DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle dire
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che demanda allo Stato la potesta' regolamentare per definire la disciplina esecutiva e attuativa del codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni amministrazione o soggetto equiparato;
Visto l'articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che demanda al regolamento di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo la disciplina regolamentare del sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi;
Visto l'articolo 201 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che demanda al regolamento di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo la disciplina degli specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, ad integrazione di quelli generali definiti dal medesimo regolamento;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso in data 22 giugno 2007;
Acquisito il parere dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in data 11 luglio 2007;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 settembre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;
Visti i rilievi della Corte dei conti espressi in data 26 maggio 2008;
Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso in data 24 dicembre 2008;
Acquisito il parere dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in data 18 dicembre 2008;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 marzo 2009;
Vista la nuova deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
Acquisito il parere dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in data 11 febbraio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 febbraio 2010;
Ritenuto che, in relazione all'articolo 26, rispetto al contenuto della relazione geologica, la disposizione regolamentare, sotto il profilo strettamente tecnico, sia maggiormente rispondente all'ambito di competenza della geologia, secondo quanto espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel parere del 22 giugno 2007 e riconosciuto anche dal Consiglio di Stato nel parere reso in data 24 febbraio 2010;
Ritenuto che, in relazione all'articolo 64, comma 6, l'inserimento della pendenza di giudizio tra le cause ostative al rilascio dell'autorizzazione all'attivita' di attestazione contrasti con il principio della presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva statuito dall'ordinamento e che le cause ostative riferite allo stato di fallimento o altra procedura concorsuale e alla regolarita' contributiva, previdenziale e assistenziale, siano appropriatamente riferibili alle persone giuridiche e non anche alle persone fisiche;
Ritenuto che, in relazione all'articolo 72, la disposizione regolamentare sia necessaria a precisare, sulla base della previsione all'articolo 40, comma 4, lettera f-bis), del codice, il ruolo di vigilanza svolto sul sistema di qualificazione delle imprese, oltre che dall'Autorita', anche dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui e' attribuita l'attivita' di rilascio dell'attestazione di qualificazione del contraente generale;
Ritenuto che, in relazione all'articolo 85, comma 1, la previsione della possibilita' per l'appaltatore di conseguire la qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria anche sulla base dei lavori di tali categorie affidati in subappalto, nel limite del 10% dell'importo degli stessi, favorisca l'apertura del mercato e l'ampliamento della dinamica concorrenziale nel settore dei contratti pubblici di lavori, e non contrasti con le disposizioni legislative vigenti in materia di qualificazione e con la disciplina in materia di subappalto;
Ritenuto che, in relazione all'articolo 94, in materia di consorzi stabili, la disposizione prevista dalla previgente disciplina regolamentare, che consentiva, per un periodo di cinque anni dalla costituzione, la somma dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ai fini della partecipazione del consorzio alle gare, sia assorbita dall'articolo 36, comma 7, primo periodo, del codice, di piu' ampia portata, e che non comporti disallineamenti con le disposizioni regolamentari in materia di servizi e forniture, per i quali l'articolo 277, comma 3, del regolamento prevede criteri semplificati in attuazione all'articolo 35 del codice;
Ritenuto che, in relazione all'articolo 103, relativamente alla traduzione in lingua italiana dei documenti riferita alla qualificazione delle imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia, atteso che nel testo regolamentare non e' presente una parte comune per tutti i tipi di qualificazione, non sia opportuno prevedere, una norma di carattere generale valevole per tutti i tipi di qualificazione, in luogo di specifiche disposizioni inserite nei singoli articoli di riferimento;
Ritenuto che, in relazione all'articolo 216, comma 7, in materia di affidamento del collaudo, l'inserimento di un'ulteriore disposizione che preveda l'incompatibilita' per i soggetti che hanno partecipato alla verifica del progetto, non sia necessario, atteso che detta causa di incompatibilita' e' gia' contemplata alla lettera e) del medesimo comma, che contiene espresso riferimento agli articoli 93, comma 6, e 112 del codice;
Ritenuto che, in relazione all'articolo 234, commi 1 e 2, la previsione circa il riferimento alla relazione riservata sulle richieste dell'appaltatore non contrasti con la disposizione di cui all'articolo 229, che disciplina i contenuti del certificato di collaudo, in quanto la relazione riservata e' un documento distinto dalla relazione di collaudo contenuta nel certificato di collaudo, che viene trasmesso a corredo di esso solo in caso di iscrizione di riserve da parte dell'appaltatore;
Ritenuto che, in relazione all'articolo 236, in materia di collaudo per lavori di particolare complessita', non sia corretto prevedere all'articolo 2, comma 2, del regolamento la generalizzata applicazione del titolo X, parte II, che, ai sensi dell'articolo 180, comma 1, del codice, e' applicabile per le infrastrutture strategiche limitatamente alle disposizioni individuate dai singoli bandi di gara, atteso che la disciplina del collaudo per le infrastrutture strategiche e' dettata dal combinato disposto degli articoli 178, comma 2, e 180, comma 1, del codice;
Ritenuto che, in relazione all'articolo 238, in materia di compenso ai collaudatori, la disposizione che prevede la remunerazione sulla base delle tariffe professionali dei collaudatori interni alla stazione appaltante, nel caso di commissioni di collaudo miste, sia necessaria ad evitare situazioni di disparita' di trattamento tra i componenti della stessa commissione di collaudo che svolgono la medesima attivita' ed assumono le medesime responsabilita';
