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Sentenza

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di e...
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle dire
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che demanda allo Stato la potesta' regolamentare per definire la disciplina esecutiva e attuativa del codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni amministrazione o soggetto equiparato;

Visto l'articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che demanda al regolamento di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo la disciplina regolamentare del sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi;

Visto l'articolo 201 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che demanda al regolamento di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo la disciplina degli specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, ad integrazione di quelli generali definiti dal medesimo regolamento;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso in data 22 giugno 2007;

Acquisito il parere dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in data 11 luglio 2007;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 settembre 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;

Visti i rilievi della Corte dei conti espressi in data 26 maggio 2008;

Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso in data 24 dicembre 2008;

Acquisito il parere dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in data 18 dicembre 2008;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 marzo 2009;

Vista la nuova deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Acquisito il parere dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in data 11 febbraio 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 febbraio 2010;

Ritenuto che, in relazione all'articolo 26, rispetto al contenuto della relazione geologica, la disposizione regolamentare, sotto il profilo strettamente tecnico, sia maggiormente rispondente all'ambito di competenza della geologia, secondo quanto espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel parere del 22 giugno 2007 e riconosciuto anche dal Consiglio di Stato nel parere reso in data 24 febbraio 2010;

Ritenuto che, in relazione all'articolo 64, comma 6, l'inserimento della pendenza di giudizio tra le cause ostative al rilascio dell'autorizzazione all'attivita' di attestazione contrasti con il principio della presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva statuito dall'ordinamento e che le cause ostative riferite allo stato di fallimento o altra procedura concorsuale e alla regolarita' contributiva, previdenziale e assistenziale, siano appropriatamente riferibili alle persone giuridiche e non anche alle persone fisiche;

Ritenuto che, in relazione all'articolo 72, la disposizione regolamentare sia necessaria a precisare, sulla base della previsione all'articolo 40, comma 4, lettera f-bis), del codice, il ruolo di vigilanza svolto sul sistema di qualificazione delle imprese, oltre che dall'Autorita', anche dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui e' attribuita l'attivita' di rilascio dell'attestazione di qualificazione del contraente generale;

Ritenuto che, in relazione all'articolo 85, comma 1, la previsione della possibilita' per l'appaltatore di conseguire la qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria anche sulla base dei lavori di tali categorie affidati in subappalto, nel limite del 10% dell'importo degli stessi, favorisca l'apertura del mercato e l'ampliamento della dinamica concorrenziale nel settore dei contratti pubblici di lavori, e non contrasti con le disposizioni legislative vigenti in materia di qualificazione e con la disciplina in materia di subappalto;

Ritenuto che, in relazione all'articolo 94, in materia di consorzi stabili, la disposizione prevista dalla previgente disciplina regolamentare, che consentiva, per un periodo di cinque anni dalla costituzione, la somma dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ai fini della partecipazione del consorzio alle gare, sia assorbita dall'articolo 36, comma 7, primo periodo, del codice, di piu' ampia portata, e che non comporti disallineamenti con le disposizioni regolamentari in materia di servizi e forniture, per i quali l'articolo 277, comma 3, del regolamento prevede criteri semplificati in attuazione all'articolo 35 del codice;

Ritenuto che, in relazione all'articolo 103, relativamente alla traduzione in lingua italiana dei documenti riferita alla qualificazione delle imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia, atteso che nel testo regolamentare non e' presente una parte comune per tutti i tipi di qualificazione, non sia opportuno prevedere, una norma di carattere generale valevole per tutti i tipi di qualificazione, in luogo di specifiche disposizioni inserite nei singoli articoli di riferimento;

Ritenuto che, in relazione all'articolo 216, comma 7, in materia di affidamento del collaudo, l'inserimento di un'ulteriore disposizione che preveda l'incompatibilita' per i soggetti che hanno partecipato alla verifica del progetto, non sia necessario, atteso che detta causa di incompatibilita' e' gia' contemplata alla lettera e) del medesimo comma, che contiene espresso riferimento agli articoli 93, comma 6, e 112 del codice;

Ritenuto che, in relazione all'articolo 234, commi 1 e 2, la previsione circa il riferimento alla relazione riservata sulle richieste dell'appaltatore non contrasti con la disposizione di cui all'articolo 229, che disciplina i contenuti del certificato di collaudo, in quanto la relazione riservata e' un documento distinto dalla relazione di collaudo contenuta nel certificato di collaudo, che viene trasmesso a corredo di esso solo in caso di iscrizione di riserve da parte dell'appaltatore;

Ritenuto che, in relazione all'articolo 236, in materia di collaudo per lavori di particolare complessita', non sia corretto prevedere all'articolo 2, comma 2, del regolamento la generalizzata applicazione del titolo X, parte II, che, ai sensi dell'articolo 180, comma 1, del codice, e' applicabile per le infrastrutture strategiche limitatamente alle disposizioni individuate dai singoli bandi di gara, atteso che la disciplina del collaudo per le infrastrutture strategiche e' dettata dal combinato disposto degli articoli 178, comma 2, e 180, comma 1, del codice;

Ritenuto che, in relazione all'articolo 238, in materia di compenso ai collaudatori, la disposizione che prevede la remunerazione sulla base delle tariffe professionali dei collaudatori interni alla stazione appaltante, nel caso di commissioni di collaudo miste, sia necessaria ad evitare situazioni di disparita' di trattamento tra i componenti della stessa commissione di collaudo che svolgono la medesima attivita' ed assumono le medesime responsabilita';

