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Sentenza

DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011, n. 54 Attuazione della direttiva 2009/48/CE ...
DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011, n. 54 Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.
DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011, n. 54
Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.GU n. 96 del 27-4-2011
testo in vigore dal: 12-5-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare
gli articoli 1, 2, 3, 4 e 36, nonche' l'allegato B;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93;
Vista la decisione (CE) n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa ad un quadro comune per la
commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione
93/465/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente «la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze
chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n.
1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del
Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE»;
Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari e che abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai prodotti cosmetici;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1994, ed in particolare
l'articolo 47 che disciplina gli aspetti finanziari relativi alle
attivita' amministrative finalizzate alla marcatura CE;
Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, attuativo
della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei
giocattoli;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 gennaio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della
salute, della giustizia, degli affari esteri e dell'economia e delle
finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Campo d'applicazione
1. Il presente decreto si applica ai prodotti progettati o
destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di
gioco da bambini di eta' inferiore a 14 anni. Non sono considerati
giocattoli i prodotti elencati nell'allegato I.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
b) alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso
pubblico;
c) ai veicoli-giocattolo con motore a combustione;
d) alle macchine a vapore giocattolo;
e) alle fionde e alle catapulte.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un
giocattolo per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato
comunitario nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o
gratuito;
b) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un
giocattolo sul mercato comunitario;
c) fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un
giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza
apponendovi il proprio nome o marchio;
d) rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica
stabilita nella Comunita' che ha ricevuto da un fabbricante un
mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione
a determinati compiti;
e) importatore: una persona fisica o giuridica stabilita nella
Comunita' che immette sul mercato comunitario un giocattolo
proveniente da un Paese terzo;
f) distributore: una persona fisica o giuridica nella catena di
fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a
disposizione sul mercato un giocattolo;
g) operatori economici: il fabbricante, il rappresentante
autorizzato, l'importatore e il distributore;
h) norma armonizzata: una norma adottata da uno degli organismi
europei di normalizzazione indicati nell'allegato I della direttiva
98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione
conformemente all'articolo 6 di tale direttiva;
i) normativa comunitaria di armonizzazione: la normativa
comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei
prodotti;
l) accreditamento: lo stesso significato di cui al regolamento
(CE) n. 765/2008;
m) valutazione della conformita': il processo atto a dimostrare
se i requisiti specifici relativi a un giocattolo siano stati
rispettati;
n) organismo di valutazione della conformita': un organismo che
svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature,
prove, certificazioni e ispezioni;
o) richiamo: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la
restituzione di un giocattolo che e' gia' stato messo a disposizione
dell'utilizzatore finale;
p) ritiro: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a
disposizione sul mercato di un giocattolo nella catena della
fornitura;
q) vigilanza del mercato: le attivita' svolte e i provvedimenti
adottati dalle autorita' competenti per garantire che i giocattoli
siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa
comunitaria di armonizzazione e non pregiudichino la salute, la
sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico
interesse;
r) marcatura CE: una marcatura mediante cui il fabbricante indica
che il giocattolo e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti
nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede
l'apposizione;
s) prodotto funzionale: un prodotto che svolge la stessa funzione
e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o
un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che puo'
essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto;
t) giocattolo funzionale: un giocattolo che svolge la stessa
funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un
apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e
che puo' essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o
impianto;
u) giocattolo acquatico: un giocattolo destinato a essere usato
