Anatocismo: la Corte d’Appello di Ancona ‘’disapplica’’ il milleproroghe Corte d'Appello Ancona, sentenza 03.03.2011
Corte di Appello di Ancona
Sentenza 3 marzo 2011
La Corte d'Appello di Ancona
Composta come da p. v. del 3 febbraio 2011
Sciogliendo la riserva,
osserva che l'istanza di sospensione avanzata dall'appellante non può trovare accoglimento;
premesso che non risulta contestata, con il prodotto gravame, la qualificazione data in sentenza al rapporto intercorso tra le parti, profilo questo coltivato nella sola istanza tesa alla sospensione, osserva che non si apprezza, nel contesto di sommaria delibazione dei motivi d'appello, il fumus dell'impugnativa;
che, in riferimento prioritario, motivo incentrato sulla, dedotta, erronea esclusione dell'eccepito fatto estintivo, riceve smentita dalla pronuncia resa dalla Corte di Cassazione, sez.,unite, in data 2 dicembre 2010;
senza che possa avvalersi l'appellante del disposto di cui all'art. 2, comma 61, del d.l. 2251 2010, decreto convertito con legge 10 del 2011: pur volendosi superare la palese inammissibilità della tardiva deduzione difensiva, va rilevato che per un verso, detto disposto si riferisce ai "diritti nascenti dall'annotazione", decorrendo dalla medesima annotazione il termine prescrizionale, diritti che deve ritenersi pertanto azionabili immediatamente, pena macroscopico sovvertimento del sistema, anche qualora, ed il dato fattuale depone in tal senso, non si abbia conoscenza dell'annotazione, operazione contabile meramente interna all'istituto di credito; diritti, e tanto assurge ad argomento dirimente, estranei alla fattispecie, qui esaminata, che non attiene a posizione derivante dalla annotazione, bensì dal pagamento quale inteso dalla richiamata sentenza che ha proprio escluso che da detta operazione contabile nasca l'indebito; talché altra connotazione letterale avrebbe dovuto assumere la disposizione qualora avesse voluto ricondursi la decorrenza del termine prescrizionale afferente l'indebito alla sola annotazione, limitandosi invece il legislatore delle "mille proroghe" a statuire sulla decorrenza, ancorandola alla medesima annotazione, che, in difetto di altra, e ben più incisiva novella, non abilita, di per sé sola, alla ripetizione dell'indebito;
il disposto invocato, per altro verso, ha indubbia portata innovativa, al di là della dichiarata natura meramente interpretativa, talché, anche a voler disattendere quanto appena detto, non potrebbe trovare applicazione in relazione alla presente controversia, trattandosi sì di norma sostanziale, ma che non può di certo introdurre, retroattivamente effetto estintivo del diritto azionato dalla società appellata;
né ricorre, sotto altro versante, pregiudizio imputabile alle condizioni finanziarie della società appellata, nessun serio elemento deponendo in tal senso, laddove è congeniale alla peculiare fase liquidatoria che il creditore si sia attivato per ottenere titolo in corso di causa;
va; in conseguenza, revocato il decreto reso in data 23 dicembre 2010;
P.Q.M.
Respinge l'istanza prodotta dall'appellante, revocando l'interinale disposta sospensione.
Ancona, 3 marzo 2011 Il Presidente.
28-03-2011 00:00
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