Ritenuto che, in relazione all'articolo 241, la disposizione riferita al contenuto della scheda tecnica, nell'ambito della progettazione dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale, secondo quanto evidenziato dal competente Ministero per i beni e le attivita' culturali, sia conforme all'articolo 202 del codice e sia necessaria, a fini di maggiore chiarezza, per definire nel dettaglio il contenuto dell'elaborato, in modo da evitare la sovrapposizione della stessa con la scheda di catalogazione del bene, depotenziandone il ruolo;
Ritenuto che, in relazione all'articolo 247, in materia di verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale, secondo quanto evidenziato dal competente Ministero per i beni e le attivita' culturali, non sussiste incompatibilita' tra l'attivita' di redazione della scheda tecnica e l'attivita' di verifica, atteso che la redazione della scheda tecnica non comporta alcuna scelta metodologica relativa al futuro intervento sul bene che possa giustificare l'incompatibilita' tra le due attivita';
Ritenuto che, in relazione all'articolo 266, comma 1, la disposizione che impone al bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di stabilire una misura percentuale massima di ribasso consentito, a seconda del tipo di intervento, sia necessaria a garantire la qualita' delle prestazioni, minata da eccessivi ribassi; Ritenuto che, in relazione all'articolo 266, comma 4, la disposizione che configura il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa come unico criterio di aggiudicazione applicabile per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, sia necessaria in quanto trattasi di specifici servizi che richiedono una valutazione dell'offerta non limitata al solo elemento prezzo ma estesa anche ad elementi relativi all'aspetto tecnico dell'offerta e che la disposizione trova copertura normativa di rango primario nell'articolo 81, comma 1, del codice, attuativa degli articoli 55 e 53 rispettivamente della direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE, che fa salve disposizioni, anche regolamentari, relative alla remunerazione di servizi specifici;
Sentito il Ministero degli affari esteri;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2010;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri per le politiche europee, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attivita' culturali, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente regolamento:
INDICE
PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI
TITOLO I - POTESTA' REGOLAMENTARE E DEFINIZIONI
Articolo 1 - Ambito di applicazione del regolamento
Articolo 2 - Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
Articolo 3 - Definizioni
TITOLO II - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
Articolo 4 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore
Articolo 5 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore
Articolo 6 - Documento unico di regolarita' contributiva
TITOLO III - ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 7 - Sito informatico presso l'Osservatorio
Articolo 8 - Casellario informatico
PARTE II - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI
TITOLO I - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE
CAPO I - Organi del procedimento
Articolo 9 - Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici
Articolo 10 - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento
CAPO II - Programmazione dei lavori
Articolo 11 - Disposizioni preliminari per la programmazione dei lavori
Articolo 12 - Accantonamento per transazioni e accordi bonari
Articolo 13 - Programma triennale ed elenchi annuali
TITOLO II - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO
CAPO I - Progettazione
Sezione I - Disposizioni generali
Articolo 14 - Studio di fattibilita'
Articolo 15 - Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche
Articolo 16 - Quadri economici
Sezione II - Progetto preliminare
Articolo 17 - Documenti componenti il progetto preliminare
Articolo 18 - Relazione illustrativa del progetto preliminare
Articolo 19 - Relazione tecnica
Articolo 20 - Studio di prefattibilita' ambientale
Articolo 21 - Elaborati grafici del progetto preliminare
Articolo 22 - Calcolo sommario della spesa e quadro economico
Articolo 23 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare
Sezione III - Progetto definitivo
Articolo 24 - Documenti componenti il progetto definitivo
Articolo 25 - Relazione generale del progetto definitivo
Articolo 26 - Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo
Articolo 27 - Studio di impatto ambientale e studio di fattibilita' ambientale
Articolo 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo
Articolo 29 - Calcoli delle strutture e degli impianti
Articolo 30 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo
Articolo 31 - Piano particellare di esproprio
Articolo 32 - Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo
Sezione IV - Progetto esecutivo
Articolo 33 - Documenti componenti il progetto esecutivo
Articolo 34 - Relazione generale del progetto esecutivo
Articolo 35 - Relazioni specialistiche
Articolo 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
Articolo 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
Articolo 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
Articolo 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera
Articolo 40 - Cronoprogramma
Articolo 41 - Elenco dei prezzi unitari
Articolo 42 - Computo metrico estimativo e quadro economico
Articolo 43 - Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto
CAPO II - Verifica del progetto
Articolo 44 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di verifica del progetto
Articolo 45 - Finalita' della verifica
Articolo 46 - Accreditamento
Articolo 47 - Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante
Articolo 48 - Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante
Articolo 49 - Disposizioni generali riguardanti l'attivita' di verifica
Articolo 50 - Requisiti per la partecipazione alle gare
Articolo 51 - Procedure di affidamento
Articolo 52 - Criteri generali della verifica
Articolo 53 - Verifica della documentazione
Articolo 54 - Estensione del controllo e momenti della verifica
Articolo 55 - Validazione
Articolo 56 - Responsabilita'
Articolo 57 - Garanzie
