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Sentenza

Corte di Cassazione – Sentenza n. 17351/2011.18.8. 2011. L’ Agcom sanziona un ca...
Corte di Cassazione – Sentenza n. 17351/2011.18.8. 2011. L’ Agcom sanziona un cartello di assicurazioni. Il Codacons chiede i danni
Corte di Cassazione – Sentenza n. 17351/2011
Agosto 18, 2011 · Categoria Leggi e Sentenze Circolari 

 
L' Agcom sanziona un cartello di assicurazioni - Il Codacons chiede i danni

Corte di Cassazione Sez. Terza Civ. - Sent. del 18.08.2011, n. 17351

 

Svolgimento del processo

A seguito del Provvedimento 28 luglio 2000 n. 8546 con cui l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inflitto sanzioni ad un largo numero di società assicuratrici, quali partecipanti ad un'illecita intesa da cui è derivato un abnorme incremento dei premi per le polizze di Rca, il Codacons - Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori ha convenuto davanti alla Corte di appello di Milano la s.p.a. Ras, inclusa fra le imprese sanzionate, chiedendo che la Corte:
a) accertasse che la società convenuta ha violato l'art. 85, 10 comma, Trattato CEE, nel determinare le tariffe RC auto, negli anni dal 1995 al 2000;
b) accertasse la nullità delle clausole relative alla fissazione dei premi, nelle polizze Rca stipulate nel suddetto periodo, e ne disponesse la sostituzione di imperio con clausole che prevedano premi ridotti del 20 %, ai sensi dell'art. 3, 1° comma lett. b), legge 30 luglio 1998 n. 281 sulla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;
c) inibisse alla compagnia assicuratrice convenuta la prosecuzione dell'illecito comportamento e per l'effetto dichiarasse illegittimo il rifiuto di riconoscere ai propri assicurati il diritto alla restituzione delle somme indebitamente percepite;
d) ordinasse alla Compagnia di dare notizia per iscritto ai suoi assicurati dell'iniziativa giudiziale del Codacons e della propria disponibilità alla restituzione;
e) imponesse alla società l'obbligo di procedere, su richiesta dei destinatari della lettera, al ricalcolo dei premi assicurativi applicati nel suddetto periodo, con conseguente storno e rimborso delle maggiori somme percepite;
f) condannasse la convenuta al risarcimento dei danni in favore del Codacons, ai sensi dell'art. 27 legge 7 dicembre 2000 n. 383, nella misura equitativamente determinata dal giudice;
g) disponesse la pubblicazione della sentenza sui quotidiani il Corriere della Sera e La Repubblica.
La Ras ha resistito, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza di tutte le domande.
Con sentenza n. 681/2008, depositata il 3 marzo 2008, la Corte di appello ha respinto la domanda di risarcimento proposta dal Codacons in proprio e ha dichiarato inammissibili per difetto di legittimazione ad agire le altre domande.
Con atto notificato il 17-20 aprile 2009 il Codaccns propone due motivi di ricorso per cassazione.
Resiste la s.p.a. Allianz, subentrata alla Ras, con controricorso illustrato da memoria.

Motivi della decisione

1.- La Corte di appello ha ritenuto che le domande del Codacons aventi ad oggetto la condanna della compagnia assicuratrice a restituire agli assicurati le somme ricevute per effetto dell'indebito incremento dei premi abbiano per oggetto non un interesse collettivo, comune ad un'intera e indeterminata categoria di utenti o di consumatori, per la cui tutela l'art. 3 della legge 30 luglio 1998 n. 281 attribuisce alle relative associazioni la legittimazione ad agire, bensì la somma dei diritti individuali al risarcimento dei danni spettanti ai singoli assicurati, diritti azionabili solo individualmente dagli interessati, ai sensi dell'art. 81 cod. proc. civ
Ha richiamato a supporto l'art. 13 d. lgs. n. 185 del 1999 di attuazione della direttiva 98/27/CE, relativa alla protezione dei consumatori nei contratti a distanza, il cui secondo Considerando specifica che “per interessi collettivi si intendono gli interessi che non ricomprendono la somma degli interessi individuali lesi da una violazione”; il fatto che è stata introdotta con la legge finanziaria del 2008 (legge 21 dicembre 2007 n. 244 -art. 2, 445 comma) un'apposita azione collettiva risarcitoria (nuovo art. 140 bis Cod. del consumo), destinata per l'appunto a consentire l'esercizio collettivo di più diritti individuali al risarcimento dei danni, e la circostanza che gli effetti dell' intesa fra le compagnie di assicurazione sull'aumento dei premi non si presentano in modo indifferenziato per tutti gli assicurati, dovendo i diritti al risarcimento ed alle restituzioni essere valutati in relazione alle singole posizioni ed ai diversi profili tariffari, accertando in concreto se esista effettivamente un danno risarcibile in capo ad ognuno. La Corte ha poi negato la legittimazione ad agire anche in relazione alle altre domande del Codacons con la motivazione che esse sono meramente strumentali rispetto alle domande risarcitorie.
