DECRETO-LEGGE 23 giugno 2011, n. 89 Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Pae
GU n. 144 del 23-6-2011
testo in vigore dal: 24-6-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
ulteriori disposizioni per completare l'attuazione della direttiva
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri, e di procedere al recepimento della direttiva
2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri
al rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e'
irregolare, al fine di scongiurare l'avvio di procedure d'infrazione
nei confronti dello Stato italiano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 giugno 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia,
degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e del lavoro e
delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE E PERMANENZA DEI
CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in materia
di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari
1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: «debitamente
attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione» sono sostituite
dalle seguenti: «ufficialmente attestata»;
b) all'articolo 6, comma 2, le parole: «, che hanno fatto
ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2»
sono soppresse;
c) all'articolo 9:
1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del
requisito della disponibilita' delle risorse economiche sufficienti
al soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso,
essere valutata la situazione complessiva personale
dell'interessato.»;
2) al comma 5:
a) alla lettera a), le parole: «, nonche' il visto d'ingresso
quando richiesto» sono soppresse;
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) un documento rilasciato dall'autorita' competente del
Paese di origine o provenienza che attesti la qualita' di familiare
e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del
nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di
salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino
dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;»;
d) all'articolo 10, comma 3:
1) alla lettera a), le parole: «, nonche' del visto d'ingresso,
qualora richiesto» sono soppresse;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) di un documento rilasciato dall'autorita' competente del
Paese di origine o provenienza che attesti la qualita' di familiare
e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del
nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di
salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino
dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;»;
e) all'articolo 13, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«La verifica della sussistenza di tali condizioni non puo'
essere effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine
alla persistenza delle condizioni medesime.»;
f) all'articolo 19, comma 4, dopo le parole: «previsto dalla
normativa vigente» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fermo
restando che il possesso del relativo documento non costituisce
condizione per l'esercizio di un diritto»;
g) all'articolo 20:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la
persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui
all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive
modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua
permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo,
agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche
internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al
comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un
giudice italiano per uno o piu' delitti riconducibili a quelli
indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono
quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che
costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente
grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumita'
pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto,
quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente
comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice
italiano o straniero, per uno o piu' delitti non colposi, consumati o
tentati, contro la vita o l'incolumita' della persona, ovvero di
eventuali condanne per uno o piu' delitti corrispondenti alle
fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n.
69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi
delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, nonche' di misure di prevenzione o
di provvedimenti di allontanamento disposti da autorita' straniere.»;
3) al comma 4, primo periodo, le parole: «una minaccia concreta
e attuale» sono sostituite dalle seguenti: «una minaccia concreta,
effettiva e sufficientemente grave»;
4) al comma 9, primo periodo, le parole: «di ordine pubblico o»
sono soppresse;
5) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui
al comma 1 e' immediatamente eseguito dal questore qualora si
ravvisi, caso per caso, l'urgenza dell'allontanamento perche'
l'ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile
e sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.»;
h) all'articolo 21:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'eventuale ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi
familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce
automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso
per caso.»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che non
hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al comma
2 e sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il
termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione
dell'attestazione di cui al comma 3, il prefetto puo' adottare un
provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine
pubblico, ai sensi dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal
questore.»;
i) dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente:
«Art. 23-bis. (Consultazione tra gli Stati membri). - 1. Quando
uno Stato membro chiede informazioni ai sensi dell'articolo 27,
paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, il Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i propri canali di
scambio informativo, provvede a fornire gli elementi entro il termine
di due mesi dalla data di ricezione della richiesta. La consultazione
puo' avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete.».
Art. 2
Modifiche all'articolo 183 - ter delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
1. L'articolo 183-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal seguente:
«Articolo 183-ter. (Esecuzione della misura di sicurezza
dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione
europea e di un suo familiare). - 1. L'allontanamento del cittadino
di uno Stato membro dell'Unione europea o di un suo familiare, di cui
agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e' disposto in
conformita' ai criteri ed alle modalita' fissati dall'articolo 20 del
medesimo decreto legislativo.».