in acque poco profonde e che e' in grado di reggere o sostenere il
bambino sull'acqua;
v) velocita' di progetto: tipica velocita' operativa potenziale
determinata dalla progettazione del giocattolo;
z) gioco di attivita': un gioco per uso domestico nel quale la
struttura di supporto resta ferma durante l'attivita' e che e'
destinato a permettere a un bambino di svolgere una delle seguenti
attivita': arrampicarsi, saltare, dondolare, scivolare, cullarsi,
avvitarsi, gattonare o strisciare o qualsiasi combinazione di esse;
aa) giocattolo chimico: un giocattolo destinato alla
manipolazione diretta di sostanze chimiche e destinato ad essere
utilizzato da bambini di uno specifico gruppo di eta' e sotto la
supervisione di un adulto;
bb) gioco olfattivo da tavolo: un giocattolo il cui scopo e'
quello di aiutare il bambino ad imparare a riconoscere diversi odori
o profumi;
cc) kit cosmetico: un giocattolo il cui scopo e' quello di
aiutare il bambino a imparare a creare prodotti come profumi, saponi,
creme, shampoo, bagnoschiuma, lucidalabbra, rossetti, e altri
trucchi, dentifrici e balsami;
dd) gioco gustativo: un gioco il cui scopo e' quello di
permettere al bambino di preparare dolci o piatti che comportano
l'uso di ingredienti alimentari, come dolci, liquidi, polveri e
aromi;
ee) danno: le lesioni fisiche o qualsiasi altro danno alla salute
inclusi effetti sulla salute a lungo termine;
ff) pericolo: una fonte potenziale di danno;
gg) rischio: la probabilita' di insorgenza di un pericolo fonte
di danni e la gravita' dei danni;
hh) destinato a essere utilizzato da: indicazione atta a
permettere a un genitore o a un supervisore di valutare se il
giocattolo, in base alle sue funzioni, dimensioni e caratteristiche,
e' destinato ad essere utilizzato da bambini della fascia di eta'
indicata.
Capo II
Obblighi degli operatori economici
Art. 3
Obblighi dei fabbricanti
1. All'atto dell'immissione dei loro giocattoli sul mercato, i
fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati
conformemente ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II.
2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica prescritta
dall'articolo 18 ed eseguono o fanno eseguire la procedura di
valutazione della conformita' applicabile a norma dell'articolo 16.
Qualora la conformita' di un giocattolo alle prescrizioni applicabili
sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono, a
norma dell'articolo 13, una dichiarazione CE di conformita', e
appongono la marcatura CE di cui all'articolo 14.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la
dichiarazione CE di conformita' per un periodo di dieci anni dopo che
il giocattolo e' stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure
necessarie affinche' la produzione in serie continui a essere
conforme. Tengono debitamente conto delle modifiche della
progettazione o delle caratteristiche del giocattolo, nonche' delle
modifiche delle norme armonizzate con riferimento alle quali si
dichiara la conformita' di un giocattolo.
5. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi
presentati da un giocattolo, i fabbricanti eseguono, per proteggere
la salute e la sicurezza dei consumatori, prove a campione dei
giocattoli commercializzati, svolgono indagini e, se del caso,
tengono un registro dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei
richiami di giocattoli e informano i distributori di tale
monitoraggio.
6. I fabbricanti garantiscono che sui loro giocattoli sia apposto
un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro
elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le
dimensioni o la natura del giocattolo non lo consentano, che le
informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un
documento di accompagnamento del giocattolo.
7. I fabbricanti indicano sul giocattolo il loro nome, la loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e
l'indirizzo dove possono essere contattati oppure, ove cio' non sia
possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del
giocattolo. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante
puo' essere contattato.
8. I fabbricanti garantiscono che il giocattolo sia accompagnato da
istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite almeno in lingua
italiana.
9. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un
giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla
pertinente normativa comunitaria di armonizzazione prendono
immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme
tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.
Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, i fabbricanti ne
informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico,
indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e
qualsiasi misura correttiva adottata.
10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata delle
autorita' competenti forniscono tutte le informazioni e la
documentazione necessarie per dimostrare la conformita' del
giocattolo, in lingua italiana o inglese. Essi collaborano con tale
autorita', ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni
intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi
hanno immesso sul mercato, compresi il ritiro e il richiamo dei
giocattoli non conformi.
Art. 4
Rappresentanti autorizzati
1. Il fabbricante puo' nominare, mediante mandato scritto, un
rappresentante autorizzato.
2. Gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, e la stesura della
documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante
autorizzato.