Quanto alla domanda di risarcimento proposta dall'associazione in proprio, ha rilevato che l'art. 27 della legge n. 383/2000 non attribuisce alle associazioni in difesa dei consumatori un diritto al risarcimento dei danni, ma solo le autorizza ad intervenire nei giudizi instaurati in relazione alla lesione di interessi collettivi.
2.- Con il primo motivo, deducendo violazione dell'art. 3 legge n. 281/1998 cit., il ricorrente afferma che la sua legittimazione trova giuridico fondamento nel primo comma, lett. a), b) e c), del citato art. 3, che autorizza le associazioni in difesa dei consumatori a proporre le domande che abbiano per oggetto e come scopo di ottenere che sia accertata l'illiceità dei comportamenti delle imprese anche per violazione delle regole della concorrenza; che siano inibiti gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi di utenti e consumatori; che sia accertata la nullità delle clausole lesive di tali interessi e il diritto alla loro sostituzione; che sia disposta la pubblicazione della sentenza di condanna e che siano adottate tutte le misure idonee ad eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate.
Soggiunge che la sua iniziativa costituisce misura di difesa aggiuntiva, non sostitutiva, del diritto al risarcimento dei danni spettante ai singoli assicurati, e si propone solo di agevolare l'esercizio dei diritti individuali, riequilibrando i rapporti di forza fra la compagnia assicuratrice e la sua clientela.
3.- Deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ., per l'asserita inidoneità del quesito di diritto.
Il quesito - pur se non formulato in termini ottimali - consente di individuare il punto focale della controversia. Chiede cioè di accertare se la legge n. 281/1998 attribuisca alle associazioni dei consumatori una legittimazione autonoma, fondata su posizioni giuridiche diverse da quelle individuali, con riferimento alla principale questione dl cui si dibatte in questa sede, cioè alla tutela risarcitoria spettante ai consumatori lesi da comportamenti anticoncorrenziali, dai quali sia derivato un indebito aumento dei prezzi.
Il motivo è quindi ammissibile.
4.- Nel merito, il motivo è fondato.
4.1.- Il problema della legittimazione ad agire va affrontato e risolto, com'è noto, con riferimento alla prospettazione della domanda ed al modo in cui essa deve essere qualificata, in relazione ai provvedimenti richiesti e ad ogni altra circostanza; a prescindere da ogni considerazione circa la sua fondatezza nel merito.
La sentenza impugnata ha correttamente individuato la distinzione di principio fra azioni individuali, pur se proposte coliettivamente, ed azioni dirette a perseguire interessi collettivi o di classe, ma ha erroneamente incluso nella prima categoria le domande proposte dal Codacons.
L'equivoco è stato probabilmente favorito dal fatto che l'attore, pur dichiarando di voler esercitare le azioni in difesa dei consumatori di cui alla legge n. 287/1998 - azioni che non sono soggette ad un rito speciale - ha promosso il giudizio di primo grado davanti alla Corte di appello, anziché davanti al Tribunale, quasi che si trattasse di domande proposte ai sensi dell'art. 33, 2 comma, legge 10 ottobre 1990 n. 287: norma che effettivamente concerne i diritti strettamente individuali alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, spettanti ai singoli soggetti danneggiati dagli illeciti concorrenziali. La Corte di appello ha percepito l'anomalia, ma ha ritenuto tardivo il rilievo dell'incompetenza, poiché la relativa eccezione è stata proposta dalla convenuta per la prima volta nella comparsa conclusionale e non era mai stata rilevata di ufficio.