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMPATRIO DEGLI STRANIERI IRREGOLARI
Art. 3
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, in attuazione della direttiva 2008/115/CE
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«Il permesso di soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato
dal questore secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione.»;
b) all'articolo 10-bis, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «ovvero allo straniero identificato durante i
controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio
nazionale»;
c) all'articolo 13:
1) al comma 2:
a) all'alinea, dopo le parole: «disposta dal prefetto» sono
inserite le seguenti: «, caso per caso,»;
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in assenza
della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza
avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto,
salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il
permesso di soggiorno e' stato revocato o annullato o rifiutato
ovvero e' scaduto da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato
chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul
territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della
legge 28 maggio 2007, n. 68;»;
2) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
«2-ter. L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita
coattivamente qualora il provvedimento sia stato gia' adottato, nei
confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio
nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne.»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'espulsione e' eseguita dal questore con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), ovvero
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma
4-bis;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno e' stata
respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non
abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di
cui al comma 5;
e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure
di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre
ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come
sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;
g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.»;
4) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4,
lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da
cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero
possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di
espulsione:
a) mancato possesso del passaporto o di altro documento
equipollente, in corso di validita';
b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la
disponibilita' di un alloggio ove possa essere agevolmente
rintracciato;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le
proprie generalita';
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi
dalla competente autorita', in applicazione dei commi 5 e 13, nonche'
dell'articolo 14;
e) avere violato anche una delle misure di cui al comma
5.2.»;
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento
d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per
l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, puo'
chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la
concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche
attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui
all'articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo
stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare
volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso
tra 7 e 30 giorni. Tale termine puo' essere prorogato, ove
necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze
specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel
territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola
ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche' l'ammissione a
programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo
14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello
straniero,avvisa l'autorita' giudiziaria competente per
l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di
cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente
comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un
provvedimento di respingimento, di cui all'articolo 10.»;
6) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura
provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facolta'
di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede
informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine,
l'espulsione e' eseguita ai sensi del comma 4.
5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza
volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la
disponibilita' di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti
lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso
tra una e tre mensilita' dell'assegno sociale annuo. Il questore
dispone, altresi', una o piu' delle seguenti misure: a) consegna del
passaporto o altro documento equipollente in corso di validita', da
restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un
luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente
rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente
competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del
regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare
personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice
della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla
notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se
ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle
successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il
questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace.
Il contravventore anche solo ad una delle predette misure e' punito
con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini
dell'espulsione dello straniero, non e' richiesto il rilascio del
nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorita' giudiziaria
competente all'accertamento del reato. Il questore esegue
l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le
modalita' previste all'articolo 14.»;
7) al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «Nei casi previsti
ai commi 4 e 5» sono sostituite con le seguenti: «Nei casi previsti
al comma 4»;
8) al comma 13 le parole: «Lo straniero espulso» sono
sostituite dalle seguenti: «Lo straniero destinatario di un
provvedimento di espulsione»;
9) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
«14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non
inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata e'
determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il
singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e
2, lettera c), ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, puo' essere previsto un termine
superiore a cinque anni, la cui durata e' determinata tenendo conto
di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i
provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al
comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e puo' essere
revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la
prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di
cui al comma 5.»;
d) all'articolo 14:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Quando non e' possibile eseguire con immediatezza
l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il
respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la
preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il
questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo
strettamente necessario presso il centro di identificazione ed
espulsione piu' vicino, tra quelli individuati o costituiti con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il
trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13,
comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessita' di prestare
soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in
ordine alla sua identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i
documenti per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto
idoneo.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di
passaporto o altro documento equipollente in corso di validita' e
l'espulsione non e' stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1
e 2, lettera c), o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del
trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una o piu' delle
seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento
equipollente in corso di validita', da restituire al momento della
partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo
di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio
della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al
primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha
effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo
stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e'
comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente
per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone
con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su
istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere
modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche
solo ad una delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a
18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero
non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da
parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del
reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla
frontiera, con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, il
questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis. »;
3) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un
periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento
dell'identita' e della nazionalita' ovvero l'acquisizione di
documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il giudice, su
richiesta del questore, puo' prorogare il termine di ulteriori trenta
giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione
o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.
Trascorso tale termine, qualora permangano le condizioni indicate al
comma 1, il questore puo' chiedere al giudice di pace la proroga del
trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora
persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il questore puo'
chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il
periodo massimo complessivo di trattenimento non puo' essere
superiore a centottanta giorni. Qualora non sia stato possibile
procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni
ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio
del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi
nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il
questore puo' chiedere al giudice di pace la proroga del
trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a
sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi.
