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Sentenza

Banca condannata al risarcimento del danno in favore di clienti acquirenti di bo...
Banca condannata al risarcimento del danno in favore di clienti acquirenti di bond argentini, per aver omesso infomazioni sulla precaria situazione economica dell’Argentina,
Tribunale di Prato

Sezione Civile

Sentenza 13 luglio 2011, n. 1432

N. R.G. 1432/2011

TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Sommario Contenzioso CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1432/2011 promossa da:

…

…

RICORRENTI

contro

BANCA POPOLARE DI VICENZA SOC. COOP. A.

RESISTENTI

Il Giudice dott. RAFFAELLA BROGI,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23 giugno 2011,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che:

...e ... hanno convenuto in giudizio la Banca Popolare di Vicenza, soc. coop. per azioni (d'ora in poi BPV) per sentire accertare il grave inadempimento contrattuale per violazione delle regole di correttezza e buona fede, nonché delle norme di comportamento previste dalla legge e dai regolamenti della Consob e dichiarare conseguentemente la risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria e dell'atto di acquisto del titolo argentino, condannando la banca convenuta a pagare la somma di € 8640,00 quale differenza tra la somma investita e quella percepita per la vendita del titolo, oltre interessi legali dalla data del versamento al saldo. In via subordinata i ricorrenti hanno chiesto, accertato l'inadempimento degli obblighi assunti con il contratto di intermediazione finanziaria, di condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella somma di € 8640,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

I ricorrenti hanno esposto di aver sottoscritto in data 8/10/2001 il contratto di intermediazione finanziaria (doc. 1) presso la filiale di Iolo della Cariprato, con la consegna del documento sui rischi generali degli investimenti finanziari.

Sempre nella stessa data fu sottoposto loro l'acquisto di titoli argentini per un importo pari ad € 12.000,00. I ricorrenti sottoscrissero inoltre la scheda dati relativa al profilo dei clienti, dove accanto al rifiuto di fornire alla banca notizie sugli obiettivi di investimento e sulla situazione finanziaria, furono barrate le caselle “approfondita esperienza finanziaria” e “alta propensione al rischio”.

In realtà, i ricorrenti evidenziano come la loro esperienza in tema di investimenti finanziari fosse ben scarsa. Inoltre, al momento della sottoscrizione dell'incarico per operazioni finanziari, non avevano alcun investimento in titoli mobiliari speculativi, né patrimoni immobiliari, né avevano investito altre somme in titoli di qualsiasi genere.

I ricorrenti, anche in considerazione dell'attività professionale svolta erano privi di esperienza in materia finanziaria.

Furono proprio i dirigenti della filiale di Iolo della banca convenuta a consigliare i titoli argentini, sconsigliando altri investimenti. Tale investimento rappresentava la totalità dei risparmi disponibili ed investiti presso la Banca. Tuttavia, al momento dell'acquisto di tali titoli i dirigenti della banca omisero di informare i convenuti:

1. del rischio specifico dei titoli argentini che dal 1999 figuravano nella categoria dei titoli speculativi;

2. della situazione patrimoniale dello stato argentino, che era in palese difficoltà economica;

3. di informarli che dal 1999 il rating assegnato a tali titoli era di “speculative grade”, come anche dichiarato dalla Consob nell'audizione alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati in data 27/4/2004.

La prova che nessuna informazione fu data al momento dell'acquisto risulta anche dal fatto che l'ordine d'acquisto fu firmato solo dal ... e non dalla ....

Fino al dicembre 2001 i ricorrenti non ebbero alcuna informazione sulle condizioni economiche dello Stato Argentino, né sul trend del titoli e sul loro andamento sul mercato, né sui declassamenti del rating (ne avevano subiti ben quattro)

I titoli in esame furono venduti solo due mesi prima del fallimento dell'Argentina (che avvenne nel dicembre 2011), quando i numerosi declassamenti (l'ultimo dei quali nell'estate del 2001) avevano descritto le obbligazioni dello stato sudamericano come inaffidabili.

