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Sentenza

RESPONSABILITÀ CIVILE Calunnia – Responsabilità civile – Onere della prova – ...
RESPONSABILITÀ CIVILE Calunnia – Responsabilità civile – Onere della prova – Giudicato penale (Cc, articoli 2043, 2697; Cpp, articoli 651, 652 e 654)
Tribunale di Ferrara, Sentenza n. 226/2026 del 18-03-2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del ### ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2171/2024,
promossa da:
### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### ATTORE
contro
### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione
delle conclusioni e discussione orale del 19-2-2026
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
### ha convenuto in giudizio ### chiedendo l'accoglimento delle
seguenti conclusioni: “Nel merito. In via principale: − rigettata
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertarsi e
dichiararsi il diritto del ### al risarcimento del danno non
patrimoniale per condotta illecita della ###ra ### ed accertarsi
e dichiararsi che tale danno ammonta in via equitativa alla somma
di € 20.000,00, o quella diversa somma che dovesse emergere
dall'istruttoria di causa, ovvero ritenuta equa e di giustizia; − per
l'effetto, condannarsi la ###ra ### al pagamento in favore del
### della somma di ### 20.000,00, o quella diversa somma che
dovesse emergere dall'istruttoria di causa, ovvero ritenuta equa e
di giustizia, oltre interessi dalla domanda al saldo e rivalutazione
monetaria; − condannarsi la ###ra ### al risarcimento dei danni
ex art. 96 c.p.c., per la somma ritenuta giusta ed equa, per avere
le stesse omesso ogni riscontro all'invito alla negoziazione assistita
da parte del ### − In ogni caso, con vittoria di spese di causa e
compenso, ivi compreso il rimborso forfettario al 15%, C.P.A. ed
IVA sulle voci soggette.”.
La convenuta si è costituita chiedendo il rigetto delle domande di
parte attrice.
***
A fondamento della domanda risarcitoria proposta, l'attore ha
dedotto quanto segue: - in data ### la Sig.ra ### residente
###- Fraz. Lido degli ### presentava denuncia-querela presso la
### dei ### - ### di Cà di ### contro il ### ed altri due
soggetti, la ###ra ### ed il ###, rappresentando in quella sede
circostanze finalizzate a sostenere la ricorrenza del reato di
sequestro di persona e di estorsione [doc. 1: denuncia-querela]; -
con integrazioni della precedente denuncia-querela,
rispettivamente in data ### e in data ###, la Sig.ra ###
rappresentava, inoltre, alle ### ulteriori circostanze finalizzate a
sostenere la ricorrenza del reato di furto [doc. 2: integrazioni alla
denuncia querela]; - le circostanze rappresentate nella predetta
denuncia-querela e nelle suindicate integrazioni non corrispondono
a verità. Invero la vicenda che ci occupa è connotata da tutt'altro
tenore, caratterizzato dall'ossessione maturata dalla ###ra ###
a fronte di un rifiuto sentimentale da parte del ### ossessione
manifestatasi nel maggio 2021 - tra le altre - con pedinamenti e
appostamenti sotto casa, nonché frequenti ed insistenti richieste
di conoscere le frequentazioni del ### -tale condotta indusse
quest'ultimo ad interrompere ogni rapporto con la ###ra ### al
termine di una conversazione tra le parti tenutasi
nell'appartamento locato alla ###ra ### in ### - ### 14. In
quell'occasione, appreso dell'intenzione del ### di interrompere
la relazione, la ###ra ### sottrasse dalle mani del ### il
cellulare affinché questi la seguisse in camera per la restituzione;
a quel punto la stessa chiuse la porta a chiave e minacciò il ###
che, se avesse interrotto la relazione, lei gli avrebbe creato gravi
problemi, compreso “farlo finire in prigione”, come poi, peraltro,
accadde; - all'epoca dei fatti, il ### intratteneva una relazione
sentimentale con la ### (che divenne suo malgrado co imputata).