Articolo 58 - Conferenza dei servizi
Articolo 59 - Acquisizione dei pareri e conclusione delle attivita' di verifica
TITOLO III - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI
CAPO I - Disposizioni generali
Articolo 60 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori
Articolo 61 - Categorie e classifiche
Articolo 62 - Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia
Articolo 63 - Sistema di qualita' aziendale
CAPO II - Autorizzazione degli organismi di attestazione
Articolo 64 - Requisiti generali e di indipendenza delle SOA
Articolo 65 - Controlli sulle SOA
Articolo 66 - Partecipazioni azionarie
Articolo 67 - Requisiti tecnici delle SOA
Articolo 68 - Rilascio della autorizzazione
Articolo 69 - Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate
Articolo 70 - Attivita' di qualificazione e organizzazione delle SOA - Tariffe
Articolo 71 - Vigilanza dell'Autorita'
Articolo 72 - (Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)
Articolo 73 - Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione
Articolo 74 - Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione
Articolo 75 - Attivita' delle SOA
CAPO III - Requisiti per la qualificazione
Articolo 76 - Domanda di qualificazione
Articolo 77 - Verifica triennale
Articolo 78 - Requisiti d'ordine generale
Articolo 79 - Requisiti di ordine speciale
Articolo 80 - Incremento convenzionale premiante
Articolo 81 - Requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili
Articolo 82 - Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti
Articolo 83 - Determinazione del periodo di attivita' documentabile e dei relativi importi e certificati
Articolo 84 - Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero
Articolo 85 - Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale
Articolo 86 - Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi
Articolo 87 - Direzione tecnica
Articolo 88 - Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento
Articolo 89 - Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA
Articolo 90 - Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro
Articolo 91 - Decadenza dell'attestazione di qualificazione
CAPO IV - Soggetti abilitati ad assumere lavori
Articolo 92 - Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti
Articolo 93 - Societa' tra concorrenti riuniti o consorziati
Articolo 94 - Consorzi stabili
Articolo 95 - Requisiti del concessionario
Articolo 96 - Requisiti del proponente e attivita' di asseverazione
TITOLO IV - MODALITA' TECNICHE E PROCEDURALI PER LA QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI
Articolo 97 - Domanda di qualificazione a contraente generale
Articolo 98 - Procedimento per il rilascio e la decadenza dell'attestazione
Articolo 99 - Procedimento per il rinnovo dell'attestazione
Articolo 100 - Documentazione della domanda nel caso di impresa singola in forma di societa' commerciale o cooperativa stabilita nella Repubblica italiana
Articolo 101 - Documentazione nel caso di consorzio stabile
Articolo 102 - Documentazione nel caso di consorzio di cooperative
Articolo 103 - Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia
Articolo 104 - Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento
TITOLO V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE OFFERTE
CAPO I - Appalti e concessioni
Sezione prima: Disposizioni generali
Articolo 105 - Lavori di manutenzione
Articolo 106 - Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni dei lavori pubblici
Articolo 107 - Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali
Articolo 108 - Condizione per la partecipazione alle gare
Articolo 109 - Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente Sezione seconda: Appalto di lavori
Articolo 110 - Disposizioni in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
Articolo 111 - Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili
Articolo 112 - Valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta
Articolo 113 - Dialogo competitivo
Articolo 114 - Premi nel dialogo competitivo Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori
Articolo 115 - Schema di contratto di concessione
Articolo 116 - Contenuti dell'offerta
CAPO II - Criteri di selezione delle offerte
Articolo 117 - Sedute di gara
Articolo 118 - Aggiudicazione al prezzo piu' basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo dei lavori
Articolo 119 - Aggiudicazione al prezzo piu' basso determinato mediante offerta a prezzi unitari
Articolo 120 - Offerta economicamente piu' vantaggiosa - Commissione giudicatrice
Articolo 121 - Offerte anomale
Articolo 122 - Accordi quadro e aste elettroniche
TITOLO VI - GARANZIE E SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE
CAPO I - Garanzie
Articolo 123 - Cauzione definitiva
Articolo 124 - Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi
Articolo 125 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita' civile verso terzi
Articolo 126 - Polizza di assicurazione indennitaria decennale
Articolo 127 - Requisiti dei fideiussori
Articolo 128 - Garanzie di raggruppamenti temporanei
CAPO II - Sistema di garanzia globale di esecuzione
Articolo 129 - Istituzione e definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione
Articolo 130 - Modalita' di presentazione della garanzia globale di esecuzione
Articolo 131 - Oggetto e durata della garanzia globale di esecuzione
Articolo 132 - Norme per il caso di attivazione della garanzia di cui all'articolo 113 del codice
Articolo 133 - Norme per il caso di attivazione della garanzia di subentro nell'esecuzione
Articolo 134 - Rapporti tra le parti - Requisiti del garante e del subentrante
Articolo 135 - Limiti di garanzia
Articolo 136 - Finanziamenti a rivalsa limitata
TITOLO VII - IL CONTRATTO
Articolo 137 - Documenti facenti parte integrante del contratto
Articolo 138 - Contenuto dei capitolati e dei contratti
Articolo 139 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'affidatario
Articolo 140 - Anticipazione
Articolo 141 - Pagamenti in acconto
Articolo 142 - Ritardato pagamento
Articolo 143 - Termini di pagamento degli acconti e del saldo
Articolo 144 - Interessi per ritardato pagamento
Articolo 145 - Penali e premio di accelerazione
Articolo 146 - Inadempimento dell'esecutore
TITOLO VIII - ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO I - Direzione dei lavori
Articolo 147 - Ufficio della direzione dei lavori
Articolo 148 - Direttore dei lavori
Articolo 149 - Direttori operativi
Articolo 150 - Ispettori di cantiere
Articolo 151 - Sicurezza nei cantieri