Dopo il default, i ricorrenti si rivolsero quindi alla banca, senza ottenere alcunché.

Sulla base di quanto esposto gli stessi hanno quindi affermato che il comportamento della banca è suscettibile di integrare un'ipotesi di inadempimento precontrattuale o contrattuale, ovvero può essere inquadrato come ipotesi di inadempimento del contratto quadro ed hanno conseguentemente chiesto il risarcimento dei danni subiti. Più precisamente, è stata denunciata la violazione delle regole del t.u.f. d.lgs. n. 58/1998, sotto i seguenti profili:

1. mancanza di prospetto informativo di cui all'art. 94 d.lgs. n. 58/1998 relativo alle obbligazioni argentine;

2. violazione degli art. 13, I comma, reg. 11971/1999, art. 13, IV comma, art. 14, I e II comma.

3. violazione dell'art. 21 T.U.F. che impone alla banca sia di acquisire dai clienti le informazioni necessarie e di agire in modo che questi siano sempre informati; impone di agire riducendo al minimo i conflitti di interesse; prescrive di predisporre procedure, anche di controllo interno idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi di investimento.

4. violazione delle norme regolamentari emanate in attuazione dell'art. 6, II comma, t.u.f., ed in particolare l'art. 26 reg. 11522/1998 (che impone gli obblighi di informazione passiva ed attiva agli intermediari), art. 28 reg. 11522/1998 (che

vieta agli intermediari di effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione, se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento), art. 29 reg. (che impone agli intermediari di astenersi dal compimento di operazioni inadeguate per conto degli investitori e, qualora ricevano disposizioni relative ad un'operazione non adeguata, di informarlo di tale circostanza e delle ragioni per le quali non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda dare luogo all'esecuzione dell'operazione, è necessario l'ordine impartito per iscritto o, in caso di ordini telefonici, occorre la registrazione su nastro magnetico).

Si è costituita la BPV, che ha sollevato le seguenti eccezioni:

1. al momento dell'acquisto la banca non pensò di sconsigliare l'operazione, dato che si era in presenza di investitori esperti e con alta propensione al rischio, quali si erano dichiarati i ricorrenti;

2. la banca eseguì l'ordine d'acquisto senza attingere al suo paniere, ma reperendo i titoli sul mercato;

3. i ricorrenti avevano fatto altri acquisti presso la banca, come i titoli brasiliani (aventi lo stesso rating dell'Argentina), Fondi, Sicav e CCT;

4. successivamente all'acquisto i ricorrenti hanno riscosso la prima cedola e, trascorsi tre anni dal default, hanno ordinato la vendita dei titoli, conclusa con l'addebito di € 3524,20;

5. all'epoca dello svolgimento dei fatti nessuno avrebbe potuto immaginare l'imminente default;

6. il modulo dei “dati profilo cliente” fu sottoscritto prima della stipulazione del contratto di intermediazione mobiliare;

7. l'ordine d'acquisto (doc. 4) dei titoli argentini fu sottoscritto dal solo ..., ma in conformità con l'art. 12 delle condizioni di contratto;

8. l'operazione era adeguata al profilo del cliente, connotato da un'esperienza finanziaria approfondita e da un'alta propensione al rischio;

9. la somma investita rappresentava non la totalità dei risparmi, ma solo il 25% dell'investimento;

10. in data 8/10/2001 i ricorrenti, oltre ad acquistare i titoli argentini per € 12.000,00, investirono altri € 10.000,00 in titoli di paesi emergenti, come quelli brasiliani, ed € 23.000,00 per l'acquisto di CCT, oltre che Fondi e Sicav a contenuto azionario.

La presente causa può ritenersi documentalmente istruita ed essere decisa con le forme del procedimento sommario di cui all'art. 702 bis c.p.c. Non essendo necessario il compimento di ulteriore istruttoria testimoniale (essendo superflua quella richiesta dai ricorrenti alla luce della documentazione in atti) e non essendo state chieste ulteriori prove di questo tipo dalla parte resistente, che avrebbe dovuto indicarle nella comparsa di costituzione, così come prescritto dall'art. 702 bis, IV comma, c.p.c., è possibile pervenire alla decisione della controversia nelle forme semplificate del rito sommario.