3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel
mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al
rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
a) mantenere a disposizione dell'autorita' di vigilanza la
dichiarazione CE di conformita' e la documentazione tecnica per un
periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo;
b) a seguito di una richiesta motivata dell'autorita' competente,
fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per
dimostrare la conformita' di un giocattolo;
c) cooperare, su richiesta, con l'autorita' competente, in ordine
a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai
giocattoli che rientrano nel loro mandato.
Art. 5
Obblighi degli importatori
1. Gli importatori immettono sul mercato comunitario solo
giocattoli conformi.
2. Prima di immettere un giocattolo sul mercato gli importatori
assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura
di valutazione della conformita'. Essi assicurano che il fabbricante
abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura di
conformita' prescritta sia apposta sul giocattolo, che il giocattolo
sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia
rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 7.
3. L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un
giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 9 e
all'allegato II, non immette sul mercato il giocattolo fino a quando
esso non e' stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo
presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e
l'autorita' di vigilanza del mercato.
4. Gli importatori indicano sul giocattolo il loro nome, la loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e
l'indirizzo a cui possono essere contattati oppure, ove cio' non sia
possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del
giocattolo.
5. Gli importatori assicurano che il giocattolo sia accompagnato da
istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana.
Sono fatti salvi gli oneri informativi relativi alla conformita' dei
processi di lavorazione alle norme in materia di lavoro, con
particolare riguardo al lavoro minorile, e in materia di tutela
ambientale.
6. Gli importatori garantiscono che mentre un giocattolo e' sotto
la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di
trasporto non mettano a rischio la conformita' ai requisiti di cui
all'articolo 9 e all'allegato II.
7. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un
giocattolo, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza
dei consumatori, eseguono prove a campione dei giocattoli
commercializzati, svolgono indagini e, se del caso, tengono un
registro dei reclami, nonche' dei giocattoli non conformi e dei
richiami di giocattoli e informano i distributori di tale
monitoraggio.
8. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un
giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla
pertinente normativa comunitaria di armonizzazione adottano
immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme
tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.
Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, gli importatori
ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico,
indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e
qualsiasi misura correttiva adottata.
9. Gli importatori conservano per un periodo di dieci anni dopo
l'immissione sul mercato del giocattolo la dichiarazione CE di
conformita' a disposizione dell'autorita' di vigilanza del mercato;
garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica
possa essere resa disponibile a tale autorita'.
10. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata delle
autorita' competenti, forniscono tutte le informazioni e la
documentazione necessarie per dimostrare la conformita' del
giocattolo, in lingua italiana o inglese. Essi collaborano con tali
autorita', ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni
intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi
hanno immesso sul mercato, compresi il ritiro e il richiamo dei
giocattoli non conformi.
Art. 6
Obblighi dei distributori
1. Quando mettono un giocattolo a disposizione sul mercato, i
distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle
prescrizioni applicabili.
2. Prima di mettere un giocattolo a disposizione sul mercato, i
distributori verificano che il giocattolo in questione rechi la
marcatura prescritta, che sia accompagnato dai documenti prescritti e
da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua
italiana, e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati
alle prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8, e
all'articolo 5, commi 3 e 4.
3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un
giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 9 e
all'allegato II, non mette il giocattolo a disposizione sul mercato
fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un
giocattolo presenta un rischio, il distributore ne informa il
fabbricante o l'importatore, nonche' il Ministero dello sviluppo
economico.
4. I distributori garantiscono che, mentre un giocattolo e' sotto
la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di
trasporto non mettano a rischio la conformita' alle prescrizioni di
cui all'articolo 9 e all'allegato II.
5. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un
giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato non sia
conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione si
assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per
rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a
seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio,
i distributori ne informano immediatamente il Ministero dello
sviluppo economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla
non conformita' e qualsiasi misura correttiva adottata.