CAPO II - Esecuzione dei lavori Sezione prima - Disposizioni preliminari
Articolo 152 - Disposizioni e ordini di servizio
Sezione seconda - Consegna dei lavori
Articolo 153 - Giorno e termine per la consegna
Articolo 154 - Processo verbale di consegna
Articolo 155 - Differenze riscontrate all'atto della consegna
Articolo 156 - Consegna di materiali da un esecutore ad un altro
Articolo 157 - Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori Sezione terza - Esecuzione in senso stretto
Articolo 158 - Sospensione e ripresa dei lavori
Articolo 159 - Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori - Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori
Articolo 160 - Sospensione illegittima
Articolo 161 - Variazioni ed addizioni al progetto approvato
Articolo 162 - Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore
Articolo 163 - Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto
Articolo 164 - Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore
Articolo 165 - Sinistri alle persone e danni
Articolo 166 - Danni cagionati da forza maggiore
Articolo 167 - Accettazione, qualita' ed impiego dei materiali
Articolo 168 - Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare
Articolo 169 - Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo
Sezione quarta - Subappalto
Articolo 170 - Subappalto e cottimo
Sezione quinta - Adeguamento dei prezzi
Articolo 171 - Modalita' per il calcolo e il pagamento della compensazione
Articolo 172 - Modalita' per l'applicazione del prezzo chiuso
CAPO III - Lavori in economia
Articolo 173 - Cottimo fiduciario
Articolo 174 - Autorizzazione della spesa per lavori in economia
Articolo 175 - Lavori d'urgenza
Articolo 176 - Provvedimenti in casi di somma urgenza
Articolo 177 - Perizia suppletiva per maggiori spese
TITOLO IX - CONTABILITA' DEI LAVORI
CAPO I - Scopo e forma della contabilita'
Articolo 178 - Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti
Articolo 179 - Lavori in economia contemplati nel contratto
Articolo 180 - Accertamento e registrazione dei lavori
Articolo 181 - Elenco dei documenti amministrativi e contabili
Articolo 182 - Giornale dei lavori
Articolo 183 - Libretti di misura dei lavori e delle provviste
Articolo 184 - Annotazione dei lavori a corpo
Articolo 185 - Modalita' della misurazione dei lavori
Articolo 186 - Lavori e somministrazioni su fatture
Articolo 187 - Liste settimanali delle somministrazioni
Articolo 188 - Forma del registro di contabilita'
Articolo 189 - Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilita'
Articolo 190 - Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilita'
Articolo 191 - Forma e contenuto delle riserve
Articolo 192 - Titoli speciali di spesa
Articolo 193 - Sommario del registro
Articolo 194 - Stato di avanzamento lavori
Articolo 195 - Certificato per pagamento di rate
Articolo 196 - Disposizioni in materia di documento unico di regolarita' contributiva in sede di esecuzione dei lavori
Articolo 197 - Contabilizzazione separata di lavori
Articolo 198 - Lavori annuali estesi a piu' esercizi
Articolo 199 - Certificato di ultimazione dei lavori
Articolo 200 - Conto finale dei lavori
Articolo 201 - Reclami dell'esecutore sul conto finale
Articolo 202 - Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale
CAPO II - Contabilita' dei lavori in economia
Articolo 203 - Annotazione dei lavori ad economia
Articolo 204 - Conti dei fornitori
Articolo 205 - Pagamenti
Articolo 206 - Giustificazione di minute spese
Articolo 207 - Rendiconto mensile delle spese
Articolo 208 - Rendiconto finale delle spese
Articolo 209 - Riassunto di rendiconti parziali
Articolo 210 - Contabilita' semplificata
CAPO III - Norme generali per la tenuta della contabilita'
Articolo 211 - Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura
Articolo 212 - Iscrizione di annotazioni di misurazione
Articolo 213 - Operazioni in contraddittorio con l'esecutore
Articolo 214 - Firma dei soggetti incaricati
TITOLO X - COLLAUDO DEI LAVORI
CAPO I - Disposizioni preliminari
Articolo 215 - Oggetto del collaudo
Articolo 216 - Nomina del collaudatore
Articolo 217 - Documenti da fornirsi al collaudatore
Articolo 218 - Avviso ai creditori
Articolo 219 - Estensione delle verifiche di collaudo
Articolo 220 - Commissioni collaudatrici
CAPO II - Visita e procedimento di collaudo
Articolo 221 - Visite in corso d'opera
Articolo 222 - Visita definitiva e relativi avvisi
Articolo 223 - Processo verbale di visita
Articolo 224 - Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo
Articolo 225 - Valutazioni dell'organo di collaudo
Articolo 226 - Discordanza fra la contabilita' e l'esecuzione
Articolo 227 - Difetti e mancanze nell'esecuzione
Articolo 228 - Eccedenza su quanto e' stato autorizzato ed approvato
Articolo 229 - Certificato di collaudo
Articolo 230 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
Articolo 231 - Obblighi per determinati risultati
Articolo 232 - Lavori non collaudabili
Articolo 233 - Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo
Articolo 234 - Ulteriori provvedimenti amministrativi
Articolo 235 - Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo
Articolo 236 - Collaudo dei lavori di particolare complessita' tecnica o di grande rilevanza economica
Articolo 237 - Certificato di regolare esecuzione
Articolo 238 - Compenso spettante ai collaudatori
TITOLO XI - LAVORI RIGUARDANTI I BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE
CAPO I - Beni del patrimonio culturale
Articolo 239 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Articolo 240 - Scavo archeologico, restauro e manutenzione
CAPO II - Progettazione
Articolo 241 - Attivita' di progettazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Articolo 242 - Progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Articolo 243 - Progetto definitivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Articolo 244 - Progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Articolo 245 - Progettazione dello scavo archeologico
Articolo 246 - Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza riguardanti i beni del patrimonio culturale
Articolo 247 - Verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Articolo 248 - Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
CAPO III - Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Articolo 249 - Lavori di manutenzione riguardanti i beni del patrimonio culturale
Articolo 250 - Consuntivo scientifico
Articolo 251 - Collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
