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Sentenza

Risarcimento del danno a seguito di incidente stradale: come si determina il qua...
Risarcimento del danno a seguito di incidente stradale: come si determina il quantum in caso di antieconomicità delle riparazione?(Altalex, 28 maggio 2010. Nota di Alessandro Verga)
Nel caso di avvenuto sinistro stradale, uno dei principali problemi che i giudici si trovano ad affrontare è quello della quantificazione del danno risarcibile. Sebbene esso, solitamente, sia di facile determinazione, conformandosi la pronuncia alle fatture presentate dal danneggiato, forti dubbi sono sorti laddove le riparazioni si rivelino antieconomiche, cioè più onerose rispetto al valore di mercato dell'automezzo al tempo dell'avvenuto sinistro.

In passato, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità in materia di riparazioni antieconomiche ammetteva la possibilità, per il giudice di merito, di condannare al risarcimento del danno per equivalente ex art. 2058, comma 2, c.c. nei casi in cui quello richiesto in forma specifica potesse comportare costi di riparazione notevolmente superiori al valore del veicolo ante sinistro ([1]); il risarcimento del danno per equivalente, infatti, si estrinseca nella valutazione della differenza tra il valore del bene nello stato in cui si sarebbe trovato in assenza del fatto illecito ed il valore del bene leso, mentre la reintegrazione in forma specifica consiste sia nella pretesa che il danneggiante provveda al ripristino della situazione materiale, sia nella domanda di una somma di denaro corrispondente alle spese necessarie per il ripristino.

La giurisprudenza di merito, però, non sempre si è adeguata all'orientamento dei giudici di legittimità.

Da un lato, infatti, vi sono state pronunce che hanno negato risolutamente la risarcibilità del danno integrale qualora il costo delle singole riparazioni fosse superiore al valore del veicolo ante sinistro ([2]), dall'altro, ve ne sono state altre in senso contrario, che hanno ammesso il risarcimento integrale del danno anche in caso di riparazioni antieconomiche, seppur con valutazioni da compiere caso per caso ([3]).

Detto questo, appare ora opportuno analizzare nel dettaglio i principi su cui tutt'oggi la giurisprudenza tende a fondare le proprie decisioni in caso di antieconomicità delle riparazioni derivanti da sinistro.

Prima di tutto, devesi rilevare che il principio fondamentale dal quale si deve partire per determinare il quantum del risarcimento spettante al danneggiato sia quello di porre il patrimonio di quest'ultimo nello stesso stato in cui si sarebbe trovato in assenza dell'avvenuto fatto dannoso ([4]), con il limite, ovviamente, dell'effettiva perdita subita ([5]).Tutto questo può avvenire, ai sensi dell'art. 2058 c.c., o mediante il pagamento di una somma pari alla diminuzione di valore subita dal bene leso (risarcimento per equivalente) o, quando sia possibile, restituendo al bene stesso il medesimo valore che esso aveva precedentemente alla lesione (risarcimento in forma specifica).

Corollario al predetto principio è che il risarcimento non possa comunque creare a favore del danneggiato una situazione migliore rispetto a quella in cui si sarebbe trovato in assenza del sinistro, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dallo stesso ([6]). Ciò per via della regola della compensatio lucri cum damno, per la quale dalla pretesa quantitativa del danno vanno detratti gli eventuali vantaggi che il fatto dannoso abbia procurato al danneggiato come conseguenza diretta ed immediata.

Perciò, da un lato, il danneggiato non deve realizzare una locupletazione per effetto del danno subito, dall'altro, la liquidazione del danno non deve essere necessariamente contenuta nei limiti di valore del bene danneggiato, ma deve avere per oggetto l'intero pregiudizio subito dal soggetto leso poiché, appunto, il risarcimento è diretto alla completa restituito in integrum del patrimonio del danneggiato ([7]). Ciò vuol dire che il giudice, laddove la riparazione del pregiudizio subito vada oltre la ricostruzione della situazione anteriore e produca un vantaggio economico al danneggiato, dovrà tenerne conto riducendo corrispondentemente la misura del risarcimento.

Non bisogna però dimenticare che, sebbene sia molto difficile che a seguito delle riparazioni, rese necessarie dal fatto dannoso, un automezzo acquisti un valore commerciale più elevato rispetto a quello anteriore al sinistro, l'avvenuta sostituzione di pezzi, probabilmente già usurati, ne potrebbe garantire una più elevata funzionalità nonché una corrispondente rivalutazione economica. Perciò, da un lato, è ovvio che un veicolo coinvolto in un incidente di una certa gravità, anche se riparato a regola d'arte, non è commercialmente equiparabile ad un altro mai incidentato ([8]), dall'altro, la sostituzione dei vecchi pezzi con degli altri nuovi produce sicuramente un aumento della “vita”, o durata che si voglia dire, del mezzo ([9]).

Nella determinazione del danno, quindi, rivestiranno importanza il valore ante sinistro dell'auto, la sua vetustà, il deprezzamento subito a seguito dell'incidente, la natura e l'entità delle riparazioni effettuate nonché la maggior funzionalità che esse potrebbero garantire al mezzo.

Oltre a tutti questi parametri, ovviamente, dovranno tenersi in considerazione sia le spese per il fermo tecnico dell'automezzo, cioè il c.d. danno da fermo tecnico, determinate conteggiando i giorni lavorativi occorsi per rimettere in buono stato il veicolo, sia le spese per il noleggio di una vettura sostitutiva.

Per finire, l'I.V.A. deve essere riconosciuta come parte integrante del risarcimento del danno da circolazione stradale solo, però, nel caso di effettivo avvenuto esborso, documentato attraverso l'esibizione di fattura in originale e non sulla base delle presentazione di un semplice preventivo di spesa.

Quindi, per trarre le conclusioni di quanto si è venuto dicendo fino ad ora, il modo corretto di determinare la quantificazione del danno in caso di riparazioni antieconomiche è quello di analizzare il caso concreto partendo dalle spese effettivamente poste in essere per la riparazione del mezzo e, tenuti in considerazione tutti i parametri enunciati fino ad ora, riducendo proporzionalmente l'intero importo laddove tale somma possa produrre un vantaggio economico al danneggiato rispetto ai danni effettivamente subiti.

Per quanto riguarda la sentenza pronunciata il 15 febbraio 2010 nella causa R.G. n. 9727/2004, nella quale il Giudice Monocratico di Padova ha rideterminato nel giudizio di appello la quantificazione del danno antieconomico a seguito dell'avvenuto sinistro stradale, non può che rilevarsi come essa sia proprio una sintesi di quanto detto finora, basatasi non solo sull'applicazione della più recente giurisprudenza della Suprema Corte, rappresentata dalla sentenza n. 8062/01, ma, soprattutto, su una fondamentale idea di giustizia.

(Altalex, 28 maggio 2010. Nota di Alessandro Verga)

_______________

[1] Cass. Civ., 4 marzo 1998, n. 2402 e Cass. Civ., 3 luglio 1997, n. 5993.

[2] Si vedano, per esempio, G.d.P. di Roma, 30 maggio 1998, in “Rivista Giuridica della circolazione e dei trasporti”, 1998, 557, Tribunale di Forlì, sentenza del marzo 1994, in “Archivio giuridico della circolazione dei sinistri”, 1994, 1073, Pretore di Torino, sentenza del febbraio 1993, in “Assicurazioni”, 1993, 11, 164.

[3] Si vedano, per esempio, G.d.P. di Cassano d'Adda, 30 settembre 1999, in “Il Corriere giuridico”, “Giurisprudenza Milanese”, 2001, 82, Pretore di Trieste, 17 novembre 1980, in “Rivista Giuridica della circolazione e dei trasporti”, 1981, 416.

[4] Cass. Civ., 16 dicembre 1988, n. 6856 e Cass. Civ. 18 luglio 1989, n. 3352.

[5] Cass. Civ., 3 ottobre 1987, n. 7389.

[6] Cass. Civ., 9 aprile 1980, n. 2281 e Cass. Civ., 7 ottobre 1961, n. 2047.

[7] Cass. Civ., 8 marzo 1974, n. 619 e Cass. Civ., 16 dicembre 1988, n. 6856.

[8] Secondo la Cassazione, ci sarebbe addirittura una presunzione di deprezzamento del mezzo salvo prova contraria.

[9] Cass. Civ., 14 giugno 2001, n. 8062.

La sentenza per esteso:

Tribunale di Padova

Sezione Civile

Sentenza 15 febbraio 2010, n. 9727

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 14 giugno 2002 XXXXXX esponeva che:

- il 20 agosto 2001, allo ore 9.00 circa, XXXXXX, mentre viaggiava a bordo dell'autovettura Renault Kangoo - targata BC 339 KR e di proprietà di esso deducente - percorrendo Viale dell'Industria e tenendo la seconda corsia demarcata dalla via di percorrenza, era stata investita, in prossimità dell'intersezione tra Viale dell'Industria e via Terza Strada, dall'autovettura Ford Focus Wagon - targata BS 166 FZ, di proprietà della XXXXXX s.p.a. ed assicurata presso la XXXXXX S.A. – condotta da XXXXXX, il quale, con manovra di svolta a sinistra, aveva impegnato la prioritaria omettendo di rispettare lo STOP;

