Apposizione di cartelli pubblicitari su strada provinciale. Se la Provincia non si pronuncia sull’istanza non si forma il silenzio assenso
Corte di Cassazione Sez. Seconda Civ. - Sent. del 19.09.2011, n. 19103
Svolgimento del processo
Con atto notificato a mezzo dell'ufficiale giudiziario con consegna in data 23 gennaio 2006, la Provincia di Lecce ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 553 del Giudice di Pace di Campi Salentina, depositata il 29 settembre 2005 e notificata il 28 novembre 2005, che aveva accolto l'opposizione da C. Pubblicità s.r.l. per l'annullamento del verbale che le contestava la violazione dell'art. 23 codice della strada, per avere affisso su strada provinciale un cartello pubblicitario senza autorizzazione, avendo ritenuto il giudicante che, poiché la opponente aveva presentato regolare domanda di autorizzazione all'affissione pubblicitaria in data 5 dicembre 2003 e la Provincia, ente proprietario della strada, non aveva in alcun modo provveduto nei successivi 60 giorni né oltre, su di essa si fosse formato il silenzio assenso a mente dell'art. 53 del regolamento al codice della strada.
La società intimata non si è costituita.
Motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 11 codice della strada, 53 del relativo regolamento e 20 legge n. 241 del 1990, assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di pace, nessuna di queste norme prevede o autorizza a ritenere che nella specifica materia operi l'istituto amministrativo del silenzio assenso.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha invero già avuto modo di precisare, adottando un orientamento che il Collegio condivide e fa proprio, che l'istituto del silenzio assenso, in virtù del quale l'autorizzazione amministrativa richiesta e non emessa nei termini di legge si ritiene accordata, pur essendo previsto dall'art. 20 della legge n. 241 del 1990 in termini generali, non è di portata illimitata, ma contiene deroghe per gli atti e i procedimenti indicati nel quarto comma dello stesso articolo, tra i quali sono specificamente elencati quelli che attengono alla pubblica sicurezza e all'incolumità pubblica; ne consegue che, per il combinato disposto della predetta norma e dell'art. 23 codice della strada, l'istituto in parola non è applicabile a questa fattispecie, ove il potere conferito agli enti proprietari della strada di disciplinare l'installazione di impianti pubblicitari risponde alla necessità di garantire la sicurezza della circolazione stradale e quindi l'incolumità di persone e cose. I cartelli pubblicitari lungo le strade non possono essere impiantati in difetto di autorizzazione, per ragioni attinenti alla sicurezza della circolazione (Cass. n. 4045 del 2011; Cass. n. 4869 del 2007).
Il secondo motivo di ricorso, che denunzia vizio di motivazione, si dichiara assorbito.
La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al primo motivo, sussistendone le condizioni, non apparendo necessari nuovi accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell'opposizione.
Le spese di giudizio liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta dalla Cibra Pubblciità s.r.l. Condanna la opponente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 600, di cui euro 100 per esborsi, per il giudizio di merito ed in euro 700, di cui euro 200 per esborsi, per quello di legittimità, oltre spese generali ed accessori di legge.
Depositata in Cancelleria il 19.09.2011
26-09-2011 00:00
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