PARTE III - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 252 - Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
Articolo 253 - Limiti alla partecipazione alle gare
Articolo 254 - Requisiti delle societa' di ingegneria
Articolo 255 - Requisiti delle societa' di professionisti
Articolo 256 - Requisiti dei consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria
Articolo 257 - Penali
Articolo 258 - Commissioni giudicatrici per il concorso di idee e per il concorso di progettazione
Articolo 259 - Concorso di idee
Articolo 260 - Concorso di progettazione
TITOLO II - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
Articolo 261 - Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
Articolo 262 - Corrispettivo
Articolo 263 - Requisiti di partecipazione
Articolo 264 - Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito
Articolo 265 - Numero massimo di candidati da invitare
Articolo 266 - Modalita' di svolgimento della gara
Articolo 267 - Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro
TITOLO III - GARANZIE
Articolo 268 - Disposizioni applicabili
Articolo 269 - Polizza assicurativa del progettista
Articolo 270 - Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione
PARTE IV - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI
TITOLO I - PROGRAMMAZIONE E ORGANI DEL PROCEDIMENTO
Articolo 271 - Programmazione dell'attivita' contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi
Articolo 272 - Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
Articolo 273 - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento
Articolo 274 - Responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza
TITOLO II - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, SISTEMI DI REALIZZAZIONE E SELEZIONE DELLE OFFERTE
CAPO I - Requisiti per la partecipazione e sistemi di realizzazione
Articolo 275 - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento
Articolo 276 - Societa' tra concorrenti riuniti o consorziati
Articolo 277 - Consorzi stabili per servizi e forniture
Articolo 278 - Finanza di progetto nei servizi
Articolo 279 - Progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione di servizi e forniture
Articolo 280 - Garanzie e verifica della progettazione di servizi e forniture
Articolo 281 - Criteri di applicabilita' delle misure di gestione ambientale
CAPO II - Criteri di selezione delle offerte
Articolo 282 - Commissione giudicatrice
Articolo 283 - Selezione delle offerte
Articolo 284 - Offerte anomale
Articolo 285 - Servizi sostitutivi di mensa
Articolo 286 - Servizi di pulizia
CAPO III - Procedure di scelta del contraente ed aste elettroniche
Articolo 287 - Accordo quadro e sistema dinamico di acquisizione
Articolo 288 - Asta elettronica
Articolo 289 - Sistema informatico di negoziazione
Articolo 290 - Gestore del sistema informatico
Articolo 291 - Modalita' e partecipazione all'asta elettronica
Articolo 292 - Modalita' di formulazione delle offerte migliorative e conclusione dell'asta
Articolo 293 - Individuazione delle offerte anormalmente basse e aggiudicazione
Articolo 294 - Condizioni e modalita' di esercizio del diritto di accesso
Articolo 295 - Procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici
Articolo 296 - Bando di gara e termini per le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici
TITOLO III - ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITA' DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI
CAPO I - Esecuzione del contratto
Sezione I - Disposizioni Generali
Articolo 297 - Norme applicabili all'esecuzione di servizi e forniture
Articolo 298 - Penali, premio di accelerazione, garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori
Sezione II - Direttore dell'esecuzione
Articolo 299 - Gestione dell'esecuzione del contratto
Articolo 300 - Direttore dell'esecuzione del contratto
Articolo 301 - Compiti del direttore dell'esecuzione del contratto
Sezione III - Esecuzione del contratto e contabilita'
Articolo 302 - Giorno e termine per l'avvio dell'esecuzione del contratto
Articolo 303 - Avvio dell'esecuzione del contratto
Articolo 304 - Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto
Articolo 305 - Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardato avvio dell'esecuzione del contratto
Articolo 306 - Svincolo progressivo della cauzione in caso di contratti stipulati da centrali di committenza
Articolo 307 - Contabilita' e pagamenti
Articolo 308 - Sospensione dell'esecuzione del contratto
Articolo 309 - Certificato di ultimazione delle prestazioni
CAPO II - Modifiche in corso di esecuzione del contratto
Articolo 310 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore
Articolo 311 - Varianti introdotte dalla stazione appaltante
TITOLO IV - VERIFICA DI CONFORMITA'
Articolo 312 - Oggetto delle attivita' di verifica di conformita'
Articolo 313 - Termini delle attivita' di verifica di conformita'
Articolo 314 - Incarico di verifica della conformita'
Articolo 315 - Documenti da fornirsi al soggetto incaricato della verifica di conformita'
Articolo 316 - Estensione della verifica di conformita'
Articolo 317 - Verifica di conformita' in corso di esecuzione
Articolo 318 - Verifica di conformita' definitiva e relativi avvisi
Articolo 319 - Processo verbale
Articolo 320 - Oneri dell'esecutore nelle operazioni di verifica di conformita'
Articolo 321 - Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformita'
Articolo 322 - Certificato di verifica di conformita'
Articolo 323 - Contestazioni formulate dall'esecutore sul certificato di verifica di conformita'
Articolo 324 - Provvedimenti successivi alla verifica di conformita'
Articolo 325 - Attestazione di regolare esecuzione
TITOLO V - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA E IN ECONOMIA
CAPO I - Acquisizioni sotto soglia
Articolo 326 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia
Articolo 327 - Requisiti
Articolo 328 - Mercato elettronico
CAPO II - Acquisizione di servizi e forniture in economia
Articolo 329 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture in economia
Articolo 330 - Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia
Articolo 331 - Pubblicita' e comunicazioni
Articolo 332 - Affidamenti in economia
Articolo 333 - Svolgimento della procedura di amministrazione diretta
Articolo 334 - Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario
Articolo 335 - Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici
Articolo 336 - Congruita' dei prezzi
Articolo 337 - Termini di pagamento
Articolo 338 - Procedure contabili
PARTE V - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI
TITOLO I - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA COMUNITARIA
CAPO I - Disciplina regolamentare applicabile
Articolo 339 - Norme applicabili
CAPO II - Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione
Articolo 340 - Requisiti di qualificazione
TITOLO II - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
Articolo 341 - Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria
TITOLO III - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE NEI SETTORI SPECIALI
Articolo 342 - Organi del procedimento e programmazione
PARTE VI - CONTRATTI ESEGUITI ALL'ESTERO
TITOLO I - Contratti nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49
Articolo 343 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo
Articolo 344 - Programmazione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione
Articolo 345 - Progettazione di lavori relativi agli interventi di cooperazione
Articolo 346 - Misure organizzative per la gestione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione
Articolo 347 - Aggiudicazione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione
Articolo 348 - Direzione dei lavori relativi agli interventi di cooperazione
Articolo 349 - Collaudo e verifica di conformita' di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione
Articolo 350 - Adeguamento dei prezzi per i contratti relativi agli interventi di cooperazione
TITOLO II - Lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri
Articolo 351 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori da eseguirsi presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri
Articolo 352 - Progettazione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri
Articolo 353 - Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri
Articolo 354 - Direzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri
Articolo 355 - Collaudo dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri
Articolo 356 - Adeguamento dei prezzi per i lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri
PARTE VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI
Articolo 357 - Norme transitorie
Articolo 358 - Disposizioni abrogate
Articolo 359 - Entrata in vigore
ALLEGATI
Allegato A - Categorie di opere generali e specializzate
Allegato B - Certificato di esecuzione dei lavori
Allegato B.1 - Certificato di esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 357, commi 14 e 15, del regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Allegato C - Corrispettivi e oneri per le attivita' di qualificazione
Allegato D - Incremento convenzionale premiante
Allegato E - Domanda di qualificazione a contraente generale
Allegato F - Esperienza dei direttori tecnici, dei responsabili di cantiere o dei responsabili di progetto, acquisita in qualita' di responsabile di cantiere e di progetto
Allegato G - Contratti relativi a lavori: metodi di calcolo per l'offerta economicamente piu' vantaggiosa
Allegato H - Schema di garanzia globale di esecuzione
Allegato I - Valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione
Allegato L - Criteri per l'attribuzione dei punteggi per la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerte
Allegato M - Contratti relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria: metodi di calcolo per l'offerta economicamente piu' vantaggiosa
Allegato N - Curriculum vitae
Allegato O - Scheda referenze professionali
Allegato P - Contratti relativi a forniture e a altri servizi: metodi di calcolo per l'offerta economicamente piu' vantaggiosa
Indice
* Parte I - Disposizioni comuni (artt. 1-8)
* Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari (artt. 9-251)
* Parte III - Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari (artt. 252-270)
* Parte IV - Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari (artt. 271-338)
* Parte V - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali (artt. 339-342)
* Parte VI - Contratti eseguiti all'estero (artt. 343-356)
* Parte VII - Disposizioni transitorie e abrogazioni (artt. 357-359)
* Allegati: omissis.
PARTE I
DISPOSIZIONI COMUNI
TITOLO I
POTESTA' REGOLAMENTARE E DEFINIZIONI
Art. 1
Ambito di applicazione del regolamento
(art. 1, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEâ€, che in prosieguo assume la denominazione di codice. 2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del codice, le amministrazioni e gli enti statali applicano le disposizioni del presente regolamento. 3. Ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del codice, le regioni a statuto ordinario, e ogni altra amministrazione o soggetto equiparato, diversi dai soggetti di cui al comma 2, applicano, in quanto esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del codice, in ambiti di legislazione statale esclusiva, le disposizioni del presente regolamento:
a) della parte I (disposizioni comuni); b) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari) ad esclusione del titolo I (organi del procedimento e programmazione), dell'articolo 120, commi 3 e 4, dell'articolo 121, comma 6; c) della parte III (contratti pubblici relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari), ad esclusione dell'articolo 252, comma 1; d) della parte IV (contratti pubblici relativi a forniture e ad altri servizi nei settori ordinari), ad esclusione del titolo I (programmazione e organi del procedimento) e dell'articolo 282, commi 1 e 2; e) della parte V (contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali) ad esclusione dell'articolo 342; f) della parte VI (contratti eseguiti all'estero) ad esclusione dell'articolo 344; g) della parte VII (disposizioni transitorie e abrogazioni). 4. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di cui al comma 3, applicano, in quanto esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del codice, in ambiti di legislazione regionale concorrente, fino a quando le regioni non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dal codice, le disposizioni del presente regolamento: a) della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione); b) dell'articolo 120, commi 3 e 4; c) dell'articolo 121, comma 6; d) dell'articolo 252, comma 1; e) della parte IV, titolo I (programmazione e organi del procedimento); f) dell'articolo 282, commi 1 e 2; g) dell'articolo 342. 5. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano limitatamente alle disposizioni che attuano norme del codice che rientrano nella competenza legislativa statale esclusiva anche nei confronti di dette regioni e province autonome.