Tali precisazioni si sono rese necessarie al fine di far comprendere
all'odierno ### le reali motivazioni che hanno spinto la ###ra
### a rilasciare le inveritiere dichiarazione nella denuncia querela
in oggetto; - i fatti occorsi in data ### si sono svolti in maniera
differente da come rappresentati dall'odierna ### nella citata
denuncia-querela. Il giorno 24 settembre 2021, il ### e la ###ra
### si recarono presso l'immobile di ### - ### n. 14, assieme
al ###, Vice Presidente della società ### S.r.l. che aveva
concesso in locazione l'unità abitativa alla ###ra ### con
contratto di locazione turistica [doc. 3: contratto di locazione e
registrazione]; - la Sig.ra ### era consigliere della predetta
società ### S.r.l. [doc. 4: visura camerale]. In quell'occasione, i
suddetti volevano un confronto con la ###ra ### posto che la
stessa si era resa inadempiente nei pagamenti ormai dal giugno
2021 ed a nulla erano valsi i numerosi solleciti di pagamento.
Incredibilmente, il giorno dopo il suddetto incontro, la ###ra ###
sporse la denuncia-querela in oggetto, ivi dichiarando di essere
stata chiusa a chiave in una stanza e che gli fu così impedito di
uscire (a sostegno della ricorrenza del reato di sequestro di
persona), che la stessa occupava l'appartamento a titolo gratuito
(a sostegno del reato di estorsione) e che gli furono sottratti beni
di sua proprietà (a sostegno del reato di furto) denuncia sub doc.
1; - la Sig.ra ### in particolare, ha dichiarato all'### nel
tentativo di addebitare all'odierno attore il reato di “###
PERSONA”, di essere stata dai denunciati chiusa a chiave dentro
un'unità immobiliare e che sarebbe stato così alla stessa impedito
di uscire [cfr. doc. 1: “### - NDR la Sig.ra ### - entrando dietro
di lui - NDR il ### - ha chiuso a chiave la porta d'ingresso ed ha
tolto le chiavi”]; - tale circostanza non corrisponde a verità non
essendosi mai verificata. Si evidenzia, in ogni caso, che le porte
dell'immobile in questione sono dotate di una chiusura con
mandrino che ne consente l'apertura e la chiusura dall'interno,
senza la necessità di utilizzare le chiavi [doc. 5: foto della porta];
- - tale circostanza rende evidente, sin da subito, la falsità delle
dichiarazioni della ###ra ### - invero, la porta, avendo, come
detto, un mandrino, non presenta la serratura per le chiavi
all'interno; alcun soggetto avrebbe, pertanto, mai potuto entrare
e chiudere la porta dall'interno con le chiavi (che,
conseguentemente, non potevano nemmeno essere state rimosse
dalla serratura, come dichiarato dalla ###ra ###; - la ###
peraltro, abitando l'immobile da lungo tempo, conosce
perfettamente tutti i locali dello stabile e, in particolare, la
circostanza che le porte sono dotate di tale tipologia di serratura
ed aveva comunque la disponibilità delle chiavi dell'immobile come
dalla medesima dichiarato nell'integrazione della denuncia-querela
[cfr. doc. 2]. - da quanto esposto si evince incontrovertibilmente
la falsità delle dichiarazioni rilasciate all'### dalla ###ra ###
aventi il fine esclusivo di recare un danno all'odierno Attore; -con
la predetta denuncia-querela, la ###ra ### ha dichiarato all'###
inoltre, nel tentativo di addebitare all'odierno attore il reato di
“ESTORSIONE”, di occupare l'unità immobiliare a titolo gratuito e
di essere stata vittima, in quell'occasione, di tentata estorsione con
riferimento alla richiesta di pagamento del corrispettivo per il
godimento dell'immobile asseritamente non dovuto per presunta
gratuità del rapporto con il soggetto invero locatore. Anche per
tale aspetto, sia consentito precisare che, diversamente da quanto
sostenuto dalla ###ra ### la medesima occupava l'unità
abitativa a titolo oneroso, versando un corrispettivo per la
locazione dell'immobile (salvo poi sospendere, del tutto
illegittimamente, i versamenti) [cfr. doc. 3]. - la Sig.ra ### era
perfettamente a conoscenza anche di tale circostanza come,
peraltro, è stato dalla medesima ammesso sia nella denuncia-
querela in oggetto [cfr. doc.1], sia innanzi all'### come risulta dal
verbale di sommarie informazioni rilasciate dalla ### ai ### di
### [doc. 6: sommare informazioni ###ra ###; - la falsità dei
fatti riferiti dalla ###ra ### risulta, in ogni caso, dalla circostanza
che la stessa è stata raggiunta da due iniziative giudiziali da parte
della società ### S.R.L. (società che, come detto, aveva concesso
in locazione alla ###ra ### l'unità immobiliare sita in ### -###
n. 14, ove sarebbero occorse le condotte del ### denunciate dalla
stessa): ovvero, un'ingiunzione di pagamento per inadempimento
nel pagamento dei canoni di locazione [doc. 7: ingiunzione di
pagamento] e una causa risarcitoria per danneggiamento
dell'appartamento occupato [doc. 8: ricorso innanzi al ### di
###; -la Sig.ra ### ha dichiarato all'### che il ### unitamente
ad altri soggetti, sarebbe entrato nell'appartamento e le avrebbe
sottratto, durante gli eventi rappresentati nella denuncia querela,
numerosi beni, anche di valore; - la convenuta, inoltre, ha
dichiarato che i suoi beni personali sarebbero stati riposti da “###
e (...)” in vari sacchetti neri e depositati dai medesimi in un garage
contrassegnato dalla lettera C, con la precisazione che,
nell'occasione, “### prendeva ordini da ### (...)” [cfr. doc. 1:
pag. 3 della denuncia querela]; - anche tali circostanze non
corrispondono al vero; il ### non è entrato nell'appartamento
della ###ra ### non ha mai preso e/o asportato alcun bene di
sua proprietà e, men che meno, ha dato ordini in tal senso a
soggetti terzi; - la contraddittorietà e la falsità delle dichiarazioni
rese dalla ###ra ### nella denuncia querela risultano da ulteriori
elementi.
In primo luogo, gli eventi descritti dalla ###ra ### sono stati
smentiti dalla ###ra ### ovvero un testimone oculare (peraltro,
amica della ###, la quale ha dichiarato all'### che nel corso degli
eventi per cui è causa il ### non era nemmeno presente [doc. 9:
dichiarazioni ###ra ### ove la medesima rappresenta che
nell'occorso erano presenti esclusivamente “una signora bionda,
un transessuale che conosco con il nome di ### e un uomo con i
capelli biondi e la capigliatura Afro”]; - inoltre, le chiavi del garage,
dove asseritamente erano stati riposti i beni della ###ra ### a
detta della medesima, contro la sua volontà, le deteneva la stessa
convenuta, la quale, come detto, aveva la disponibilità di tutte le
chiavi del complesso; come si evince dalle stesse deposizioni
rilasciate ai ### dalla sig.ra ### [cfr. doc: 2]; - il contegno
mantenuto dalla ###ra ### ha avuto gravissime ripercussioni
sulla persona del ### A seguito della denuncia querela presentata
dalla ### infatti, il ### veniva sottoposto dalla ### alle indagini
(procedimento 2021/7228 R.G. Notizie di ###, nel corso delle
quali la co-indagata ###ra ### depositava memoria in cui
argomentava circa la falsità dei fatti denunciati dalla ###ra ###
[doc. 10: memoria ###ra ###; - all'esito delle indagini il ###
veniva poi rinviato a giudizio, ma esclusivamente per il reato di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p. ed
appropriazione indebita ex art. 646 c.p., diversi e puniti con pene
meno severe di quelli denunciati [doc. 11: avviso di conclusione
delle indagini ex art. 415bis c.p.p.]; - la condotta illecita della
###ra ### è stata causa di danno per il ### come appresso
argomentato nella disamina in diritto del presente atto, danno di
cui si domanda l'integrale risarcimento.
***
1) Sulla fatto illecito da reato di calunnia.