In materia di intermediazione finanziaria la posizione del risparmiatore è tutelata sia da un accentuato formalismo, che segna sin dall'inizio i rapporti tra l'investitore e l'intermediario (come è attestato dalla necessità che il contratto quadro abbia la forma

scritta a pena di nullità) sia dall'imposizione di una serie di obblighi in capo a quest'ultimo, la violazione dei quali, come risulta anche nel caso di specie, è foriera di conseguenze rilevanti in ordine alla sorte degli investimenti effettuati per conto del cliente.

Il formalismo e gli obblighi imposti all'intermediario a tutela dell'investitore trovano il proprio completamento, da un punto di vista processuale, nell'imposizione dell'onere della prova di cui all'art. 23 T.U.F., in base al quale: “Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati ai clienti nello svolgimento dei servizi e di quelli accessori spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.” Tale ultima previsione, peraltro, è stata eretta a regola generale di sistema, quale corollario del principio di vicinanza della prova, dal decisum delle S.U. della Corte di Cassazione del 2001 con la sentenza n. 13533, che ha imposto al debitore l'onere di provare di aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione. È quindi l'intermediario a dover dare la prova di aver adempiuto agli obblighi imposti dalla legge.

Come già accennato, la valutazione dell'esatto adempimento da parte dell'intermediario non è solo il portato di regole generali che presiedono la disciplina generale delle obbligazioni, ma risulta arricchito nei suoi contenuti da una serie di obblighi ulteriori posti non solo dalla normativa primaria contenuta nel T.U.F., ma anche nella normativa secondaria di matrice regolamentare.

Nel caso in esame risulta che l'ordine di acquisto delle obbligazioni argentine fu dato nell'esecuzione di un contratto quadro, regolarmente stipulato in forma scritta.

La banca, inoltre, consegnò il documento rischi ed assolse anche ad i relativi obblighi di informazione passiva, acquisendo le informazioni necessarie relative al profilo dei clienti, che indicarono di avere un'esperienza finanziaria approfondita ed una propensione al rischio elevata, mentre non fornirono alcuna informazione in merito agli obiettivi di investimento (doc. 4).

Con riferimento al profilo indicato degli investitori l'operazione di acquisto dei titoli argentini, non si presentava come inadeguata.

Se è vero che i ricorrenti dichiarano nel ricorso di avere una scarsa esperienza in materia finanziaria, l'avvenuta sottoscrizione del documento relativo ai dati con il loro profilo, non può essere messa in discussione, a meno di non contestare un'ipotesi di errore ostativo o di un abusivo riempimento del modulo sottoscritto, cosa che non è avvenuta nel caso in esame.

L'operato della banca sotto tali profili è immune da censure, così come non risultano essere presenti i profili di conflitto di interesse segnalati dai ricorrenti, dato che l'acquisto avvenne reperendo i titoli sul mercato.

Nondimeno, come già rilevato, la materia dell'intermediazione finanziaria è costellata da una serie di obblighi puntuali imposti all'intermediario, che, sebbene finalizzati in prima battuta ad obiettivi di tutela del risparmiatore, finiscono per assolvere anche ad obiettivi di certezza e di semplificazione dell'accertamento processuale, con particolare riferimento al quid consistam dell'inadempimento dell'intermediario.

Tale profilo rileva, in particolare, in merito agli obblighi di informazione specifici, imposti dall'art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998 (applicabile ratione temporis al caso in esame), il quale stabilisce che: “Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in

materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono:

a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore;

b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3.

2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all' investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.”

Come già rilevato, la banca convenuta ha pienamente provato di aver adempiuto agli obblighi di cui alle lett. a) e b) della norma appena richiamata: sia la copia del contratto quadro che il documento rischi consegnato ai ricorrenti sono prodotti agli atti e non è pertanto necessario spendere ulteriori parole sul punto.