Art. 2
Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
1. Le disposizioni della parte II, titolo IV (modalita' tecniche e procedurali per la qualificazione dei contraenti generali) del presente regolamento si applicano unicamente ai contratti disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice. Ai predetti contratti si applicano altresi', in quanto non derogate dalla disciplina dettata nella parte II, titolo III, capo IV, del codice, le disposizioni del presente regolamento: a) della parte I, (disposizioni comuni); b) della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione); c) dell'articolo 48, comma 3; d) della parte II, titolo III (sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori); e) della parte II, titolo V (sistemi di realizzazione e selezione delle offerte); f) della parte II, titolo VI (garanzie e sistema di garanzia globale); g) della parte II, titolo VII (il contratto); h) della parte II, titolo XI (lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale); i) della parte III, (contratti pubblici relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari); l) della parte VII (disposizioni transitorie e abrogazioni).
2. Ai sensi dell'articolo 180, comma 1, del codice, i soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni del presente regolamento che trovano applicazione con riguardo: a) alla parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori); b) alla parte II, titolo IX (contabilita' dei lavori); c) alla parte II, titolo X (collaudo dei lavori).
Art. 3
Definizioni
(art. 2, d.P.R. n. 554/1999 e art. 2, d.P.R. n. 34/2000)
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) codice: il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; b) amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall'articolo 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del codice; c) consorziato esecutore: l'impresa cui i consorzi previsti all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del codice assegnano, in parte o totalmente, l'esecuzione dei lavori; d) tipologia delle opere o dei lavori: la costruzione, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione, e le attivita' ad essi assimilabili; e) categoria delle opere o dei lavori: la destinazione funzionale delle opere o degli impianti da realizzare; f) opere o lavori puntuali: quelli che interessano una limitata area di terreno; g) opere o lavori a rete: quelli che, destinati al movimento di persone e beni, presentano prevalente sviluppo unidimensionale ed investono vaste estensioni di territorio; h) opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica: quelli, puntuali o a rete, destinati al risanamento o alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio; i) strutture, impianti e opere speciali previsti all'articolo 37, comma 11, del codice: quelli elencati all'articolo 107, comma 2; l) lavori di speciale complessita' o di rilevanza architettonica o ambientale, ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del codice; lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonche' tecnologico, ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del codice; lavori di speciale complessita', ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del codice;
particolare complessita' dell'opera, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, del codice; opere di particolare complessita', ai sensi dell'articolo 141, comma 7, lettera b), del codice: le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi: 1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;
2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa; 3. esecuzione in luoghi che presentano difficolta' logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali; 4. complessita' di funzionamento d'uso o necessita' di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalita'; 5. esecuzione in ambienti aggressivi; 6. necessita' di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali; 7. complessita' in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi;
m) progetto integrale di un intervento, ai sensi degli articoli 90, comma 6, e 122, comma 1, del codice: un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica; n) manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto; o) restauro: l'esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle caratteristiche di funzionalita' e di efficienza di un'opera o di un manufatto; p) completamento: l'esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale un'opera iniziata ma non ultimata;
q) responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento previsto dall'articolo 10 del codice; r) responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; s) gruppi di categorie ritenute omogenee: lavorazioni corrispondenti alla descrizione di una o piu' delle categorie di opere generali o di opere specializzate individuate nell'allegato A;
per gruppi di categorie ritenute omogenee si intendono anche le categorie di lavoro indicate nell'articolo 132, comma 3, del codice;
t) categorie di opere generali: le opere o i lavori caratterizzati da una pluralita' di lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte, corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OG; u) categorie di opere specializzate: le lavorazioni che nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalita', corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OS; v) unita' progettuale: unita' per il mantenimento nei successivi livelli di sviluppo ed approfondimento -preliminare, definitivo ed esecutivo - delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali, strutturali e tecnologiche del progetto; z) ciclo di vita utile: periodo di tempo entro cui l'intervento mantiene sostanzialmente inalterato il proprio livello prestazionale anche mediante il ricorso ad interventi manutentivi convenienti in relazione al valore residuo dell'opera; aa) laureato, laurea, laurea breve: per laureato si intende il soggetto in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, o di laurea specialistica conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al citato decreto ministeriale n. 270 del 2004, ovvero di diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero di titolo di studio equiparato per legge; per laurea si intende uno dei titoli di studio di cui al periodo precedente; per laurea breve si intende quella di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del citato decreto ministeriale n. 270 del 2004; bb) procedimento di qualificazione: la sequenza degli atti disciplinati dalle norme del regolamento che permette di individuare in capo a determinati soggetti il possesso di requisiti giuridici, organizzativi, finanziari e tecnici, necessari per realizzare lavori pubblici; cc) organi di accreditamento: limitatamente a quanto previsto dalla parte II, titolo II, capo II, gli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA) nonche' il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici; dd) organismi di accreditamento: i soggetti legittimati da norme nazionali o internazionali ad accreditare, ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, gli organismi di certificazione a svolgere le attivita' di cui alla lettera ff); ee) organismi di attestazione: gli organismi di diritto privato, in prosieguo denominati SOA, che accertano ed attestano l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione di cui all'articolo 40, comma 3, lettere a) e b), del codice; ff) organismi di certificazione: gli organismi di diritto privato che rilasciano i certificati di conformita' del sistema di gestione per la qualita' conformi alle norme europee serie UNI EN ISO 9000; gg) autorizzazione: nell'ambito disciplinato dalla parte II, titolo III, l'atto conclusivo del procedimento mediante il quale l'Autorita' abilita gli organismi di cui alla lettera ee)