Ha pertanto richiamato il principio più volte enunciato da questa Corte, secondo cui le regole di competenza che prevedano un solo grado di giudizio per determinate controversie non si sottraggono all'applicazione dell'art. 38 cod. proc. civ.; sicché anche l'eccezione di
incompetenza per grado deve essere rilevata, dalle parti o di ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione.
La Corte ha così dimostrato di essere consapevole che le domande proposte dal Codacons non si fondavano sull'art. 33 legge n. 287/1990, bensì sull'art. 3 della legge n. 281/1998, (altrimenti avrebbe dichiarato infondata, non inammissibile perché tardiva, l'eccezione di incompetenza).
Tuttavia, nell'esaminare la questione della legittimazione, ha (contraddittoriamente e senza adeguata motivazione) deciso in senso opposto, attribuendo alle domande stesse la mera finalità di azionare il diritto individuale e privato di ogni singolo assicurato con la Ras (oggi Allianz) al risarcimento dei danni, quasi che si trattasse di azione ex art. 33 Legge n. 287/1990.
Correttamente rileva il ricorrente, per contro, che le domande dirette a far accertare la nullità delle clausole dei contratti di assicurazione Rca, nella parte in cui contengono la determinazione del premio; a chiederne la sostituzione con altre clausole che prevedano un premio ridotto del 20%; ad ottenere che sia inibita alla convenuta la prosecuzione del comportamento illecito (cioè la stipulazione di altri contratti contenenti i medesimi premi); che sia dichiarato illegittimo il rifiuto della stessa convenuta di restituire agli assicurati le somme indebitamente percepite in passato, ecc., perseguono interessi collettivi e comuni all' intera categoria degli utenti dei servizi assicurativi.
Perseguono, in particolare, l'interesse a fare accertare la violazione delle regole della concorrenza (domanda sub a dell'espositiva in fatto); ad eliminare gli effetti dei comportamenti illeciti (domande sub b e c) e ad informare gli utenti dei loro diritti (domande sub d ed e), come previsto dall'art. 3, 1° comma lett. a, 5 e c, della Leqge n. 281/1998; nonché a chiedere che il giudice imponga alla
compagnia assicuratrice comportamenti conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, lett. e), della stessa legge.
Ed invero, La domanda di accertamento della nullità delle clausole pattuite nel corso degli anni a cui risale l'illecita intesa; la domanda che gli assicurati siano informati dei loro diritti e delle modalità con cui la compagnia assicuratrice ha proceduto e procede al calcolo dei premi, con eventuale domanda di ricalcolo, ecc., hanno oggetto ed effetti diversi e più ampi che non la somma delle singole azioni risarcitorie, se non altro perché potrebbero potenzialmente investire anche i contratti di assicurazione in corso e quelli futuri, nella parte in cui manifestino il perpetuarsi dell'indebito incremento dei premi (a cui non risulta, fra l'altro, che le compagnie assicuratrici abbiano posto rimedio, negli anni successivi al provvedimento sanzionatorio dell'Agcom)
4.2.- Né può essere condivisa l'opinione della Corte di appello secondo cui le suddette domande sono da ritenere meramente strumentali e prodromiche rispetto all'unico provvedimento effettivamente richiesto, che sarebbe quello di procurare ai singoli assicurati il rimborso delle somme pagate in accesso.
In primo luogo la Corte avrebbe dovuto dimostrare, con adeguata motivazione, che le domande asseritamente strumentali sarebbero state proposte solo in via di accertamento incidentale.
Esse appaiono formulate, per contro, in termini tali da manifestare l'interesse del ricorrente ad ottenere un accertamento in via principale sui singoli punti.