Ritenuto che, in relazione all'articolo 241, la disposizione riferita al contenuto della scheda tecnica, nell'ambito della progettazione dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale, secondo quanto evidenziato dal competente Ministero per i beni e le attivita' culturali, sia conforme all'articolo 202 del codice e sia necessaria, a fini di maggiore chiarezza, per definire nel dettaglio il contenuto dell'elaborato, in modo da evitare la sovrapposizione della stessa con la scheda di catalogazione del bene, depotenziandone il ruolo;

Ritenuto che, in relazione all'articolo 247, in materia di verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale, secondo quanto evidenziato dal competente Ministero per i beni e le attivita' culturali, non sussiste incompatibilita' tra l'attivita' di redazione della scheda tecnica e l'attivita' di verifica, atteso che la redazione della scheda tecnica non comporta alcuna scelta metodologica relativa al futuro intervento sul bene che possa giustificare l'incompatibilita' tra le due attivita';

Ritenuto che, in relazione all'articolo 266, comma 1, la disposizione che impone al bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di stabilire una misura percentuale massima di ribasso consentito, a seconda del tipo di intervento, sia necessaria a garantire la qualita' delle prestazioni, minata da eccessivi ribassi; Ritenuto che, in relazione all'articolo 266, comma 4, la disposizione che configura il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa come unico criterio di aggiudicazione applicabile per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, sia necessaria in quanto trattasi di specifici servizi che richiedono una valutazione dell'offerta non limitata al solo elemento prezzo ma estesa anche ad elementi relativi all'aspetto tecnico dell'offerta e che la disposizione trova copertura normativa di rango primario nell'articolo 81, comma 1, del codice, attuativa degli articoli 55 e 53 rispettivamente della direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE, che fa salve disposizioni, anche regolamentari, relative alla remunerazione di servizi specifici;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2010;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri per le politiche europee, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attivita' culturali, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente regolamento:

    INDICE
    PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI
    TITOLO I - POTESTA' REGOLAMENTARE E DEFINIZIONI
    Articolo 1 - Ambito di applicazione del regolamento
    Articolo 2 - Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
    Articolo 3 - Definizioni
    TITOLO II - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
    Articolo 4 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore
    Articolo 5 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore
    Articolo 6 - Documento unico di regolarita' contributiva
    TITOLO III - ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI
    Articolo 7 - Sito informatico presso l'Osservatorio
    Articolo 8 - Casellario informatico
    PARTE II - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI
    TITOLO I - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE
    CAPO I - Organi del procedimento
    Articolo 9 - Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici
    Articolo 10 - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento
    CAPO II - Programmazione dei lavori
    Articolo 11 - Disposizioni preliminari per la programmazione dei lavori
    Articolo 12 - Accantonamento per transazioni e accordi bonari
    Articolo 13 - Programma triennale ed elenchi annuali
    TITOLO II - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO
    CAPO I - Progettazione
    Sezione I - Disposizioni generali
    Articolo 14 - Studio di fattibilita'
    Articolo 15 - Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche
    Articolo 16 - Quadri economici
    Sezione II - Progetto preliminare
    Articolo 17 - Documenti componenti il progetto preliminare
    Articolo 18 - Relazione illustrativa del progetto preliminare
    Articolo 19 - Relazione tecnica
    Articolo 20 - Studio di prefattibilita' ambientale
    Articolo 21 - Elaborati grafici del progetto preliminare
    Articolo 22 - Calcolo sommario della spesa e quadro economico
    Articolo 23 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare
    Sezione III - Progetto definitivo
    Articolo 24 - Documenti componenti il progetto definitivo
    Articolo 25 - Relazione generale del progetto definitivo
    Articolo 26 - Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo
    Articolo 27 - Studio di impatto ambientale e studio di fattibilita' ambientale
    Articolo 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo
    Articolo 29 - Calcoli delle strutture e degli impianti
    Articolo 30 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo
    Articolo 31 - Piano particellare di esproprio
    Articolo 32 - Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo
    Sezione IV - Progetto esecutivo
    Articolo 33 - Documenti componenti il progetto esecutivo
    Articolo 34 - Relazione generale del progetto esecutivo
    Articolo 35 - Relazioni specialistiche
    Articolo 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
    Articolo 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
    Articolo 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
    Articolo 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera
    Articolo 40 - Cronoprogramma
    Articolo 41 - Elenco dei prezzi unitari
    Articolo 42 - Computo metrico estimativo e quadro economico
    Articolo 43 - Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto
    CAPO II - Verifica del progetto
    Articolo 44 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di verifica del progetto
    Articolo 45 - Finalita' della verifica
    Articolo 46 - Accreditamento
    Articolo 47 - Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante
    Articolo 48 - Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante
    Articolo 49 - Disposizioni generali riguardanti l'attivita' di verifica
    Articolo 50 - Requisiti per la partecipazione alle gare
    Articolo 51 - Procedure di affidamento
    Articolo 52 - Criteri generali della verifica
    Articolo 53 - Verifica della documentazione
    Articolo 54 - Estensione del controllo e momenti della verifica
    Articolo 55 - Validazione
    Articolo 56 - Responsabilita'
    Articolo 57 - Garanzie
    Articolo 58 - Conferenza dei servizi
    Articolo 59 - Acquisizione dei pareri e conclusione delle attivita' di verifica
    TITOLO III - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI
    CAPO I - Disposizioni generali
    Articolo 60 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori
    Articolo 61 - Categorie e classifiche
    Articolo 62 - Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia
    Articolo 63 - Sistema di qualita' aziendale
    CAPO II - Autorizzazione degli organismi di attestazione
    Articolo 64 - Requisiti generali e di indipendenza delle SOA
    Articolo 65 - Controlli sulle SOA
    Articolo 66 - Partecipazioni azionarie
    Articolo 67 - Requisiti tecnici delle SOA
    Articolo 68 - Rilascio della autorizzazione
    Articolo 69 - Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate
    Articolo 70 - Attivita' di qualificazione e organizzazione delle SOA - Tariffe
    Articolo 71 - Vigilanza dell'Autorita'
    Articolo 72 - (Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)
    Articolo 73 - Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione
    Articolo 74 - Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione
    Articolo 75 - Attivita' delle SOA
    CAPO III - Requisiti per la qualificazione
    Articolo 76 - Domanda di qualificazione
    Articolo 77 - Verifica triennale
    Articolo 78 - Requisiti d'ordine generale
    Articolo 79 - Requisiti di ordine speciale
    Articolo 80 - Incremento convenzionale premiante
    Articolo 81 - Requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili
    Articolo 82 - Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti
    Articolo 83 - Determinazione del periodo di attivita' documentabile e dei relativi importi e certificati
    Articolo 84 - Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero
    Articolo 85 - Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale
    Articolo 86 - Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi
    Articolo 87 - Direzione tecnica
    Articolo 88 - Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento
    Articolo 89 - Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA
    Articolo 90 - Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro
    Articolo 91 - Decadenza dell'attestazione di qualificazione
    CAPO IV - Soggetti abilitati ad assumere lavori
    Articolo 92 - Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti
    Articolo 93 - Societa' tra concorrenti riuniti o consorziati
    Articolo 94 - Consorzi stabili
    Articolo 95 - Requisiti del concessionario
    Articolo 96 - Requisiti del proponente e attivita' di asseverazione
    TITOLO IV - MODALITA' TECNICHE E PROCEDURALI PER LA QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI
    Articolo 97 - Domanda di qualificazione a contraente generale
    Articolo 98 - Procedimento per il rilascio e la decadenza dell'attestazione
    Articolo 99 - Procedimento per il rinnovo dell'attestazione
    Articolo 100 - Documentazione della domanda nel caso di impresa singola in forma di societa' commerciale o cooperativa stabilita nella Repubblica italiana
    Articolo 101 - Documentazione nel caso di consorzio stabile
    Articolo 102 - Documentazione nel caso di consorzio di cooperative
    Articolo 103 - Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia
    Articolo 104 - Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento
    TITOLO V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE OFFERTE
    CAPO I - Appalti e concessioni
    Sezione prima: Disposizioni generali
    Articolo 105 - Lavori di manutenzione
    Articolo 106 - Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni dei lavori pubblici
    Articolo 107 - Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali
    Articolo 108 - Condizione per la partecipazione alle gare
    Articolo 109 - Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente Sezione seconda: Appalto di lavori
    Articolo 110 - Disposizioni in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
    Articolo 111 - Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili
    Articolo 112 - Valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta
    Articolo 113 - Dialogo competitivo
    Articolo 114 - Premi nel dialogo competitivo Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori
    Articolo 115 - Schema di contratto di concessione
    Articolo 116 - Contenuti dell'offerta
    CAPO II - Criteri di selezione delle offerte
    Articolo 117 - Sedute di gara
    Articolo 118 - Aggiudicazione al prezzo piu' basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo dei lavori
    Articolo 119 - Aggiudicazione al prezzo piu' basso determinato mediante offerta a prezzi unitari
    Articolo 120 - Offerta economicamente piu' vantaggiosa - Commissione giudicatrice
    Articolo 121 - Offerte anomale
    Articolo 122 - Accordi quadro e aste elettroniche
    TITOLO VI - GARANZIE E SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE
    CAPO I - Garanzie
    Articolo 123 - Cauzione definitiva
    Articolo 124 - Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi
    Articolo 125 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita' civile verso terzi
    Articolo 126 - Polizza di assicurazione indennitaria decennale
    Articolo 127 - Requisiti dei fideiussori
    Articolo 128 - Garanzie di raggruppamenti temporanei
    CAPO II - Sistema di garanzia globale di esecuzione
    Articolo 129 - Istituzione e definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione
    Articolo 130 - Modalita' di presentazione della garanzia globale di esecuzione
    Articolo 131 - Oggetto e durata della garanzia globale di esecuzione
    Articolo 132 - Norme per il caso di attivazione della garanzia di cui all'articolo 113 del codice
    Articolo 133 - Norme per il caso di attivazione della garanzia di subentro nell'esecuzione
    Articolo 134 - Rapporti tra le parti - Requisiti del garante e del subentrante
    Articolo 135 - Limiti di garanzia
    Articolo 136 - Finanziamenti a rivalsa limitata
    TITOLO VII - IL CONTRATTO
    Articolo 137 - Documenti facenti parte integrante del contratto
    Articolo 138 - Contenuto dei capitolati e dei contratti
    Articolo 139 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'affidatario
    Articolo 140 - Anticipazione
    Articolo 141 - Pagamenti in acconto
    Articolo 142 - Ritardato pagamento
    Articolo 143 - Termini di pagamento degli acconti e del saldo
    Articolo 144 - Interessi per ritardato pagamento
    Articolo 145 - Penali e premio di accelerazione
    Articolo 146 - Inadempimento dell'esecutore
    TITOLO VIII - ESECUZIONE DEI LAVORI
    CAPO I - Direzione dei lavori
    Articolo 147 - Ufficio della direzione dei lavori
    Articolo 148 - Direttore dei lavori
    Articolo 149 - Direttori operativi
    Articolo 150 - Ispettori di cantiere
    Articolo 151 - Sicurezza nei cantieri
    CAPO II - Esecuzione dei lavori Sezione prima - Disposizioni preliminari
    Articolo 152 - Disposizioni e ordini di servizio
    Sezione seconda - Consegna dei lavori
    Articolo 153 - Giorno e termine per la consegna
    Articolo 154 - Processo verbale di consegna
    Articolo 155 - Differenze riscontrate all'atto della consegna
    Articolo 156 - Consegna di materiali da un esecutore ad un altro
    Articolo 157 - Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori Sezione terza - Esecuzione in senso stretto
    Articolo 158 - Sospensione e ripresa dei lavori
    Articolo 159 - Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori - Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori
    Articolo 160 - Sospensione illegittima
    Articolo 161 - Variazioni ed addizioni al progetto approvato
    Articolo 162 - Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore
    Articolo 163 - Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto
    Articolo 164 - Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore
    Articolo 165 - Sinistri alle persone e danni
    Articolo 166 - Danni cagionati da forza maggiore
    Articolo 167 - Accettazione, qualita' ed impiego dei materiali
    Articolo 168 - Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare
    Articolo 169 - Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo
    Sezione quarta - Subappalto
    Articolo 170 - Subappalto e cottimo
    Sezione quinta - Adeguamento dei prezzi
    Articolo 171 - Modalita' per il calcolo e il pagamento della compensazione
    Articolo 172 - Modalita' per l'applicazione del prezzo chiuso
    CAPO III - Lavori in economia
    Articolo 173 - Cottimo fiduciario
    Articolo 174 - Autorizzazione della spesa per lavori in economia
    Articolo 175 - Lavori d'urgenza
    Articolo 176 - Provvedimenti in casi di somma urgenza
    Articolo 177 - Perizia suppletiva per maggiori spese
    TITOLO IX - CONTABILITA' DEI LAVORI
    CAPO I - Scopo e forma della contabilita'
    Articolo 178 - Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti
    Articolo 179 - Lavori in economia contemplati nel contratto
    Articolo 180 - Accertamento e registrazione dei lavori
    Articolo 181 - Elenco dei documenti amministrativi e contabili
    Articolo 182 - Giornale dei lavori
    Articolo 183 - Libretti di misura dei lavori e delle provviste
    Articolo 184 - Annotazione dei lavori a corpo
    Articolo 185 - Modalita' della misurazione dei lavori
    Articolo 186 - Lavori e somministrazioni su fatture
    Articolo 187 - Liste settimanali delle somministrazioni
    Articolo 188 - Forma del registro di contabilita'