6. I distributori, a seguito di una richiesta motivata delle
autorita' competenti, forniscono tutte le informazioni e la
documentazione necessarie per dimostrare la conformita' del prodotto
e collaborano con tali autorita', ove richiesto dalle medesime, in
ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai
giocattoli che essi hanno messo a disposizione compresi il ritiro e
il richiamo dei giocattoli non conformi.
Art. 7
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli
importatori e ai distributori
1. Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini
del presente decreto, ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di
cui all'articolo 3, quando immette sul mercato un giocattolo con il
proprio nome, denominazione commerciale o marchio o modifica un
giocattolo gia' immesso sul mercato, in modo tale che la conformita'
alle prescrizioni previste dal presente decreto potrebbe esserne
condizionata.
Art. 8
Identificazione degli operatori economici
1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta, all'autorita'
di vigilanza le informazioni relative agli operatori economici che
abbiano fornito loro un giocattolo e agli operatori economici cui lo
abbiano fornito.
2. Gli operatori economici conservano le informazioni di cui al
comma 1 per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato
del giocattolo, nel caso del fabbricante, e per un periodo di dieci
anni dopo la fornitura del giocattolo, nel caso di altri operatori
economici.
Capo III
Conformita' dei giocattoli
Art. 9
Requisiti essenziali di sicurezza
1. I giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai
requisiti essenziali di sicurezza prescritti dal comma 2 del presente
articolo, nonche' ai requisiti specifici di sicurezza di cui
all'allegato II.
2. I giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, non
devono compromettere la sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei
terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o
quando ne e' fatto un uso prevedibile in considerazione del
comportamento abituale dei bambini. Si deve tenere conto
dell'abilita' degli utilizzatori e, se del caso, di chi effettua la
sorveglianza, in particolare per quanto riguarda i giocattoli che
sono destinati ai bambini di eta' inferiore a 36 mesi o ad altri
gruppi di eta'.
3. Le avvertenze di cui all'articolo 10, nonche' le istruzioni per
l'uso di cui i giocattoli sono corredati, richiamano l'attenzione
degli utilizzatori o di chi effettua la sorveglianza sui pertinenti
pericoli e sui rischi di danno che l'uso dei giocattoli comporta e
sul modo di evitare tali rischi e pericoli.
4. I giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai
requisiti essenziali di sicurezza per tutta la durata di impiego
prevedibile e normale dei giocattoli stessi.
Art. 10
Avvertenze
1. Laddove cio' risulti opportuno per la sicurezza dell'uso, le
avvertenze indicano, conformemente alle prescrizioni di cui
all'articolo 9, comma 2, le opportune restrizioni relative agli
utilizzatori, conformemente all'allegato V, parte A. Per quanto
riguarda le categorie di giocattoli di cui all'allegato V, parte B,
vanno utilizzate le avvertenze ivi elencate. Le avvertenze di cui ai
punti da 2 a 10 della parte B dell'allegato V vanno utilizzate nella
versione ivi figurante.
2. I giocattoli non devono recare una o piu' delle avvertenze
specifiche di cui alla parte B dell'allegato V, qualora esse
contraddicano l'uso al quale e' destinato il giocattolo, quale
determinato in base alla sua funzione, alle sue dimensioni e alle sue
caratteristiche.
3. Il fabbricante appone le avvertenze in modo chiaramente visibile
e facilmente leggibile, facilmente comprensibile ed accurato sul
giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonche', se del caso,
sulle istruzioni per l'uso di cui e' corredato. Per i giocattoli di
piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze
appropriate sono apposte sul giocattolo stesso.
4. Le avvertenze, che determinano la decisione di acquistare il
giocattolo, quali quelle che precisano l'eta' minima e l'eta' massima
degli utilizzatori e le altre avvertenze applicabili di cui
all'allegato V, devono figurare sull'imballaggio destinato al
consumatore o essere altrimenti chiaramente visibili al consumatore
prima dell'acquisto, anche nelle ipotesi di acquisto per via
telematica.