In secondo luogo e soprattutto, anche le asserite domande risarcitorie sono state proposte nell'interesse comune all'intera categoria degli utenti dei servizi assicurativi. Da un lato esse vanno oltre gli interessi perseguiti o perseguibili tramite la somma delle domande risarcitorie spettanti ai danneggiati in atto, tornando a vantaggio, come si è detto, dell'indeterminata categoria degli utenti futuri o potenziali: per esempio nella parte in cui sollecitano il ricalcolo dei premi delle polizze Rca, al fine di uniformare i corrispettivi a quelli che le compagnie assicuratrici avrebbero potuto legittimamente esigere, in mancanza degli indebiti vantaggi loro assicurati dall'intesa illecita. (Trattasi, ovviamente, di accertamento non facile, ma ciò attiene al merito della questione; non alla legittimazione a proporla) Dall'altro lato anche le domande genericamente dirette a far ottenere ai diretti interessati la restituzione delle somme pagate in eccesso risultano essere state proposte non in sostituzione delle domande spettanti ai singoli assicurati, né allo scopo di far conseguire all'associazione in proprio i vantaggi spettanti a questi ultimi (cioè le finalità in vista delle quali è stabilito il divieto della sostituzione processuale di cui all'art. 81 cod. proc. civ. cfr. sul tema, con riferimento ad altre fattispecie, (Cass. civ. Sez. 2, 13 aprile 2007 n. 8829; idem, 3 agosto 2010 n. 18028; Idezn 10 gennaio 2011 n. 333, ed altre).
Perseguono invece l'interesse comune all'intera categoria ad ottenere una pronuncia di accertamento su aspetti quali l'esistenza dell'illecito, della responsabilità, del nesso causale fra l'illecito e il danno, dell'esistenza e dell'entità potenziale dei danni (a prescindere dalle peculiarità delle singole posizioni individuali), problemi la cui soluzione torna a vantaggio di tutti gli assicurati
- e non solo di quelli attuali - sollevando ognuno di essi dai rischi e dagli oneri inerenti all'iniziativa singola e dalle remore ad agire individualmente in giudizio che potrebbero derivare dalla consapevolezza della disparità dei rapporti di forza.
Sotto questi limiti e sotto questi profili l'iniziativa del Codacons risponde ad interessi che vanno oltre quelli propri di ogni singolo danneggiato e che non avrebbero potuto essere perseguiti tramite la somma delle singole iniziative, soprattutto alla data in cui la causa è stata iniziata, quando ancora non era stata introdotta nell'ordinamento la nuova azione collettiva risarcitoria di cui all'art. 140 bis del codice del consumo.
43.- Le nuove disposizioni dell'art. 140 bis (introdotto dall'art. 2, comma 445, della legge 24 dicembre 2007 n. 244), che legittimano gli enti esponenziali a proporre anche le azioni risarcitorie individuali non contemplate dalla Iegge n. 281 del 1998, non costituiscono argomento per escludere che in precedenza gli enti fossero legittimati a proporre le domande che nella specie hanno effettivamente proposto, come ha ritenuto la Corte di appello e come ribadisce la resistente nelle sue difese.
L'art. 140 bis fa esplicito riferimento, nel primo comma, alla legittimazione delle associazioni ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, richiedendo al tribunale l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme , in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralita' di consumatori “; mentre il 5° comma viene interpretato da parte della dottrina nel senso che anche i non aderenti all'azione collettiva potrebbero avvalersi degli effetti favorevoli della sentenza.
Tanto che si discute se l'oggetto della tutela debba essere individuato nei suddetti interessi collettivi, seriali o diffusi, od attenga invece ai soli diritti risarcitori individuali, come si dovrebbe desumere dalle disposizioni che richiedono l'espressa adesione al processo di ogni singolo danneggiato e che regolano le modalità di pagamento dei risarcimenti.
Al di là della drastica opzione per l'una o per l'altra classificazione, è da ritenere che entrambi gli, aspetti concorrano nella nuova azione, nel senso che essa è indubbiamente innovativa, nella - parte in cui concede agli enti esponenziali accreditati la legittimazione, prima insussistente, a proporre anche le azioni in difesa dei diritti risarcitori individuali. Ma riproduce e rafforza le
precedenti disposizioni di cui agli art. 1 e 3 legge n. 281 del 1998, nella parte in cui specifica che le azioni medesime rispondono anche ad obiettivi più ampi, in quanto si prestano ad attuare la tutela collettiva dell'interesse comune ad un'intera categoria di consumatori - ivi inclusi quelli non partecipanti all'iniziativa, quindi liberi di proporla in futuro e separatamente - a che venga accertato l'illecito e sia ripristinata la situazione di legalità.