    Articolo 189 - Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilita'
    Articolo 190 - Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilita'
    Articolo 191 - Forma e contenuto delle riserve
    Articolo 192 - Titoli speciali di spesa
    Articolo 193 - Sommario del registro
    Articolo 194 - Stato di avanzamento lavori
    Articolo 195 - Certificato per pagamento di rate
    Articolo 196 - Disposizioni in materia di documento unico di regolarita' contributiva in sede di esecuzione dei lavori
    Articolo 197 - Contabilizzazione separata di lavori
    Articolo 198 - Lavori annuali estesi a piu' esercizi
    Articolo 199 - Certificato di ultimazione dei lavori
    Articolo 200 - Conto finale dei lavori
    Articolo 201 - Reclami dell'esecutore sul conto finale
    Articolo 202 - Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale
    CAPO II - Contabilita' dei lavori in economia
    Articolo 203 - Annotazione dei lavori ad economia
    Articolo 204 - Conti dei fornitori
    Articolo 205 - Pagamenti
    Articolo 206 - Giustificazione di minute spese
    Articolo 207 - Rendiconto mensile delle spese
    Articolo 208 - Rendiconto finale delle spese
    Articolo 209 - Riassunto di rendiconti parziali
    Articolo 210 - Contabilita' semplificata
    CAPO III - Norme generali per la tenuta della contabilita'
    Articolo 211 - Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura
    Articolo 212 - Iscrizione di annotazioni di misurazione
    Articolo 213 - Operazioni in contraddittorio con l'esecutore
    Articolo 214 - Firma dei soggetti incaricati
    TITOLO X - COLLAUDO DEI LAVORI
    CAPO I - Disposizioni preliminari
    Articolo 215 - Oggetto del collaudo
    Articolo 216 - Nomina del collaudatore
    Articolo 217 - Documenti da fornirsi al collaudatore
    Articolo 218 - Avviso ai creditori
    Articolo 219 - Estensione delle verifiche di collaudo
    Articolo 220 - Commissioni collaudatrici
    CAPO II - Visita e procedimento di collaudo
    Articolo 221 - Visite in corso d'opera
    Articolo 222 - Visita definitiva e relativi avvisi
    Articolo 223 - Processo verbale di visita
    Articolo 224 - Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo
    Articolo 225 - Valutazioni dell'organo di collaudo
    Articolo 226 - Discordanza fra la contabilita' e l'esecuzione
    Articolo 227 - Difetti e mancanze nell'esecuzione
    Articolo 228 - Eccedenza su quanto e' stato autorizzato ed approvato
    Articolo 229 - Certificato di collaudo
    Articolo 230 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
    Articolo 231 - Obblighi per determinati risultati
    Articolo 232 - Lavori non collaudabili
    Articolo 233 - Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo
    Articolo 234 - Ulteriori provvedimenti amministrativi
    Articolo 235 - Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo
    Articolo 236 - Collaudo dei lavori di particolare complessita' tecnica o di grande rilevanza economica
    Articolo 237 - Certificato di regolare esecuzione
    Articolo 238 - Compenso spettante ai collaudatori
    TITOLO XI - LAVORI RIGUARDANTI I BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE
    CAPO I - Beni del patrimonio culturale
    Articolo 239 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
    Articolo 240 - Scavo archeologico, restauro e manutenzione
    CAPO II - Progettazione
    Articolo 241 - Attivita' di progettazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
    Articolo 242 - Progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
    Articolo 243 - Progetto definitivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
    Articolo 244 - Progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
    Articolo 245 - Progettazione dello scavo archeologico
    Articolo 246 - Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza riguardanti i beni del patrimonio culturale
    Articolo 247 - Verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
    Articolo 248 - Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
    CAPO III - Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
    Articolo 249 - Lavori di manutenzione riguardanti i beni del patrimonio culturale
    Articolo 250 - Consuntivo scientifico
    Articolo 251 - Collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
    PARTE III - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI
    TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
    Articolo 252 - Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
    Articolo 253 - Limiti alla partecipazione alle gare
    Articolo 254 - Requisiti delle societa' di ingegneria
    Articolo 255 - Requisiti delle societa' di professionisti
    Articolo 256 - Requisiti dei consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria
    Articolo 257 - Penali
    Articolo 258 - Commissioni giudicatrici per il concorso di idee e per il concorso di progettazione
    Articolo 259 - Concorso di idee
    Articolo 260 - Concorso di progettazione
    TITOLO II - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
    Articolo 261 - Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
    Articolo 262 - Corrispettivo
    Articolo 263 - Requisiti di partecipazione
    Articolo 264 - Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito
    Articolo 265 - Numero massimo di candidati da invitare
    Articolo 266 - Modalita' di svolgimento della gara
    Articolo 267 - Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro
    TITOLO III - GARANZIE
    Articolo 268 - Disposizioni applicabili
    Articolo 269 - Polizza assicurativa del progettista
    Articolo 270 - Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione
    PARTE IV - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI
    TITOLO I - PROGRAMMAZIONE E ORGANI DEL PROCEDIMENTO
    Articolo 271 - Programmazione dell'attivita' contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi
    Articolo 272 - Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
    Articolo 273 - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento
    Articolo 274 - Responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza
    TITOLO II - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, SISTEMI DI REALIZZAZIONE E SELEZIONE DELLE OFFERTE
    CAPO I - Requisiti per la partecipazione e sistemi di realizzazione
    Articolo 275 - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento
    Articolo 276 - Societa' tra concorrenti riuniti o consorziati
    Articolo 277 - Consorzi stabili per servizi e forniture
    Articolo 278 - Finanza di progetto nei servizi
    Articolo 279 - Progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione di servizi e forniture
    Articolo 280 - Garanzie e verifica della progettazione di servizi e forniture
    Articolo 281 - Criteri di applicabilita' delle misure di gestione ambientale