Tuttavia, la stessa norma evidenzia come in capo all'intermediario non sussistano solamente obblighi di informazione generica, adempiuti con il documento rischi. L'art. 28, II comma, del reg. 11522/1998 prescrive infatti degli obblighi di informazione specifica sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della singola operazione. Il carattere puntuale che devono assumere tali informazioni è evidenziato in termini causali dal fatto che la loro conoscenza da parte dell'investitore deve essere tale da consentire di “effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento”.

Nel caso in esame i titoli argentini sono stati comprati nell'ottobre 2001, nell'imminenza del default preannunciato dagli incisivi abbassamenti del rating effettuati dalle maggiori agenzie internazionali.

Il fatto che l'investitore avesse un profilo connotato da un'elevata propensione al rischio non significa che lo stesso potesse accettare sic et simpliciter qualsiasi operazione di investimento rischiosa che gli fosse presentata.

Anche per tale tipologia di investitore è necessario che prima di qualsiasi operazione siano fornite le informazioni necessarie per effettuare consapevoli scelte di investimento.

La necessità di fornire le informazioni specifiche in ordine alla singola operazione prescinde infatti dal profilo del singolo investitore, come correttamente evidenziato anche dalla recente giurisprudenza di merito (Tribunale di Monza, 25 gennaio 2011). Essere propensi ad accettare anche elevati margini di rischio non significa che non sia necessario per l'investitore valutare tutti gli elementi di un'operazione di investimento prima del suo compimento.

Nel caso in esame l'ordine di acquisto sottoscritto dal ... riporta la dicitura: “dichiaro di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni del presente ordine e di aver preso nota delle clausole che lo contraddistinguono”. Si tratta, tuttavia, di un'espressione troppo generica, che non è idonea a provare l'esatto adempimento da parte della banca dell'obbligo di aver fornito tutte le informazioni necessarie a consentire al cliente di fare una scelta consapevole in ordine alla natura ed ai rischi relativi ad un titolo indicato dalle agenzie con un rating progressivamente sempre più basso.

La banca non ha pertanto dato prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi imposti dall'art. 28 reg. n. 11522/1998. La stessa ha infatti prodotto il doc. 4 e non ha articolato in sede di comparsa di risposta ulteriori istanze probatorie in merito al corretto adempimento degli obblighi di informazione imposti, così come prescritto dall'art. 702 bis c.p.c.

La domanda dei ricorrenti è fondata e deve essere quindi dichiarata la risoluzione per inadempimento sia del contratto quadro che dell'ordine di acquisto, con la conseguente condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni pari alla differenza tra la somma investita per l'acquisto dei titoli argentini e quella percepita per la loro vendita, per un ammontare complessivo di € 8640,00. Su tale somma, come richiesto dai ricorrenti devono essere applicati gli interessi legali e la rivalutazione dalla data del versamento, ottenendo un ammontare complessivo di € 12850,92.

La parte resistente, in base al principio di soccombenza, deve essere poi condannata a pagare ai ricorrenti le spese del presente giudizio.



P.Q.M.

accertato il grave inadempimento contrattuale della Banca Popolare di Vicenza, soc. coop. per azioni, per violazione dell'art. 28, II comma, reg. consob. n. 11522/1998, dichiara risolto per inadempimento il contratto quadro stipulato in data 8/10/2001 con Angelo ... e Ilaria ... e l'ordine di acquisto del giorno 8 ottobre 2001;

condanna la Banca Popolare di Vicenza, soc. coop. per azioni a pagare ad Angelo ... e Ilaria ... € 12850,92 a titolo di risarcimento del danno;

condanna Banca Popolare di Vicenza, soc. coop. per azioni a pagare ad Angelo ... e Ilaria ... le spese del presente giudizio che si liquidano in € 350,00 per diritti ed € 400,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e c.a.p. di legge.

Prato, 13 luglio 2011

Il Giudice

Dr.ssa Raffaella Brogi
Avv. Antonino Sugamele

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