Corte d'Appello di Torino, Sez. lavoro, 10 gennaio 2011 LAVORO (RAPPORTO DI) - PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE
È onere del lavoratore fornire la prova di aver subito un demansionamento e dei conseguenti danni. Ai fini della risarcibilità di tali danni, occorre pertanto che il lavoratore ne dia precisa e puntuale dimostrazione, non potendo essi considerarsi sussistenti in re ipsa per il solo demansionamento.
Il patto di demansionamento non può desumersi per facta concludentia. Siffatto patto, infatti, comportando un peggioramento delle condizioni lavorative, deve risultare espressamente, ovvero richiede la chiara e precisa accettazione da parte del lavoratore.
La normativa relativa al trasferimento di ramo d'azienda, a seguito della modifica legislativa introdotta dal D.Lgs. n. 276 del 2003, si estende anche al trasferimento di parte dell'azienda, da intendersi, al fine di evitare operazioni fraudolente di trasferimento del personale, in relazione anche alla funzione di tutela dei lavoratori rivestita dall'art. 2112 c.c., come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. Il ramo o la parte di azienda trasferita deve, dunque, avere una autonomia funzionale, nonché essere preesistente al trasferimento, conservando la sua identità al momento del trasferimento.
29-01-2011 00:00
Richiedi una Consulenza