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Sentenza

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«Carattare alternativo» della procedura di risarcimento diretto del danno derivante dalla circolazione dei veicoli. Avv. Fabio Altese
Come noto, con il d.lgs. n. 209/2007 (codice della assicurazioni private) e con il regolamento attuativo (D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254), il nostro legislatore ha introdotto, nell'ambito del sistema risarcitorio per i sinistri stradali, un nuova procedura liquidativa che consente al danneggiato di poter indirizzare la richiesta risarcitoria direttamente nei confronti della propria impresa di assicurazione. 
Nel nuovo codice delle assicurazioni private e nel correlativo regolamento attuativo, risultano specificati i presupposti e le condizioni richieste affinché possa essere attivata, formalmente, la procedura dell'indennizzo «diretto», fra i quali particolare importanza rivestono quelli relativi al coinvolgimento nel sinistro stradale soltanto due veicoli a motore entrambi identificati (ossia muniti di regolare targa), purché  regolarmente assicurati ed immatricolati in Italia.
La procedura del risarcimento «diretto», in particolare, è disciplinata dagli artt. 149 e 150 cod. ass. 
L'art. 149 cod. ass. dispone esattamente che, ove si realizzino le suesposte condizioni di proponibilità previste dalla normativa e dai regolamenti vigenti, il danneggiato «deve» rivolgere la propria richiesta di risarcimento danni all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo danneggiato. 
Taluna giurisprudenza (soprattutto quella di merito) aveva interpretato la perifrasi «il danneggiato deve rivolgere la propria richiesta….» contenuta nell'art. 149 cod. ass. nel senso di ritenere che, nell'ipotesi di inottemperanza dell'impresa di assicurazione alla richiesta di risarcimento diretto avanzata dal danneggiato, quest'ultimo sarebbe stato obbligato ad esperire l'azione giudiziaria - in via esclusiva e senza possibilità di scelta fra azione diretta ed indiretta - nei confronti del proprio assicuratore. 
La Corte Costituzionale, con la sentenza nr. 180 del 19 giungo 2009, ha sconfessato il predetto orientamento ermeneutico, dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 cod. ass., sollevata – con riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 111 della Costituzione - dal Giudice remittente  (Giudice di pace di Palermo), affermando che la norma in esame stabilisce una “facultas agenti” a favore del danneggiato.
La Consulta, in altri termini, ha affermato che l'azione diretta contro il proprio assicuratore deve configurarsi come una facoltà e, quindi, come un'alternativa all'azione tradizionale esperibile nei riguardi dell'impresa di assicurazione del responsabile civile che ha cagionato, colposamente, il danno risarcibile.
Alla luce del principio divisato dalla Consulta, quindi, nell'ipotesi in cui la compagnia di assicurazione destinataria della richiesta di risarcimento diretto ometta di comunicare l'offerta risarcitoria nei termini previsti dalla legge (sessanta giorni, per danni alle cose, novanta giorni nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia riportato danni personali) oppure nell'ipotesi in cui la stessa non accolga tale richiesta o non provveda a comunicare i motivi del diniego, il danneggiato potrà indifferentemente ed alternativamente indirizzare la propria azione legale o nei confronti del proprio assicuratore (come previsto dall'art. 149, comma 6, cod. ass.) oppure verso l'impresa di assicurazione del responsabile civile ex art. 144 cod. ass., oltre che nei confronti del responsabile civile del sinistro (art. 2054 c.c.)- 
Avv. Fabio ALTESE
Avv. Antonino Sugamele

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