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Sentenza

Caduta di massi sulla strada: travolta un’autovettura. L'ANAS è responsabile?...
Caduta di massi sulla strada: travolta un’autovettura. L'ANAS è responsabile?
Caduta di massi sulla strada viene travolta un'autovettura - Da valutare se da parte dell'Anas erano state poste in essere le idonee misure di sicurezza sulla strada

Corte di Cassazione Sez. Terza Civ. - Sent. del 18.07.2011, n. 15720

Svolgimento del processo

1. R. A. vedeva respinta dal Tribunale di Varese, sez. distaccata di Gavirate, la domanda, nei confronti dell'ANAS, per il risarcimento dei danni subiti in esito al distacco di grossi massi che avevano travolto l'autovettura da lui guidata lungo una strada statale. Nel corso del giudizio interveniva volontariamente l'ente S.U.V.A., che si surrogava all'attore per le prestazioni erogate allo stesso in conseguenza del sinistro.
La Corte di appello di Milano, adita dall'A., nella contumacia del S.U.V.A., respingeva l'impugnazione (sentenza del 4 giugno 2008).
2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione I'A., con sette motivi corredati da quesiti.
L'ANAS resiste con controricorso, esplicato da memoria; il S.U.V.A., ritualmente intimato, non si è difeso.

Motivi della decisione

1. La Corte di appello così motiva, essenzialmente, il rigetto dell'impugnazione.
I massi sono franati da terreni di proprietà di terzi, a monte per qualche centinaio di metri rispetto alla strada statale. Tra la strada e i suddetti terreni, sempre a monte, corre la linea ferroviaria con il relativo muro di contenimento, innalzato dalle ferrovie, rispetto all'originario muro, dopo la caduta di massi i quali, provenienti dai terreni dei terzi suddetti, avevano spostato i binari e danneggiato il muro di contenimento.
La circostanza che la frana abbia avuto origine in luogo diverso da quello in custodia dell'ANAS rende l'evento imprevedibile.
Inoltre, la responsabilità dell'ANAS deve escludersi perché non avrebbe dovuto adottare un comportamento diverso da quello tenuto, come ponendo un cartello di avvertimento, atteso che le frane, di modesta entità, si erano verificate circa otto anni prima e le Ferrovie avevano provveduto a predisporre opere in grado di evitarne altre, con conseguente imprevedibilità di episodi più gravi, come quello che ha determinato il sinistro.
2. E' applicabile ratione temporis l'art. 366-bis cod. proc. civ.
2.1 Con il primo motivo si deduce, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione rispetto alla premessa argomentativa della decisione impugnata, laddove la Corte di merito afferma che il rigetto dell'appello necessita di precisazioni ulteriori rispetto alla decisione di prime cure nella parte in cui, per  vengono richiamate norme del codice della strada estranee alla fattispecie.
Il motivo è inammissibile per l'assenza del momento di sintesi in grado di evidenziare la decisività della censura, atteso che la censura della motivazione della sentenza non si concretizza in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (principio consolidato, Cass. 30 dicembre 2009, n. 27680). Peraltro, nella specie,. appare dedotto un vizio motivazionale su profili giuridici e non di fatto.
2.2. Il secondo e il settimo motivo si concludono con quesiti che chiedono alla Corte, rispettivamente, di verificare la mancata applicazione dell'art. 2051 cod. civ. all'ANAS, quale custode (secondo) e, subordinatamente, la mancata applicazione dell'art. 2043 cod. civ. alla stessa ANAS, quale responsabile per colpa individuabile nella mancata messa in sicurezza della strada.
All'evidenza, si tratta di quesiti astratti e generici; conseguente è l'inammissibilità per mancato rispetto dell'art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis.
2.3. Con il sesto motivo si deducono vizi motivazionali in riferimento alla mancata ammissione di prove testimoniali.
In base al principio, secondo cui , affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ., (Cass. 30 luglio 2010 n. 17915), il motivo è inammissibile.
Infatti, i capitolati della prova testimoniale sono solo parzialmente riprodotti, in sintesi.
3. I motivi terzo, quarto e quinto muovono alla sentenza censure per difetti motivazionali. Pur non contenendo un formale momento formale di sintesi, sono ammissibili, e da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, perché dalla esplicazione si comprende la decisività della censura rispetto alla decisione della controversia.
In particolare, con il terzo, si deduce, sostanzialmente, l'omessa considerazione che dalla relazione tecnica allegata dall'attore risultava la presenza di opere di contenimento sulla strada realizzate in periodi precedenti dall'ANAS. Con il quarto, il ricorrente evidenzia l'insufficiente motivazione della sentenza laddove ritiene non necessario il cartello che avvisi gli utenti della possibilità di caduta di massi perché l'origine della frana si trova in terreni di terzi proprietari, senza considerare che dalla suddetta relazione tecnica risultava che la stessa ANAS aveva predisposto delle opere per lo stesso problema. Con il quinto, si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'evento imprevedibile nonostante avesse dato atto che anni prima si erano verificati episodi simili, anche se più lievi ed erano state predisposte opere per evitarli.
Le censure mosse alla sentenza sono meritevoli di accoglimento.
3.1. La Corte di merito, sia pure senza farvi mai espresso riferimento, ha ritenuto astrattamente applicabile la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., rispetto a un tratto di strada statale
Avv. Antonino Sugamele

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