    CAPO II - Criteri di selezione delle offerte
    Articolo 282 - Commissione giudicatrice
    Articolo 283 - Selezione delle offerte
    Articolo 284 - Offerte anomale
    Articolo 285 - Servizi sostitutivi di mensa
    Articolo 286 - Servizi di pulizia
    CAPO III - Procedure di scelta del contraente ed aste elettroniche
    Articolo 287 - Accordo quadro e sistema dinamico di acquisizione
    Articolo 288 - Asta elettronica
    Articolo 289 - Sistema informatico di negoziazione
    Articolo 290 - Gestore del sistema informatico
    Articolo 291 - Modalita' e partecipazione all'asta elettronica
    Articolo 292 - Modalita' di formulazione delle offerte migliorative e conclusione dell'asta
    Articolo 293 - Individuazione delle offerte anormalmente basse e aggiudicazione
    Articolo 294 - Condizioni e modalita' di esercizio del diritto di accesso
    Articolo 295 - Procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici
    Articolo 296 - Bando di gara e termini per le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici
    TITOLO III - ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITA' DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI
    CAPO I - Esecuzione del contratto
    Sezione I - Disposizioni Generali
    Articolo 297 - Norme applicabili all'esecuzione di servizi e forniture
    Articolo 298 - Penali, premio di accelerazione, garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori
    Sezione II - Direttore dell'esecuzione
    Articolo 299 - Gestione dell'esecuzione del contratto
    Articolo 300 - Direttore dell'esecuzione del contratto
    Articolo 301 - Compiti del direttore dell'esecuzione del contratto
    Sezione III - Esecuzione del contratto e contabilita'
    Articolo 302 - Giorno e termine per l'avvio dell'esecuzione del contratto
    Articolo 303 - Avvio dell'esecuzione del contratto
    Articolo 304 - Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto
    Articolo 305 - Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardato avvio dell'esecuzione del contratto
    Articolo 306 - Svincolo progressivo della cauzione in caso di contratti stipulati da centrali di committenza
    Articolo 307 - Contabilita' e pagamenti
    Articolo 308 - Sospensione dell'esecuzione del contratto
    Articolo 309 - Certificato di ultimazione delle prestazioni
    CAPO II - Modifiche in corso di esecuzione del contratto
    Articolo 310 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore
    Articolo 311 - Varianti introdotte dalla stazione appaltante
    TITOLO IV - VERIFICA DI CONFORMITA'
    Articolo 312 - Oggetto delle attivita' di verifica di conformita'
    Articolo 313 - Termini delle attivita' di verifica di conformita'
    Articolo 314 - Incarico di verifica della conformita'
    Articolo 315 - Documenti da fornirsi al soggetto incaricato della verifica di conformita'
    Articolo 316 - Estensione della verifica di conformita'
    Articolo 317 - Verifica di conformita' in corso di esecuzione
    Articolo 318 - Verifica di conformita' definitiva e relativi avvisi
    Articolo 319 - Processo verbale
    Articolo 320 - Oneri dell'esecutore nelle operazioni di verifica di conformita'
    Articolo 321 - Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformita'
    Articolo 322 - Certificato di verifica di conformita'
    Articolo 323 - Contestazioni formulate dall'esecutore sul certificato di verifica di conformita'
    Articolo 324 - Provvedimenti successivi alla verifica di conformita'
    Articolo 325 - Attestazione di regolare esecuzione
    TITOLO V - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA E IN ECONOMIA
    CAPO I - Acquisizioni sotto soglia
    Articolo 326 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia
    Articolo 327 - Requisiti
    Articolo 328 - Mercato elettronico
    CAPO II - Acquisizione di servizi e forniture in economia
    Articolo 329 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture in economia
    Articolo 330 - Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia
    Articolo 331 - Pubblicita' e comunicazioni
    Articolo 332 - Affidamenti in economia
    Articolo 333 - Svolgimento della procedura di amministrazione diretta
    Articolo 334 - Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario
    Articolo 335 - Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici
    Articolo 336 - Congruita' dei prezzi
    Articolo 337 - Termini di pagamento
    Articolo 338 - Procedure contabili
    PARTE V - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI
    TITOLO I - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA COMUNITARIA
    CAPO I - Disciplina regolamentare applicabile
    Articolo 339 - Norme applicabili
    CAPO II - Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione
    Articolo 340 - Requisiti di qualificazione
    TITOLO II - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
    Articolo 341 - Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria
    TITOLO III - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE NEI SETTORI SPECIALI
    Articolo 342 - Organi del procedimento e programmazione
    PARTE VI - CONTRATTI ESEGUITI ALL'ESTERO
    TITOLO I - Contratti nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49
    Articolo 343 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo
    Articolo 344 - Programmazione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione
    Articolo 345 - Progettazione di lavori relativi agli interventi di cooperazione
    Articolo 346 - Misure organizzative per la gestione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione
    Articolo 347 - Aggiudicazione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione
    Articolo 348 - Direzione dei lavori relativi agli interventi di cooperazione
    Articolo 349 - Collaudo e verifica di conformita' di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione
    Articolo 350 - Adeguamento dei prezzi per i contratti relativi agli interventi di cooperazione
    TITOLO II - Lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri
    Articolo 351 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori da eseguirsi presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri
    Articolo 352 - Progettazione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri
    Articolo 353 - Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri
    Articolo 354 - Direzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri
    Articolo 355 - Collaudo dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri
    Articolo 356 - Adeguamento dei prezzi per i lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri
    PARTE VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI
    Articolo 357 - Norme transitorie
    Articolo 358 - Disposizioni abrogate
    Articolo 359 - Entrata in vigore

    ALLEGATI
    Allegato A - Categorie di opere generali e specializzate
    Allegato B - Certificato di esecuzione dei lavori
    Allegato B.1 - Certificato di esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 357, commi 14 e 15, del regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
    Allegato C - Corrispettivi e oneri per le attivita' di qualificazione
    Allegato D - Incremento convenzionale premiante
    Allegato E - Domanda di qualificazione a contraente generale
    Allegato F - Esperienza dei direttori tecnici, dei responsabili di cantiere o dei responsabili di progetto, acquisita in qualita' di responsabile di cantiere e di progetto
    Allegato G - Contratti relativi a lavori: metodi di calcolo per l'offerta economicamente piu' vantaggiosa
    Allegato H - Schema di garanzia globale di esecuzione
    Allegato I - Valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione
    Allegato L - Criteri per l'attribuzione dei punteggi per la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerte
    Allegato M - Contratti relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria: metodi di calcolo per l'offerta economicamente piu' vantaggiosa
    Allegato N - Curriculum vitae
    Allegato O - Scheda referenze professionali
    Allegato P - Contratti relativi a forniture e a altri servizi: metodi di calcolo per l'offerta economicamente piu' vantaggiosa

    Indice

        * Parte I - Disposizioni comuni (artt. 1-8)
        * Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari (artt. 9-251)
        * Parte III - Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari (artt. 252-270)
        * Parte IV - Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari (artt. 271-338)
        * Parte V - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali (artt. 339-342)
        * Parte VI - Contratti eseguiti all'estero (artt. 343-356)
        * Parte VII - Disposizioni transitorie e abrogazioni (artt. 357-359)
        * Allegati: omissis.

PARTE I
DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I
POTESTA' REGOLAMENTARE E DEFINIZIONI

Art. 1
Ambito di applicazione del regolamento
(art. 1, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, che in prosieguo assume la denominazione di codice. 2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del codice, le amministrazioni e gli enti statali applicano le disposizioni del presente regolamento. 3. Ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del codice, le regioni a statuto ordinario, e ogni altra amministrazione o soggetto equiparato, diversi dai soggetti di cui al comma 2, applicano, in quanto esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del codice, in ambiti di legislazione statale esclusiva, le disposizioni del presente regolamento:
a) della parte I (disposizioni comuni); b) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari) ad esclusione del titolo I (organi del procedimento e programmazione), dell'articolo 120, commi 3 e 4, dell'articolo 121, comma 6; c) della parte III (contratti pubblici relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari), ad esclusione dell'articolo 252, comma 1; d) della parte IV (contratti pubblici relativi a forniture e ad altri servizi nei settori ordinari), ad esclusione del titolo I (programmazione e organi del procedimento) e dell'articolo 282, commi 1 e 2; e) della parte V (contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali) ad esclusione dell'articolo 342; f) della parte VI (contratti eseguiti all'estero) ad esclusione dell'articolo 344; g) della parte VII (disposizioni transitorie e abrogazioni). 4. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di cui al comma 3, applicano, in quanto esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del codice, in ambiti di legislazione regionale concorrente, fino a quando le regioni non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dal codice, le disposizioni del presente regolamento: a) della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione); b) dell'articolo 120, commi 3 e 4; c) dell'articolo 121, comma 6; d) dell'articolo 252, comma 1; e) della parte IV, titolo I (programmazione e organi del procedimento); f) dell'articolo 282, commi 1 e 2; g) dell'articolo 342. 5. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano limitatamente alle disposizioni che attuano norme del codice che rientrano nella competenza legislativa statale esclusiva anche nei confronti di dette regioni e province autonome.