- dal violento urto erano derivati gravi danni all'autovettura di proprietà di esso deducente, quantificati in € 11.382,32, oltre € 136,34 per il recupero ed il trasporto del mezzo incidentato;

- alle somme predette dovevano aggiungersi € 371,88 per il noleggio di un'autovettura sostitutiva per 10 gg., nonché la somma forfettaria di € 1.301,47 per il fermo tecnico dell'autovettura incidentata;

- l'ammontare complessivo di cui esso deducente era creditore poteva determinarsi in € 13.191,98, al netto di interessi e rivalutazione monetaria;

- con raccomandata a.r. del 20 settembre 2001 lo studio di infortunistica stradale XXXXXX, con sede in Monselice (PD), aveva notificato alla compagnia XXXXXX S.A., per conto di esso deducente, la richiesta risarcitoria che, a seguito delle intercorse trattative, era stata liquidata in € 7.333,19, di cui € 6.558,50 quale capitale per esso XXXXXX ed € 774,69, a titolo di competenze lorde per il predetto studio di infortunistica, ma tale somma, in quanto insufficiente all'integrale ristoro del danno subito, era stata trattenuta a titolo di acconto, rimanendo ancora creditore della somma complessiva di € 6.561,16.

Tutto ciò esposto, l'attore conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Padova XXXXXX, XXXXXX s.p.a., con sede in XXXXXX, ed XXXXXX, con sede in XXXXXX, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, chiedendone la condanna, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 6.561,16, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al saldo effettivo.

Costituitesi in giudizio, le convenute XXXXXX s.p.a. ed XXXXXX S.A. chiedevano il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto; non si costituiva XXXXXX, il quale rimaneva contumace per l'intero svolgimento del processo.

Il Giudice di Pace di Padova con sentenza n. 1682/03 dichiarava la responsabilità esclusiva dell'incidente in capo a XXXXXX e condannava i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere in favore dell'attore XXXXXX la somma di € 3.281,76, oltre agli interessi legali dalla data dell'evento al saldo effettivo.

Avverso tale pronuncia XXXXXX s.p.a. ed XXXXXX S.A. interponevano appello con atto di citazione notificato rispettivamente nelle date del 13 e 14 settembre 2004 nei confronti di XXXXXX e XXXXXX e chiedevano, in via principale, la dichiarazione a carico di XXXXXX dell'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro o, quantomeno di una quota concorrente di responsabilità, con conseguente la condanna dello stesso XXXXXX alla restituzione di quanto ottenuto in forza della immediata esecutività della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio o compensazione di quelle di primo grado.

L'appellato XXXXXX, ritualmente costituitosi, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, in via incidentale, assumendo che il Giudice di prime cure avesse commesso un mero errore di calcolo nella determinazione dell'importo totale, che aveva indicato in € 3.218,76, anziché in € 5.140,37, ne chiedeva la rettifica, oltre alle spese di ambedue i gradi del giudizio.

Successivamente al “congelamento” della causa, disposto con provvedimento del Presidente del Tribunale, a far data dal 21 luglio 2007 la causa veniva assegnata ad altro Giudice, il quale fissava l'udienza del 19 febbraio 2008 ed in quella sede formulava una proposta transattiva, accettata dagli appellati XXXXXX e XXXXXX, ma non dagli appellanti.

Indi seguiva un nuovo “congelamento” della causa per l'applicazione extradistrettuale del Magistrato, il quale, cessato l'impedimento, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del giorno 11 novembre 2009 ed in tale data tratteneva la causa in decisione, riducendo i termini a 40+10 gg. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivi della decisione

La domanda degli appellanti è parzialmente fondata ed in tali termini può essere accolta.

Invero, come affermato dal Giudice di Pace nella gravata sentenza, la responsabilità dell'incidente oggetto di causa deve essere ascritta in via esclusiva a XXXXXX il quale, sulla scorta del verbale redatto dalla Polizia Municipale di Padova, risulta che abbia impegnato Viale dell'Industria omettendo di rispettare lo stop e senza concedere la precedenza all'autovettura di proprietà del XXXXXX, che il giorno del sinistro era condotta da XXXXXX.