Occorre preliminarmente rilevare che, la Cassazione, in ordine alla
domanda di risarcimento del danno da calunnia ha affermato che:
“In tema di responsabilità civile da reato di calunnia, la sentenza
penale di assoluzione dell'attore dal fatto-reato, oggetto della
calunnia, non dà luogo a giudicato facente stato in sede civile ai
sensi degli artt. 651, 652 e 654 c.p.p. in assenza di una
ricognizione piena ed esclusiva degli elementi che connotano la
denuncia dei fatti integranti il reato, collocati al tempo della
denuncia e non a quello successivo della pronuncia di assoluzione;
pertanto, in difetto di specifica allegazione da parte dell'attore
degli elementi costitutivi della condotta dolosa della controparte al
tempo della denuncia e del nesso di causalità sussistente tra
evento e danno da ingiusta e falsa attribuzione di un reato, la
domanda di risarcimento derivante da calunnia non può ritenersi
fondata solo perché congruente con un'astratta ricognizione delle
prove della falsità della notizia di reato acquisite nel corso del
giudizio penale promosso d'ufficio dal p.m., dovendosi valutare gli
elementi probatori raccolti nel corso del giudizio penale oggetto
della calunnia con riguardo alla situazione anteriore al
promovimento dell'azione penale.”.
In ordine all'elemento soggettivo del reato, la Cassazione ha avuto
modo di precisare inoltre che “Ai fini dell'elemento psicologico del
delitto di calunnia, non basta la mera insinuazione di fatti
riconducibili a reati a carico dell'accusato, né il semplice dubbio
circa l'innocenza di quest'ultimo, essendo invece indispensabili la
coscienza e la volontà di accusare un soggetto pur avendo la
certezza della sua innocenza (Cass sezione Penale, sentenza n.
45045/2011).
Nel caso in esame, l'attore non ha ottenuto una sentenza di
assoluzione in ordine ai reati per i quali è stato denunciato dalla
conventa, ma è imputato in un giudizio penale avente ad oggetto
le medesime condotte denunciate, sebbene ricondotte a fattispecie
criminose parzialmente diverse.
All'esito della espletata istruttoria orale e documentale, non è
emersa, in ogni caso, prova del dolo richiesto per l'integrazione
della dedotta calunnia in ordine alla denuncia sporta dalla
convenuta per i reati di furto, estorsione e sequestro a carico
dell'attore.
Come emerge dalla sentenza civile in atti (doc. 3 convenuta), che
ha revocato il decreto ingiuntivo chiesto per asseriti canoni di
locazione in relazione alla abitazione teatro delle condotte
denunciate (Sentenza n. 251/2025 ### srl // ### pubbl. il ###
RG 4906/2023), la convenuta non riteneva legittimamente dovuto
alcun canone di locazione richiesto dall'attore e dalla sua
compagna, ### sia per l'assenza all'epoca di un valido contratto,
sia dal momento che iniziò con il ### una seppur breve relazione
sentimentale.
La condotta dell'attore e della ### come puntualmente descritte
dal teste, indifferente, ### Luogotenente dei CC comandante
della ### di ### escusso in sede civile, evidenziano elementi
riconducibili al reato di furto/appropriazione indebita di oggetti
appartenenti alla convenuta; l'insistente richiesta di canoni,
ritenuti dalla convenuta non dovuti, inoltre, è stata avvertita come
un tentativo di estorsione, come precisato dal teste.
Come emerge dalla predetta pronuncia: “###udienza del 30
maggio 2024 veniva assunta la prova orale con l'escussione dei
seguenti testi e veniva espletato il giuramento decisorio: - ###
Luogotenente dei CC comandante della ### di ### Rispondeva
sui capitoli di cui alla memoria di parte opposta datata 22.01.2024.
Cap.a) a seguito della denuncia presentata dalla sig.ra ### mi
sono recato sul posto unitamente ad altri colleghi tra i quali l'app.
Cimmarrusti e una pattuglia della ### di ### ho visto la sig.ra
### compagna del gestore ### insieme al sig. ### che stava
per chiudere in garage gli effetti personali della opponente che
sono stati sequestrati e successivamente restituiti alla proprietaria,
dagli effetti personali sono risultati mancanti il passaporto ed altri
documenti d'identità, il telefono ### 13 e dei gioielli quali collane
braccialetti ecc., preciso che l'intervento è avvenuto il ###,
preciso, che non risultano contratti di affitto stipulati nel residence;
cap.b) non vi erano locazioni turistiche, ma vi veniva esercitata la
prostituzione e in ragione di ciò la struttura veniva sequestrata,
dopo sette mesi è stata dissequestrata poiché, è stato sostituito
l'amministratore; copia conforme all'originale rilasciata ex art.
475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. ### da ### n.
