MULTE: SE IL PREFETTO RIGETTA DOPO 180 GIORNI L'ORDINANZA INGIUNZIONE È DA ANNULLARE. Giudice di Pace di Torino, 8 aprile 2010
Va annullata 1'ordinanza ingiunzione emessa oltre i 180 giorni previsti dal combinato disposto degli artt. 203 e 204 CdS nel caso di proposizione del ricorso all'organo accertatore
E' questo il principio con cui il GdP di Torino ha accolto il ricorso proposto avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto e relativa al rigetto di un precedente gravame inoltrato per l'annullamento di un verbale elevato per la violazione del CdS.
In particolare, per il GdP adito nel caso di proposizione del ricorso al Prefetto, mediante invio dello stesso all'organo accertatore, i termini per l'emissione dell'ordinanza ai sensi del combinato disposto degli artt. 203 e 204 CdS sono 180 giorni.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.9.2009 ……. proponeva tempestiva opposizione avverso l'ordinanza Ingiunzione in oggetto specificata emessa dall'Ufficio Territoriale di Governo di Torino in data 10.5.2009 con la quale le veniva Ingiunto il pagamento della somma di curo 318,76 per infrazione al Codice della strada di cui al verbale di contestazione n.17624 del Corpo di Polizia Municipale di Collegno del 25.8.2008 per aver violato l'art. 142 CdS.
L'ordinanza ingiunzione apposta è stata emessa in seguito a ricorso proposto ex art.203 CdS che era stato respinto.
Con Decreto ex art. 23 della Legge 689/81 dei 3.11.2009 veniva fissata udienza per la comparizione delle parti per il giorno 3.3.2010 n cui era presente il solo procuratore del ricorrente, mentre la Prefettura, attraverso il Comune dl Collegno, gli si era costituita depositando i documenti di causa e la memoria di costituzione in cui chiedeva il rigetto del ricorso. All'udienza del 31.3.2010 esaminata la documentazione in atti e dopo ampia discussione venivano precisate le conclusioni come in epigrafe descritte: il G.d.P. leggeva quindi il dispositivo alla parte presente e si riservava deposito della motivazione nei termini.
II ricorso è fondato e va pertanto accolto.
La Sig.ra … era stata sanzionata per aver violato art. 142 CdS: avverso il verbale di contestazione era stato proposto ricorso ex art. 203 CdS al Prefetto che lo aveva respinto ed aveva emesso ordinanza ingiunzione che è stata ora impugnata: assumeva quali motivi di ricorso 1) la tardività della remissione dell'ordinanza in violazione degli art. 203 e 204 CdS 2) la mancata convocazione da parte del prefetto per l'audizione, 3) carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, 4) mancanza di delega conferita al Prefetto per emettere l'ordinanza ingiunzione.
Va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarati assorbiti i restanti motivi. Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente (ricevuta della raccomandata r.r.) risulta che il ricorso al prefetto ex art. 203 CdS era stato inoltrato al Comune di Collegno che lo aveva ricevuto in data 26.11.2008: 1'ordinanza ingiunzione ora opposta era state emessa il 10.6.2009 e cioè oltre i 180 giorni previsti dal combinato disposto degli artt. 203 e 204 CdS.
Conseguentemente va dichiarata la tardività dell'emissione della ordinanza opposta, che, in quanto illegittima, va annullata.
Attese le circostanze di causa, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
II Giudice dl Pace dl Torino, visto l'art.23 della legge 689/81, definitivamente pronunciando,
ACCOGLIE il ricorso presentato da …… avverso l'ordinanza ingiunzione n.2037/R/06/er Prov. emessa della Prefettura di Torino in data 10.6.2009: per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione medesima.
Spese compensate
Cosi deciso in Torino 31.3.2010. Sentenza depositata il 8.4.2010
24-10-2010 00:00
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