Lo stesso XXXXXX, nelle dichiarazioni rese ai verbalizzanti in sede di sommarie informazioni e quindi subito dopo l'incidente, ha ammesso di non aver visto l'autovettura condotta dalla XXXXXX avendo, testualmente, affermato che: “non notando alcun veicolo in arrivo, riprendevo la marcia, ma giunto oramai nella seconda corsia demarcata del citato viale dell'Industria, improvvisamente mi si parava davanti la sagoma di un'autovettura che urtava la parte anteriore della mia auto e dopo essersi rovesciata terminava la sua corsa contro la recinzione della ditta Varisco pompe sita al civ. 49, qualche metro dopo l'intersezione.”(doc. n. 1 dell'atto di citazione avanti al Giudice di Pace).

Così come deve essere escluso il concorso di responsabilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1227, 2054 e 2055 c.c., della conducente dell'autovettura di proprietà del XXXXXX in conseguenza della velocità dalla stessa tenuta, secondo la ricostruzione del C.T.U. secondo cui era “78/79 Km/h in un luogo soggetto al limite di 50 Km/h”, poiché, recentemente, la Suprema Corte ha affermato che “in tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente” (Cass. Civ., Sez. III, n. 9550 del 20 aprile 2009).

In punto responsabilità la gravata sentenza n. 1682/03 deve pertanto essere confermata.

Diversamente dicasi per ciò che concerne la liquidazione del danno arrecato all'autovettura di proprietà del XXXXXX. In merito il Giudice di Pace, pur riconoscendo “che il valore antesinistro del veicolo attoreo è pari ad € 8.300,00, cioè inferiore al costo delle riparazioni”, ha ritenuto “equo” liquidare “per intero le spese di riparazione” sulla considerazione che “il riconoscimento in forma specifica rappresenta senza dubbio un accertato molto più valido ed ampio..”, mentre questo Giudice ritiene condivisibile l'orientamento della Suprema Corte laddove ha affermato che “la funzione tipica del risarcimento è di porre il patrimonio del danneggiato nelle medesime condizioni in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non si fosse prodotto, per cui qualora la riparazione del pregiudizio subito vada oltre la ricostituzione della situazione anteriore e produca un vantaggio economico al danneggiato, il giudice deve tenerne conto, riducendo la misura del risarcimento (nella specie, è stata affermata la legittimità della decurtazione del 15% delle spese sostenute per la riparazione di un autoveicolo, per tenere conto delle preesistenti condizioni dello stesso)” (Cass. Civ., Sez. III, n. 8062 del 14 giugno 2001).

Nella fattispecie il Giudice di prime cure, seguendo la determinazione del danno operata dal C.T.U., geom. XXXXXX, aveva quantificato tale voce nella complessiva somma di € 9.293,07 oltre I.V.A. (che non è stata presa in considerazione, poiché dalle fatture in atti risultava trattarsi di soggetto con partita I.V.A.); invece, per le considerazioni sopra svolte, il danno subito dal XXXXXX deve essere determinato nella minor somma di € (9.293,07 x 85% =)7.899,11 oltre ad € 371,88 per il costo di noleggio dell'auto sostitutiva ed € 950,00 per il fermo tecnico, pari complessivamente ad euro 9.220,99.

Quindi, tenuto conto di quanto già versato in favore del XXXXXX e cioè € 10.614,95 (di cui € 7.333,19 versati anteriormente al giudizio ed € 3.281,76 in seguito alla sentenza di primo grado), il predetto deve essere condannato a restituire alla compagnia assicuratrice la somma complessiva di € 1.393,96.

Alla rideterminazione del danno subito dal XXXXXX consegue il rigetto dall'appello incidentale da quest'ultimo proposto.

In conclusione XXXXXX deve essere condannato a restituire la somma di € 1.393,96 alle appellanti, con gli interessi al tasso legale dalla domanda in questo grado sino al saldo effettivo.

Le spese di causa, tenuto conto della solo parziale soccombenza dell'appellato, devono essere poste a suo carico per 1/3, mentre i restanti 2/3 debbono essere compensati.

P.Q.M.

Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa d'appello proposta con atto di citazione notificato nelle date del 13 e 14 settembre 2004 da XXXXXX s.p.a. ed XXXXXX S.A. s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Padova n. 1682/03, ogni diversa o maggiore istanza ed eccezione respinta, così provvede in parziale accoglimento del gravame:

determina

il danno subito dal XXXXXX, a seguito del sinistro stradale verificatosi il 20 agosto 2001, in complessivi € 9.220,99 e per l'effetto

condanna

il XXXXXX a restituire alle appellanti la somma di € 1.393,96 oltre interessi legali dal 14 settembre 2004 sino al saldo effettivo, nonché a rifondere alle stesse 1/3 delle spese processuali del grado, che liquida per tale quota in complessivi € 1.341,00 di cui € 410,33 per diritti ed € 750,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A.

dichiara

compensati i restanti 2/3.
Avv. Antonino Sugamele

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