 contestando le deduzioni di parte attrice eccependo, in via preliminare,
il difetto di legittimazione passiva e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni "in via
preliminare dichiarare la mancanza di legittimazione passiva in capo al signor C2 e, per l effetto,
respingere la domanda avversaria. Nel merito respingere la domanda avversaria siccome infondata
in fatto e diritto. Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite ex art. 96 c.p.c.
A sostegno della propria domanda, C2 esponeva nel merito come la presenza della sottoscrizione da
parte di due testimoni in calce al testamento olografo impugnato non determini il difetto di
autografia, in quanto le finite dei testimoni sono collocate in una diversa parte del documento.
Il convenuto eccepiva altresì l'assenza dell'interesse ad agire del ricorrente esponendo come egli
avesse già trovato soddisfazione del suo intero credito in forza della transazione novativa sottoscritta
con C1 il 21.10.2023.
Si è costituito in giudizio anche C1 chiedendo il rigetto di tutte le domande del ricorrente. Eccependo
la carenza dell'interesse ad agire in capo al P1 e, in ogni caso, l'insussistenza di vizi nel testamento
olografo impugnato.
Preliminarmente, l'attore ha interesse ad agire per ottenere la declaratoria di nullità del testamento
olografo in oggetto, vantando un (asserito) credito nei confronti del de cuius.
Nel merito, sulla dedotta nullità del testamento olografo sottoscritto il 18.09.2019 si osserva quanto
segue.
Ai sensi dell'art. 602, comma 1 c.c., l'autografia e la sottoscrizione, unitamente alla data, costituiscono
requisiti essenziali per la validità del testamento olografo: la presenza di tali elementi nella scheda
testamentaria si rende necessaria, infatti, al fine di assicurare la personalità delle disposizioni del de
cuius e, più precisamente, per valutare l'integrale autenticità del documento - escludendo eventuali
manomissioni e falsificazioni - e per garantire la corrispondenza delle dichiarazioni alla volontà del
testatore.
L'autografia deve concernere ogni elemento del negozio testamentario e non solamente la
sottoscrizione, per cui le disposizioni di ultima volontà debbono essere vergate per intero dal
testatore; pertanto, in assenza del requisito formale indicato, il testamento deve ritenersi nullo, ex
art. 606 comma 1, c.c. e, quindi, privo di qualsiasi efficacia.
Il ricorrente deduce il fatto che il testamento impugnato difetti di autografia poiché, in calce alle
disposizioni scritte di pugno dal de cuius vi sono le sottoscrizioni di due testimoni che avrebbero
necessariamente influito sulle sue determinazioni.
Tuttavia, le firme dei testimoni sono state apposte successivamente alla stesura del testamento ed
alla sottoscrizione del testatore; pertanto, non sono di per sé idonee ad inficiare la validità della
scheda testamentaria con la più grave sanzione della nullità.
Anche la Cassazione con orientamento consolidato ha affermato che "in materia di testamento
olografo, il principio dell'autografia previsto dall'art. 602 cod. civ. Non impedisce che nell ambito di
uno stesso documento siano enucleabili, da un lato, un testamento olografo pienamente rispondente
ai requisiti di legge e, dall'altro, scritti di mano di un ferzo apposti dopo la sottoscrizione del testatore
- e perciò collocati in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria - che,
come tali, non possono invalidare la scheda testamentaria autonomamente redatta dal testatore; la
nullità del testamento olografo, infatti, si ha soltanto quanto l'intervento del testo avvenga con
l'inserzione anche di una sola parola di sua mano nel corso della disposizione di ultima volontà "
(Così Cass. Civ. Sent. n. 26258/08).
Nel caso di specie è documentale e pacifico in causa che i due testimoni che hanno sottoscritto la
scheda testamentaria non abbiano inserito alcuna parola all'interno del testamento redatto
integralmente e sottoscritto di pugno dal testatore.
Sebbene parte ricorrente alluda ad una influenza dei testimoni in ordine al contenuto dell'atto, tale
circostanza eventualmente integrabile un dolo da parte di terzi (per il quale è necessaria la prova di
artifizi e raggiri posti in essere dai testimoni per deviare la volontà del testatore verso una direzione
che, diversamente, non avrebbe preso) è stata solo prospettata in modo generico (laddove rileva che
i testimoni "..erano inevitabilmente presenti alla stesura del documento e ben avrebbero potuto
inficiarne i contenuti."), ma non è stata puntualmente allegata, né dimostrata.
A fronte, dunque, di un testamento scritto e sottoscritto di pugno dal testatore, la domanda di nullità
non può trovare accoglimento.
Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi poste a carico
di parte ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sulla causa N.R.G. 867/2024, ogni diversa domanda ed eccezione
disattesa e respinta:
1. respinge la domanda di parte ricorrente;
2. condanna il ricorrente a rifondere ai convenuti le spese di lite, che liquida, per ciascuno, in Euro
2906,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese forfettarie ed accessori di legge;
Conclusione
Così deciso in Ferrara, il 3 marzo 2025.
Depositata in Cancelleria il 4 marzo 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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