all'esercizio dell'attivita' di attestazione di cui all'articolo 40, comma 3, lettere a) e b), del codice; hh) accreditamento: l'atto conclusivo della procedura mediante il quale gli organismi di accreditamento legittimano gli organismi di certificazione a svolgere le attivita' di cui alla lettera ff); ii) casse edili: gli organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva; ll) attestazione: nell'ambito della parte II, titolo III, il documento che dimostra il possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 3, lettere a) e b), del codice;
mm) certificazione: il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualita' conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale; nn) imprese: i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice;
limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese di cui all'articolo 186, comma 1, del codice, incluse le imprese a totale capitale pubblico, controllate e/o partecipate da capitale pubblico, anche in forma di agenzia, societa' pubbliche di progetto e simili; oo) garanzia globale: la garanzia da prestarsi ai sensi dell'articolo 129, comma 3, del codice; pp) contraente: nella garanzia globale di esecuzione, l'esecutore cui e' affidato il lavoro per cui e' prestata la garanzia globale; qq) garante: il soggetto che ha rilasciato la garanzia globale all'atto della stipulazione del contratto; rr) subentrante: nella garanzia globale di esecuzione, l'impresa o le imprese attraverso le quali il garante esegue il lavoro al posto del contraente;
ss) sostituto: nella garanzia globale di esecuzione, l'impresa designata dal garante e dal finanziatore per sostituirsi al contraente nel contratto in corso; tt) societa' capogruppo: nella garanzia globale di esecuzione, la societa' che detiene direttamente o indirettamente la partecipazione di controllo del contraente; uu) finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata: nella garanzia globale di esecuzione, il finanziamento, superiore a 5 milioni di euro, che viene concesso ad una societa' di progetto contraente generale, per il quale finanziamento la garanzia dei soci e' esclusa o limitata; vv) finanziatore: nella garanzia globale di esecuzione, il soggetto che rilascia il finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata. Ove siano accordati diversi finanziamenti senza rivalsa o a rivalsa limitata notificati al committente, si intende per finanziatore, a tutti i fini, l'insieme dei soggetti che hanno accordato il finanziamento, ciascuno dei quali deve partecipare al procedimento secondo le previsioni dell'articolo 136. Ove un unico finanziamento sia rilasciato da piu' soggetti, dovra' essere identificato e notificato al committente in unico mandatario, che partecipera' al procedimento; zz) buono pasto: il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'articolo 285, comma 5, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro; aaa) societa' di emissione: l'impresa che svolge l'attivita' di emissione di buoni pasto;
bbb) esercizi convenzionati: gli esercizi che, in forza di apposita convenzione con la societa' di emissione, provvedono ad erogare il servizio sostitutivo di mensa; ccc) cliente: il datore di lavoro, pubblico o privato, che acquista dalla societa' di emissione i buoni pasto al fine di erogare ai propri dipendenti il servizio sostitutivo di mensa; ddd) valore facciale: il valore della prestazione, inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, indicato sul buono pasto.
TITOLO II
TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
Art. 4
Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore
(art. 7, d.m. ll.pp. n. 145/2000)
1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente piu' rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. 2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarita' contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o piu' soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarita' contributiva e' disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita', previo rilascio del documento unico di regolarita' contributiva.
Art. 5
Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore
(art. 13, d.m. ll.pp. n. 145/2000)
1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice. 2. I pagamenti, di cui al comma 1, eseguiti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. 3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
Art. 6
Documento unico di regolarita' contributiva
1. Per documento unico di regolarita' contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarita' di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonche' cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. 2. La regolarita' contributiva oggetto del documento unico di regolarita' contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita': a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del codice; b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del codice; c) per la stipula del contratto; d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformita', l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale. Per le finalita' di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), gli operatori economici trasmettono il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita' ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice. 4. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettere c) e d), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 194, o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi di cui all'articolo 307, comma 2, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono il documento unico di regolarita' contributiva relativo all'esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni; entro il medesimo termine, l'esecutore ed i subappaltatori trasmettono il documento unico di regolarita' contributiva ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice. 5. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita' relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, nonche' nei casi previsti al comma 3, lettere d) ed e); per le medesime finalita', l'esecutore trasmette il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita' relativo ai subappaltatori ai soggetti di cui all'articolo 3, comma1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice. 6. Le SOA, ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'articolo 40, del codice, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine del rilascio dell'attestazione di cui agli articoli 186 e 192, del codice, richiedono alle imprese il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita'. 7. Per valutare i lavori di cui all'articolo 86, commi 2, 3 e 4, e' altresi' richiesto il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita'. 8. In caso di ottenimento del documento unico di regolarita' contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal
16-12-2010 00:00
Richiedi una Consulenza