251/2025 pubbl. il ### RG n. 4906/2023 cap.c) si pagava una
somma settimanale ed all'atto della prenotazione si faceva un
versamento sulla postpay del precedente amministratore, ma
comunque il tutto veniva gestito dal ### cap.e) abbiamo fatto
degli accessi e non è emerso quantomeno fino al novembre 2021
l'esistenza di qualche contratto di affitto. cap.d) il motivo
dell'allontanamento non era di natura economica era di natura
sentimentale, durante l'assenza della ### vi era stata una
relazione tra la sig.ra ### ed il sig. ### ma al rientro della prima
la sig.ra ### era stata allontanata e la ### aveva richiesto il
pagamento del dovuto per l'occupazione del mini appartamento;
### conosco i fatti di causa in quanto ho utilizzato per una
settimana il residence ### sito via canale ### n. 14. Rispondeva
sui capitoli di cui alla memoria di parte opposta datata 22.01.2024.
Cap.a) ho visto la sig.ra ### circa due volte in quella settimana;
cap.b) ho pagato € 400,00 per la settimana con le seguenti
modalità, € 100,00 con la ### intestata al sig. ### ed € 300,00
in contanti ad un uomo che mi era stato indicato dal sig. ### - La
sig.ra ### veniva sottoposta al giuramento decisorio: cap.a) giuro
e giurando affermo che dal 9.11.2020 e fino al giugno 2021 ho
corrisposto il dovuto, dopo è iniziata una relazione con il sig. ###
titolare del residence e quindi ero ospite fino a quando mi hanno
mandato via il ###; cap.b) giuro e giurando nego, non ero
presente per finalità turistiche; cap.c) giuro e giurando nego in
quanto all'inizio ho pagato € 400,00 a settimana, poi mi ha fatto
lo sconto a € 300,00 e poi è iniziata la relazione; pagina 5 di copia
conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione
forzata dall'Avv. ### da ### n. 251/2025 pubbl. il ### RG n.
4906/2023 cap.d) giuro e giurando nego, non avevo alcun debito
con l'### e mai nessuno mi aveva chiesto alcunché; cap.e) giuro
e giurando nego, mai nessun contratto di locazione è stato da me
sottoscritto.
All'udienza del 27 novembre 2024 veniva escusso il seguente
teste: - ### conosceva i fatti di causa in quanto vi era stata una
frequentazione saltuaria, in quanto era uscito 3/4 volte tra giugno
e luglio 2021 con la sig.ra ### preciso che in quel periodo
frequentavo il condominio di via ### 14 a ### per motivi
professionali in qualità di architetto. Adr: per quel che mi risulta la
sig.ra ### abitava presso il condominio su indicato dall'inizio del
2021, dove la stessa si prostituiva, non ho mai autorizzato la
stessa ad abitare a titolo gratuito presso la struttura, in quanto
non ho mai rivestito alcuna carica sociale o di gestione per conto
di ### Verificato che l'opposta, non ha dimostrato con i documenti
in atti la fondatezza della propria pretesa creditoria, in quanto il
contratto prodotto è stato registrato a distanza di anni dal periodo
in cui l'opponente ha soggiornato presso il residence e contiene
delle anomalie tali da determinarne la sua nullità. Di contro
l'opponente ha fornito un adeguato supporto probatorio alla
propria opposizione, dimostrando che presso il residence, ove la
stessa ha soggiornato, non si svolgevano attività turistiche o di
affitti brevi, ciò confermato dal fatto che nessun affitto fosse stato
mai registrato, quantomeno fino alla fine del 2021, ma vi si
esercitava la prostituzione, così, come dichiarato dal ###
quest'ultimo ha, altresì, dichiarato che la richiesta del pagamento
dei canoni era stata una ritorsione per ### n. 251/2025 pubbl. il
### RG 4906/2023 la relazione sentimentale che era sorta
durante l'assenza della sig.ra ### tra il sig. ### all'epoca gestore
del residence, e l'odierna opponente.”.