Il questore, in ogni caso, puo' eseguire l'espulsione e il
respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.»;
4) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello
straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire
immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il
questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato
entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile
trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la
permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito
l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine e' dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione,
delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore puo' essere
accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta,
della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della
rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se
onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero,
quando cio' non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso
il titolo di viaggio.»;
5) il comma 5-ter e' sostituito dal seguente:
«5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis e'
punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da
10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta
ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai
programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo
14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000
euro se l'espulsione e' stata disposta in base all'articolo 13, comma
5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4
e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in
carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di
espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal
questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile
procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1e 5-bis,nonche', ricorrendone i
presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.»;
6) il comma 5- quater e' sostituito dal seguente:
«5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del
comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo giustificato motivo, con
la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le
disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.»;
7) dopo il comma 5- quater e' inserito il seguente:
«5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo
straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi
5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna
all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la
cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del
provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso
l'esibizione d'idonea documentazione.»;
8) il comma 5-quinquies e' sostituito dal seguente:
«5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli
articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274.»;
9) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti:
«5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non e'
richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3,
da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del
medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione
dell'espulsione all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento
del reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione
dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo
straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del
termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo
345 del codice di procedura penale.»;
10) al comma 7, le parole: «a ripristinare senza ritardo la
misura nel caso questa venga violata» sono sostituite dalle seguenti
: «, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento
mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento»;
e) dopo l'articolo 14-bis, e' inserito il seguente:
«14-ter. (Programmi di rimpatrio assistito). - 1. Il Ministero
dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua,
anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o
intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti
locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati,
programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di
origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto
previsto al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee
guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed
assistito, fissando criteri di priorita' che tengano conto
innanzitutto delle condizioni di vulnerabilita' dello straniero di
cui all'articolo 19, comma 2, nonche' i criteri per l'individuazione
delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma
1.
3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel
territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la
prefettura del luogo ove egli si trova ne da' comunicazione, senza
ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto
salvo quanto previsto al comma 6, e' sospesa l'esecuzione dei
provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2
e 14, comma 5-bis. E' sospesa l'efficacia delle misure eventualmente
adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14,
comma 1-bis. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la
comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello
straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria competente per
l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di
cui al comma 5 del medesimo articolo.
4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di
rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal
questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, anche con le modalita' previste
dall'articolo 14.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli
stranieri che:
a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al comma 1;
b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma
4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all'articolo
13, comma 4-bis, lettere d) ed e);
c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come
sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale.
6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al
comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione
rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata
massima prevista dall'articolo 14, comma 5.
7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario
assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti :
a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui
all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro
dell'interno;
b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a
tale scopo, secondo le relative modalita' di gestione.»;
f) all'articolo 16, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso
di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter
e 5-quater.»;
g) all'articolo 19:
1) nella rubrica, dopo le parole: «e di respingimento.» sono
aggiunte le seguenti: «Disposizioni in materia di categorie
vulnerabili.»;
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di
persone affette da disabilita', degli anziani, dei minori, dei
componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonche' dei
minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche
o sessuali sono effettuate con modalita' compatibili con le singole
situazioni personali, debitamente accertate.».
2. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2
dell'articolo 14- ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
introdotto dal comma 1, lettera e), e' adottato entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274, dopo la lettera s-bis), e' aggiunta la seguente:
«s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi 1-bis, 5-ter
e 5-quater, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».
Art. 5
Copertura finanziaria
1. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), n.
3), connesse all'adeguamento dei centri di identificazione ed
espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di immobili
demaniali, e' autorizzata la spesa di euro 16.824.813 per l'anno
2011, ed euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede, rispettivamente:
a) per l'anno 2011, quanto ad euro 16.824.813, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 30, della
legge 15 luglio 2009, n. 94;
b) per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con corrispondente
utilizzo di quota delle somme disponibili nel conto dei residui,
relative alla predetta autorizzazione di spesa, che sono versate su
apposita contabilita' speciale nell'anno 2011, ai fini del
riversamento all'entrata del bilancio dello Stato in ragione di euro
40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 giugno 2011
24-06-2011 00:00
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