Art. 2
Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi

1. Le disposizioni della parte II, titolo IV (modalita' tecniche e procedurali per la qualificazione dei contraenti generali) del presente regolamento si applicano unicamente ai contratti disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice. Ai predetti contratti si applicano altresi', in quanto non derogate dalla disciplina dettata nella parte II, titolo III, capo IV, del codice, le disposizioni del presente regolamento: a) della parte I, (disposizioni comuni); b) della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione); c) dell'articolo 48, comma 3; d) della parte II, titolo III (sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori); e) della parte II, titolo V (sistemi di realizzazione e selezione delle offerte); f) della parte II, titolo VI (garanzie e sistema di garanzia globale); g) della parte II, titolo VII (il contratto); h) della parte II, titolo XI (lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale); i) della parte III, (contratti pubblici relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari); l) della parte VII (disposizioni transitorie e abrogazioni).
2. Ai sensi dell'articolo 180, comma 1, del codice, i soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni del presente regolamento che trovano applicazione con riguardo: a) alla parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori); b) alla parte II, titolo IX (contabilita' dei lavori); c) alla parte II, titolo X (collaudo dei lavori).

Art. 3
Definizioni
(art. 2, d.P.R. n. 554/1999 e art. 2, d.P.R. n. 34/2000)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) codice: il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; b) amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall'articolo 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del codice; c) consorziato esecutore: l'impresa cui i consorzi previsti all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del codice assegnano, in parte o totalmente, l'esecuzione dei lavori; d) tipologia delle opere o dei lavori: la costruzione, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione, e le attivita' ad essi assimilabili; e) categoria delle opere o dei lavori: la destinazione funzionale delle opere o degli impianti da realizzare; f) opere o lavori puntuali: quelli che interessano una limitata area di terreno; g) opere o lavori a rete: quelli che, destinati al movimento di persone e beni, presentano prevalente sviluppo unidimensionale ed investono vaste estensioni di territorio; h) opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica: quelli, puntuali o a rete, destinati al risanamento o alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio; i) strutture, impianti e opere speciali previsti all'articolo 37, comma 11, del codice: quelli elencati all'articolo 107, comma 2; l) lavori di speciale complessita' o di rilevanza architettonica o ambientale, ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del codice; lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonche' tecnologico, ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del codice; lavori di speciale complessita', ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del codice;
particolare complessita' dell'opera, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, del codice; opere di particolare complessita', ai sensi dell'articolo 141, comma 7, lettera b), del codice: le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi: 1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;
2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa; 3. esecuzione in luoghi che presentano difficolta' logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali; 4. complessita' di funzionamento d'uso o necessita' di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalita'; 5. esecuzione in ambienti aggressivi; 6. necessita' di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali; 7. complessita' in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi;
m) progetto integrale di un intervento, ai sensi degli articoli 90, comma 6, e 122, comma 1, del codice: un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica; n) manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto; o) restauro: l'esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle caratteristiche di funzionalita' e di efficienza di un'opera o di un manufatto; p) completamento: l'esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale un'opera iniziata ma non ultimata;
q) responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento previsto dall'articolo 10 del codice; r) responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; s) gruppi di categorie ritenute omogenee: lavorazioni corrispondenti alla descrizione di una o piu' delle categorie di opere generali o di opere specializzate individuate nell'allegato A;
per gruppi di categorie ritenute omogenee si intendono anche le categorie di lavoro indicate nell'articolo 132, comma 3, del codice;
t) categorie di opere generali: le opere o i lavori caratterizzati da una pluralita' di lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte, corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OG; u) categorie di opere specializzate: le lavorazioni che nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalita', corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OS; v) unita' progettuale: unita' per il mantenimento nei successivi livelli di sviluppo ed approfondimento -preliminare, definitivo ed esecutivo - delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali, strutturali e tecnologiche del progetto; z) ciclo di vita utile: periodo di tempo entro cui l'intervento mantiene sostanzialmente inalterato il proprio livello prestazionale anche mediante il ricorso ad interventi manutentivi convenienti in relazione al valore residuo dell'opera; aa) laureato, laurea, laurea breve: per laureato si intende il soggetto in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, o di laurea specialistica conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al citato decreto ministeriale n. 270 del 2004, ovvero di diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero di titolo di studio equiparato per legge; per laurea si intende uno dei titoli di studio di cui al periodo precedente; per laurea breve si intende quella di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del citato decreto ministeriale n. 270 del 2004; bb) procedimento di qualificazione: la sequenza degli atti disciplinati dalle norme del regolamento che permette di individuare in capo a determinati soggetti il possesso di requisiti giuridici, organizzativi, finanziari e tecnici, necessari per realizzare lavori pubblici; cc) organi di accreditamento: limitatamente a quanto previsto dalla parte II, titolo II, capo II, gli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA) nonche' il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici; dd) organismi di accreditamento: i soggetti legittimati da norme nazionali o internazionali ad accreditare, ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, gli organismi di certificazione a svolgere le attivita' di cui alla lettera ff); ee) organismi di attestazione: gli organismi di diritto privato, in prosieguo denominati SOA, che accertano ed attestano l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione di cui all'articolo 40, comma 3, lettere a) e b), del codice; ff) organismi di certificazione: gli organismi di diritto privato che rilasciano i certificati di conformita' del sistema di gestione per la qualita' conformi alle norme europee serie UNI EN ISO 9000; gg) autorizzazione: nell'ambito disciplinato dalla parte II, titolo III, l'atto conclusivo del procedimento mediante il quale l'Autorita' abilita gli organismi di cui alla lettera ee)
all'esercizio dell'attivita' di attestazione di cui all'articolo 40, comma 3, lettere a) e b), del codice; hh) accreditamento: l'atto conclusivo della procedura mediante il quale gli organismi di accreditamento legittimano gli organismi di certificazione a svolgere le attivita' di cui alla lettera ff); ii) casse edili: gli organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva; ll) attestazione: nell'ambito della parte II, titolo III, il documento che dimostra il possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 3, lettere a) e b), del codice;
mm) certificazione: il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualita' conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale; nn) imprese: i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice;
limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese di cui all'articolo 186, comma 1, del codice, incluse le imprese a totale capitale pubblico, controllate e/o partecipate da capitale pubblico, anche in forma di agenzia, societa' pubbliche di progetto e simili; oo) garanzia globale: la garanzia da prestarsi ai sensi dell'articolo 129, comma 3, del codice; pp) contraente: nella garanzia globale di esecuzione, l'esecutore cui e' affidato il lavoro per cui e' prestata la garanzia globale; qq) garante: il soggetto che ha rilasciato la garanzia globale all'atto della stipulazione del contratto; rr) subentrante: nella garanzia globale di esecuzione, l'impresa o le imprese attraverso le quali il garante esegue il lavoro al posto del contraente;
ss) sostituto: nella garanzia globale di esecuzione, l'impresa designata dal garante e dal finanziatore per sostituirsi al contraente nel contratto in corso; tt) societa' capogruppo: nella garanzia globale di esecuzione, la societa' che detiene direttamente o indirettamente la partecipazione di controllo del contraente; uu) finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata: nella garanzia globale di esecuzione, il finanziamento, superiore a 5 milioni di euro, che viene concesso ad una societa' di progetto contraente generale, per il quale finanziamento la garanzia dei soci e' esclusa o limitata; vv) finanziatore: nella garanzia globale di esecuzione, il soggetto che rilascia il finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata. Ove siano accordati diversi finanziamenti senza rivalsa o a rivalsa limitata notificati al committente, si intende per finanziatore, a tutti i fini, l'insieme dei soggetti che hanno accordato il finanziamento, ciascuno dei quali deve partecipare al procedimento secondo le previsioni dell'articolo 136. Ove un unico finanziamento sia rilasciato da piu' soggetti, dovra' essere identificato e notificato al committente in unico mandatario, che partecipera' al procedimento; zz) buono pasto: il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'articolo 285, comma 5, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro; aaa) societa' di emissione: l'impresa che svolge l'attivita' di emissione di buoni pasto;
bbb) esercizi convenzionati: gli esercizi che, in forza di apposita convenzione con la societa' di emissione, provvedono ad erogare il servizio sostitutivo di mensa; ccc) cliente: il datore di lavoro, pubblico o privato, che acquista dalla societa' di emissione i buoni pasto al fine di erogare ai propri dipendenti il servizio sostitutivo di mensa; ddd) valore facciale: il valore della prestazione, inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, indicato sul buono pasto.

TITOLO II
TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Art. 4
Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore
(art. 7, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente piu' rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. 2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarita' contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o piu' soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarita' contributiva e' disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita', previo rilascio del documento unico di regolarita' contributiva.

Art. 5
Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore
(art. 13, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice. 2. I pagamenti, di cui al comma 1, eseguiti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. 3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 6
Documento unico di regolarita' contributiva

1. Per documento unico di regolarita' contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarita' di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonche' cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. 2. La regolarita' contributiva oggetto del documento unico di regolarita' contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita': a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del codice; b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del codice; c) per la stipula del contratto; d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformita', l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale. Per le finalita' di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), gli operatori economici trasmettono il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita' ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice. 4. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettere c) e d), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 194, o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi di cui all'articolo 307, comma 2, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono il documento unico di regolarita' contributiva relativo all'esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni; entro il medesimo termine, l'esecutore ed i subappaltatori trasmettono il documento unico di regolarita' contributiva ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice. 5. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita' relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, nonche' nei casi previsti al comma 3, lettere d) ed e); per le medesime finalita', l'esecutore trasmette il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita' relativo ai subappaltatori ai soggetti di cui all'articolo 3, comma1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice. 6. Le SOA, ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'articolo 40, del codice, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine del rilascio dell'attestazione di cui agli articoli 186 e 192, del codice, richiedono alle imprese il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita'. 7. Per valutare i lavori di cui all'articolo 86, commi 2, 3 e 4, e' altresi' richiesto il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita'. 8. In caso di ottenimento del documento unico di regolarita' contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal
Avv. Antonino Sugamele

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