Di contro, la teste escussa nel presente giudizio, ### (che viveva
a ### e aveva una convivenza con ### e come dalla stessa
riferito “nel 2021 consigliera della ### s.r.l, società che aveva
dato in locazione l'immobile di cui si parla alla convenuta (...)”) ha
rilasciato dichiarazioni generiche e non appare comunque
attendibile, nè indifferente, poiché la stessa è stata coinvolta nel
procedimento penale assieme all'attore, per i medesimi fatti di
reato denunciati dalla convenuta, come emerge dall'avviso di
conclusioni indagini in atti, del 26-10-2021 per il “reato p. e p.
dagli artt.110, 393 c.p. perchè, in concorso fra loro, ### e ###
vantando un diritto di credito per i canoni della locazione
dell'immobile locato a ### e ### concorrendo con i predetti, pur
potendo ricorrere al giudice, si facevano ragione da sè con violenza
e minaccia consistita nel chiuderla all'interno dell'abitazione il
tempo necessario a sottrarle il telefono intimandole di pagare
quanto dovuto altrimenti non le avrebbero restituito il cellulare e
sottraendole anche altre ..i-{tiEf 2 9 ffiTT. &©fffl ### delta
Repubblica presso il Tribunale di ### cose di sua proprieta
(gioielli, documenti, etc.) asportandole dall'interno dell'abitazione
dalla stessa detenuta ### 24 SETTEMBRE 2021 b) Del reato p. e
p. dagli artt. 110, 646 c.p. perchè, in concorso fra loro, avendo le
chiavi dell'abitazione locata a ### si impossessavano di beni di
proprietà della stessa, asportandoli dall'immobile e non
restituendoli alla stessa (documenti, telefono cellulare, chiavi della
macchina, gioielli) ### 24 SETTEMBRE 2021).
La teste era inoltre coimputata, assieme al ### per il reato di
sfruttamento della prostituzione in danno della convenuta (con
pena già patteggiata dal ### - v. sentenza condanna penale del
09.11.2022 - doc. 1 all. prima memoria convenuta).
Lo stesso attore, inoltre, dà atto che, all'esito delle indagini
conseguenti alle denunce della convenuta, veniva comunque
rinviato a giudizio, sebbene “esclusivamente per il reato di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p. ed
appropriazione indebita ex art. 646 c.p., diversi e puniti con pene
meno severe di quelli denunciati [doc. 11: avviso di conclusione
delle indagini ex art. 415bis c.p.p.].”.
Non emergono dunque sufficienti elementi di prova in ordine al
profilo soggettivo del reato di calunnia, nonché in ordine alla falsità
stessa dei fatti denunciati, per i reati di furto ed estorsione, e
nemmeno in relazione al denunciato sequestro di persona, poiché
l'attore, rinviato a giudizio non dimostra di non aver con “violenza
e minaccia consistita nel chiuderla all'interno dell'abitazione il
tempo necessario a sottrarle il telefono intimandole di pagare
quanto dovuto altrimenti non le avrebbero restituito il cellulare..”
ma sostiene, esclusivamente, che le porte fossero apribili, e che la
convenuta avesse a disposizione le chiavi, potendo in qualche
modo uscire dalla abitazione (in atti afferma l'attore “###ra ###
peraltro, abitando l'immobile da lungo tempo, conosce
perfettamente tutti i locali dello stabile e, in particolare, la
circostanza che le porte sono dotate di tale tipologia di serratura
ed aveva comunque la disponibilità delle chiavi dell'immobile come
dalla medesima dichiarato nell'integrazione della denuncia-querela
[cfr. doc. 2])”.
Dalla documentazione in atti emergono invece plurimi elementi di
prova in ordine alle condotte illecite riconducibili all'attore in danno
della convenuta, quantomeno in parte compatibili con i reati dalla
stessa denunciati nonchè, in particolare, l'assenza del dolo
richiesto per la dedotta calunnia in capo alla convenuta, la quale,
a fronte delle condotte aggressive e ritorsive subite (confermate
nel giudizio civile di opposizione a decreto ingiuntivo), all'atto delle
denunce sporte nel 2021, non pensava in alcun modo che l'attore
fosse innocente in relazione ai predetti reati.
Per le ragioni espose, la domanda di risarcimento del danno
formulata dall'attore non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di ###
nei confronti di ### ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o
assorbita, così dispone: - respinge le domande formulate
dall'attore; - dichiara tenuto e condanna l'attore alla rifusione in
favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in complessivi
euro 5077,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie
nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se
dovute.
Avv. Antonino Sugamele

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