Ciò in aggiunta e a prescindere dalle specifiche domande di condanna dell' impresa responsabile a pagare una sona determinata a questo od a quei. concreto danneggiato e partecipe dell'azione collettiva.
Per questa parte e limitatamente agli effetti che si sono indicati le nuove disposizioni confermano, anziché smentire, la leqittimazione ad agire del Codacons, nel senso che anche in precedenza gli enti esponenziali - pur non essendo legittimati a proporre le vere e proprie azioni risarcitorie individuali - potevano far valere l'interesse generale e comune ad un' intera categoria di utenti o di consumatori a che venisse accertata l'esistenza dei presupposti per l'esercizio dei diritti risarcitori di serie, allo scopo non di sostituirsi alle iniziative dei singoli, ma di spianare ad esse la strada, tramite il superamento degli ostacoli di ogni genere di cui tale strada potrebbe essere disseminata, ove ad agire fosse il singolo: non ultimo quello insito nelle remore del cittadino isolato ad affrontare costose controversie per somme relativamente modeste, nei confronti di avversari agguerriti. Trattasi di interpretazione conforme alle indicazioni ed agli auspici del diritto comunitario che, nel Libro Verde del 2005, ed ancor più nel Libro Bianco adottato dalla Commissione il 2 aprile 2008, segnalava per l'appunto l‘emergere di un bisogno di tutela dei consumatori dalle pratiche commerciali scorrette o dalle condotte anticoncorrenziali, a fronte della tendenziale inerzia dei danneggiati (ivi incluse le piccole imprese) nell'intentare azioni individuali di risarcimento dei danni, per importi tendenzialmente bassi ed a fronte di costi e rischi di entità non prevedibile.
Quanto alla motivazione della sentenza impugnata secondo cui gli effetti dell'intesa fra le compagnie di assicurazione non si presentano in modo indifferenziato per tutti gli assicurati, sicché i diritti di ognuno alle restituzioni debbono essere valutati in relazione alle singole posizioni ed ai diversi profili tariffari, trattasi di rilievi indubbiamente sensati e condivisibili, ma che attengono al problema della fondatezza nel merito delle domande proposte, non alla legittimazione a proporle. Attengono, in particolare, al giudizio sull'esistenza e sull'entità dei danni arrecati ad ogni singolo assicurato dal comportamento di Allianz, sulla premessa - che deve essere qui disattesa - che l'attore abbia fatto valere in giudizio solo i diritti risarcitori individuali.
Per la parte in cui le domande del Codacons si rivolgono all' accertamento della misura in cui le tariffe generati di Alianz siano state indebitamente incrementate dal comportamento illecito con riguardo alla generalità degli utenti, si pone ugualmente un problema - di soluzione certo non facile - di differenziazione delle posizioni fra le compagnie partecipanti all'intesa; ma si tratta, si ripete, di questione di merito, che non infirma la legittimazione del Codacons a proporre la relativa domanda.
Parimenti discutibile è la fondatezza nel merito della domanda indifferenziata di accertamento della nullità delle clausole dei contratti di assicurazione relative ai premi, con inserzione automatica nei contratti medesimi di premi ridotti del 20%, ove si consideri che il Provvedimento dell'Agcom ha indicato i valori medi di incidenza dell'abuso, restando da accertare la misura in cui ogni singola compagnia vi abbia contribuito. Così come è dubbio che lo strumento più appropriato allo scopo sia la dichiarazione di nullità delle clausole, con inserzione automatica di premi diversi, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., quasi che le argomentazioni svolte dall'Agcom in termini generali e con riferimento alla media degli incrementi illeciti possano essere equiparate alle norme imperative in materia di prezzi. (Verrebbe piuttosto da pensare ad azioni di riconduzione ad equità del corrispettivo, quale rimedio risarcitorio a fronte della responsabilità - contrattuale e/o precontrattuale conseguente agli illeciti comportamenti che hanno inciso sulla determinazione dei premi).
