Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Civilista Trapani

Sentenza

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE NUDA PROPRIETA'. MORTE DELL'USUFRUTTUARIO. - Tribunale ...
PIGNORAMENTO IMMOBILIARE NUDA PROPRIETA'. MORTE DELL'USUFRUTTUARIO. - Tribunale Trapani, Data: 10 marzo 2010.
In caso di procedura esecutiva su una nuda proprietà, nel corso della quale sia intervenuta la morte dell'usufruttuario, la suddetta procedura prosegue in capo alla proprietà divenuta piena in ossequio al principio di elasticità. Dunque, anche se il decreto di trasferimento abbia ad oggetto la sola nuda proprietà per mancata informazione circa la morte dell'usufruttuario da parte del g.e., ad essere trasferita sarà la piena proprietà, a causa della estinzione "medio tempore" intervenuta del diritto reale di godimento.
L'attore ha richiamato a sostegno delle proprie ragioni la sentenza della Corte di Cassazione del 25 agosto 2006 n. 18492. Dalla lettura del testo integrale della sentenza si desume però che la Corte di Cassazione ha soltanto condiviso, con la corte D'Appello di Palermo, l'affermazione che "non poteva formare oggetto di trasferimento quanto non era indicato nell'ordinanza di vendita e nel decreto di trasferimento: trova, pertanto, applicazione il principio che nell'espropriazione immobiliare oggetto del trasferimento è il bene descritto nell'ordinanza di vendita", con la conseguenza che l'aggiudicatario, reso edotto del consolidamento dell'usufrutto alla proprietà, "avrebbe dovuto far valere l' opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di vendita che non aveva tenuto conto del consolidamento dell'usufrutto".
A ben guardare, se è vero che la nuda proprietà altro non è che il diritto di proprietà compresso per effetto dell'esistenza sul bene dell'usufrutto, e che quindi fin dall'emissione dell'ordinanza di vendita ad essere messa in vendita era la proprietà del bene -allora compressa dall'usufrutto - è la stessa proprietà ad essere trasferita all'aggiudicatario con il decreto di trasferimento, con la sola precisazione che la stessa, nonostante la dizione "nuda" contenuta nel decreto di trasferimento, è invece divenuta "piena", essendosi estinto medio tempore l'usufrutto sulla stessa gravante (quello cioè di D.A.A.) cui si deve ritenere facesse riferimento, sia pure implicito, l'ordinanza di vendita.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza