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Sentenza

Ascensore rumoroso: il condominio deve provvedere ad eliminare l'impatto acustic...
Ascensore rumoroso: il condominio deve provvedere ad eliminare l'impatto acustico e salvaguardare il diritto alla salute del condomino esposto all'inquinamento delle emissioni di rumore.
Corte di Cassazione Sez. Sesta Civ. - Sent. del 14.012.2011, n. 26898

 
Fatto e diritto

A seguito di ricorso proposta da O.I nei confronti del Condominio (…), ad oggetto della sentenza n. 1753 della Corte d'Appello di Torino del 4/29-12-2009, il consigliere designato per l'esame preliminare depositava la relazione ex art. 380 bis C.p.c. del 7.6.11, che di seguito si trascrive.
Il relatore, letti gli atti relativi al ricorso di cui sopra, premesso che con la sentenza impugnata la corte torinese, in totale riforma della decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda ex art. 844 c.c. della condomina O. condannando il condominio all'esecuzione di lavori diretti a contenere la rumorosità dell'impianto dell' ascensore ed al risarcimento dei danni, ha invece rigettato la domanda stessa, ritenendo alla fattispecie non direttamente applicabili i criteri fissati dalle norme contenute nei D.P.C.M del 14.11.97 e del 5. 12. 97, e nel contempo, pur assumendo quale parametro comparativo il livello di rumorosità massima fissato nel secondo dei suddetti decreti, ha tuttavia escluso la sussistenza in concreto dell'intollerabilità dei rumori prodotti dal suddetto impianto, segnatamente nelle fasi di apertura e chiusura delle porte e nelle ore notturne;
ritenuto che il ricorso deduce nell'unico motivo “violazione dell'art. 844 c.c., insufficienza
e/o contraddittorietà della motivazione, ove risulti provato il perfezionamento della relativa
notificazione, sia da accogliere per palese fondatezza, poiché la corte di merito, pur avendo
dato atto, come aveva fatto il primo giudice sulla scorta degli accertamenti tecnici
compiuti, che il livello di rumorosità, misurato secondo i criteri tecnici fissati dalla citata
recente normativa per i nuovi impianti, superava i limiti di accettabilità, da una parte ha
ritenuto tali norme non direttamente applicabili alla controversia, in quanto sopravvenute alla
costruzione del fabbricato ed all'installazione dell'ascensore, e dall' altra, convenendo di dover
comunque assumere quali parametri valutativi ai fini della tollerabilità i livelli in esse contenuti, ha tuttavia concluso che il superamento di “soli 0,8 Db (A)” di quello massimo fissato nel secondo dei sopra citati D.P.C.M, non fosse di per sé sufficiente ad integrare l'intollerabilità dei rumori lamentati, anche in considerazione delle circostanze che gli stessi erano discontinui e rari in periodo notturno, che l'attrice era risultata essere un soggetto particolarmente sensibile ai rumori ed avrebbe dovuto valutare, all'epoca dell'acquisto dell'appartamento, le condizioni acustiche dell'impianto e delle mura dell'immobile;
ritenuto che tali argomentazioni si pongono in palese contrasto con i principi, ormai costanti
nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il contenimento delle emissioni di qualsiasi
genere, entro i livelli massimi fissati dalle normative di tutela ambientale e nell'interesse
della collettività, non costituisce circostanza sufficiente ad escludere in concreto
l'intollerabilità delle correlative immissioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 844 c.c. mentre, per converso, il superamento i detti livelli, da assumersi quali criteri minimali di partenza ai fini del giudizio di tollerabilità o meno, deve ritenersi senz'altro illecito (tra le altre v.Cass. nn. 939/Il,5564/10,14186/06);
considerato pertanto che la diretta ed immediata esposizione, in ragione della vicinanza alle
fonti di emissione acustica ove queste siano superiori a quelle normativamente fissate a tutela
indifferenziata della collettività giustifica in ogni caso il vicino a chiedere la tutela inibitoria e
risarcitoria;
rilevato che, nel caso di specie, il giudice di merito, pur avendo dato atto che l'impianto de quo
continuava a funzionare producendo rumori che, seppure alla stregua di normativa
sopravvenuta alla costruzione dell'immobile e dell'impianto, erano da presumersi nocivi per
la salute umana, alla cui salvaguardia dette norme sono essenzialmente finalizzate e la cui
tutela, costituzionalmente garantita, costituisce comunque criterio direttivo preminente nel
bilanciamento, ai fini dell'art. 844 c.c. degli opposti interessi (v.Cass. nn.5564/10,811/06);
sicché non poteva costringesi la odierna ricorrente, sol perché “particolarmente sensibile “, a
continuare a tollerare immissioni che, seppur discontinue, erano da presumersi dannose (si
pensi alle conseguenze di improvvisi risvegli notturni, anche per persone in normali condizioni
di salute psico-fisica;
considerato, infine, che la circostanza secondo cui la ricorrente si sarebbe opposta a
composizioni della controversia, comportanti lavori di insonorizzazione delle pareti dei muri
prossimi all'impianto, non sia di per sé sufficiente e far ritenere insussistente la responsabilità
ex art. 844 c.c., quanto meno ante causam, del condominio tanto più che non è chiaro se ed in
quale misura dette opere avrebbero riguardato strutture condominiali e/o di proprietà della
ricorrente, potendo al più rilevare ai fini di un' eventuale attenuazione, ex art. 1227 c.c., della
responsabilità risarcitoria;
sulla scorta delle suesposte considerazioni, il relatore propone l'accoglimento del ricorso e la
conseguente cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
Tanto premesso, il collegio, vista la memoria adesiva di parte ricorrente e dato atto della
documentata regolare instaurazione del contraddittorio;
sentito in camera di consiglio il difensore del resistente condominio, costituitosi con procura
autenticata;
viste le conclusioni del P.G. conformi alla relazione;
ritenuto di condividere integralmente le ragioni della proposta del relatore, cui non sono state
opposte convincenti argomentazioni dalla difesa del resistente;
considerato, in particolare, che i limiti normativi di rumorosità da osservarsi nella costruzioni
degli impianti di ascensore, ancorché sopravvenuti alla realizzazione dell'edificio ed alla
installazione dell'ascensore, in quanto evidentemente finalizzati a contenere l'impatto acustico
nell'ambito di ambienti circoscritti (quali i fabbricati condominiali), a salvaguardia del diritto
alla salute delle persone direttamente esposte alle emissioni in questione, ben possono essere
assunti quali obiettivi parametri, ai fini del giudizio ex art. 844 c.c. di tollerabilità delle immissioni, valutazione che va compiuta all'attualità;
richiamate e ribadite, per il resto, le argomentazioni esposte nella relazione ne recepisce la proposta conclusiva e rimette al merito il regolamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del
presente giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino.
Depositata in Cancelleria il 14.12.2011
Avv. Antonino Sugamele

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