Ma, si ripete, tutto ciò attiene alle valutazioni di merito in ordine alle domande proposte dal Codacons; non alla legittimazione a proporle.
Il secondo motivo che denuncia violazione dell'art. 27 legge n. 383 del 2000, nella parte in cui la Corte di appello ha rigettato la domanda del Codacons di risarcimento dei danni subiti in proprio - è inammissibile ai sensi dell'art. 366bis cod. proc. civ.
Il quesito di diritto (”L'art. 27 della legge n. 383/2000 attribuisce alle associazioni dei consumatori la titolarità di uno specifico diritto di risarcimento, in linea con il ruolo svolto dall'associazione stessa, per il danno conseguente alla frustrazione che l'attività svolta dall'associazione ha subito a causa della condotta illecita di compagnie assicuratrici? “) non enuncia il problema oggetto di controversia, né il principio di diritto applicato dalla sentenza impugnata, ma prospetta una generica istanza di tutela, priva di ogni riferimento all'attività svolta dal Codacons nel caso sottoposto ad esame; alle menzionate istanze di tutela, alla natura ed all'entità dei danni che l'associazione avrebbe subito, per effetto dell'illecito denunciato, e che sarebbero meritevoli di ristoro o di punizione. Il quesito risulta pertanto inconferente, rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, di cui non richiama né censura la ratio decidendi; né ad essa contrappone, se non in termini inammissibilmente generici, il principio diverso che la Corte di cassazione dovrebbe affermare cfr. sulle modalità di formulazione dei quesiti, fra le tante, Cass. SU civ. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. SU Civ. 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3, 4 febbraio
2008 n, 2632; Cass. Civ, Sez, 3, 7 aprile 2008 n. 8897).
In accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, affinché decida la controversia uniformandosi ai seguenti principi di diritto:
“L'associazione Codacons, quale ente esponenziale degli interessi degli utenti dei servizi assicurativi, è legittimata a proporre le domande dirette a fare accertare la violazione delle regole della concorrenza; la nullità delle clausole contenenti la determinazione dei premi, pattuite nel periodo a cui risalgono le violazioni; le modalità con cui la compagnia assicuratrice ha proceduto e procede al calcolo dei premi e la determinazione dei criteri per il relativo di ricalcolo, al fine di uniformare i corrispettivi a quelli che le compagnie assicuratrici avrebbero potuto determinare, in mancanza dell‘intesa illecita; nonché la domanda che vengano adottate le misure idonee ad informare gli assicurati dei loro diritti, ivi inclusa quella di pubblicazione della sentenza di condanna, trattandosi di domande che rientrano fra quelle tendenti ad eliminare gli effetti delle violazioni e ad imporre al trasgressore comportamenti conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali, ai sensi degli art. 1 e 3 della legge 30 luglio 1998 n. 281″.
“Il Codacons è altresì legittimato a proporre, ai sensi delle citate norme, le domande di restituzione e di risarcimento dei danni conseguenti agli illeciti concorrenziali, nei limiti in cui facciano valere
l'interesse comune all'intera categoria degli utenti dei servizi assicurativi ad ottenere una pronuncia di accertamento su aspetti quali l'esistenza dell'illecito, della responsabilità, del nesso causale fra l'illecito e il danno, dell'esistenza ed entità potenziale dei danni (a prescindere dalle peculiarità delle singole posizioni individuali), ed ogni altra questione idonea ad agevolare le iniziative individuali, sollevando i singoli danneggiati da relativi oneri e rischi “.
“La legittimazione deve essere invece esclusa con riferimento alle domande di condanna della compagnia assicuratrice a pagare una somma determinata all‘uno od all'altro soggetto assicurato che sia concretamente individuato, in mancanza di espressa domanda dell‘interessato”.
La Corte di rinvio dovrà quindi procedere all'esame di tutte le domande proposte dal ricorrente nel caso di specie, di cui al primo motivo di ricorso, entro i limiti che si sono indicati.
Resta ovviamente riservato alla Corte medesima ogni potere di valutazione in ordine alla fondatezza nel merito delle domande stesse.
Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia a causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del
giudizio di cassazione.
Depositata in Cancelleria il 18.08.2011
Avv. Antonino Sugamele

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