Cass.civ., Sez. II, Sent. 19.3.10 , n. 6714.Sono affette da nullità le delibere con cui a maggioranza sono stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall'art.1123 o dal reg. condominiale
Condominio - Ripartizione delle spese - delibere condominiali aventi ad oggetto la ripartizione delle spese comuni - In materia di delibere condominiali sono affette da nullità - che anche il condominio il quale abbia espresso il voto favorevole può fare valere - quelle con cui a maggioranza sono stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall'art. 1123 cod. civ. o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario, a pena di radicale nullità, il consenso unanime dei condomini, mentre sono annullabili e, come tali, suscettibili di essere impugnate nel termine di decadenza, di trenta giorni di cui all'art. 1137, ultimo comma, cod. civ., le delibere con cui l'assemblea, nell'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 1135 n. 2 e 3 cod. civ., determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dei criteri di cui al citato art. 1123 Corte di Cassazione civ., Sez. II, Sentenza 19 Marzo 2010 , n. 6714
Corte di Cassazione civ., Sez. II, Sentenza 19 Marzo 2010 , n. 6714
27-04-2010 00:00
Richiedi una Consulenza