5. Le avvertenze e le istruzioni di sicurezza devono essere redatte
almeno in lingua italiana. Le avvertenze sono precedute dalla parola:
«Attenzione» o dalla parola: «Avvertenza» o: «Avvertenze» a seconda
dei casi.
Art. 11
Presunzione di conformita'
1. I giocattoli che sono conformi alle norme armonizzate o a parti
di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi alle
prescrizioni di cui all'articolo 9 e all'allegato II contemplate da
tali norme o da parte di esse.
Art. 12
Obiezione formale ad una norma armonizzata
1. Il Ministero dello sviluppo economico, qualora ritenga che,
anche a seguito di segnalazione di altri Ministeri o di parti
interessate, una norma armonizzata non soddisfi pienamente i
requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 9 e dei
requisiti specifici di sicurezza di cui all'allegato II, sottopone la
questione al comitato istituito ai sensi dell'articolo 5 della
direttiva 98/34/CE presentando le proprie motivazioni.
Art. 13
Dichiarazione CE di conformita'
1. Con la dichiarazione CE di conformita' il fabbricante si assume
la responsabilita' della conformita' del giocattolo all'articolo 9 e
all'allegato II.
2. La dichiarazione CE di conformita' contiene almeno gli elementi
specificati nell'allegato III del presente decreto e dei pertinenti
moduli della decisione 768/2008/CE ed e' continuamente aggiornata.
3. La dichiarazione CE di conformita' viene redatta in italiano o
in inglese conformemente all'allegato III.
Art. 14
Marcatura CE
1. I giocattoli prima di essere immessi sul mercato devono recare
la marcatura CE. I giocattoli che recano la marcatura CE si presumono
conformi al presente decreto.
2. La marcatura CE e' soggetta ai principi generali di cui
all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. I giocattoli che non recano la marcatura CE o che non sono
altrimenti conformi al presente decreto possono essere presentati ed
utilizzati in occasione di fiere ed esposizioni, purche'
un'indicazione chiara precisi che il giocattolo non e' conforme al
presente decreto e che non saranno messi a disposizione sul mercato
comunitario prima di essere resi conformi.
4. La marcatura CE e' apposta in modo visibile, leggibile e
indelebile sul giocattolo o su un'etichetta affissa o
sull'imballaggio. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o
costituiti da piccole parti la marcatura CE puo' essere apposta su
un'etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora cio' risulti
tecnicamente impossibile, nel caso di giocattoli venduti in
espositori e a condizione che l'espositore sia stato inizialmente
utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la marcatura CE deve
essere affissa sull'espositore stesso. Qualora non sia visibile
dall'esterno dell'imballaggio, la marcatura CE va apposta almeno
sull'imballaggio.
5. La marcatura CE puo' essere seguita da un pittogramma o da
qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego
particolare.
Capo IV
Valutazione della conformita'
Art. 15
Valutazione della sicurezza
1. Prima di immettere un giocattolo sul mercato i fabbricanti
effettuano un'analisi dei pericoli chimici, fisico-meccanici ed
elettrici, di infiammabilita', di igiene e di radioattivita' che lo
stesso puo' presentare, e effettuano una valutazione della potenziale
esposizione a tali pericoli.
Art. 16
Procedure di valutazione della conformita'
1. Prima di immettere un giocattolo sul mercato, allo scopo di
dimostrare che il giocattolo e' conforme ai requisiti prescritti
dall'articolo 9 e dall'allegato II, i fabbricanti applicano le
procedure di valutazione della conformita' di cui ai commi 2 e 3.
2. Il fabbricante, qualora abbia applicato le norme armonizzate i
cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del
giocattolo, segue la procedura di controllo interno della produzione
di cui al modulo A dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE.
3. Il giocattolo e' sottoposto ad esame CE del tipo, di cui
all'articolo 17, congiuntamente alla procedura di conformita' al tipo
prevista dal modulo C dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE
nei seguenti casi:
a) qualora non esistano norme armonizzate, i cui riferimenti
siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea,
riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo;
b) quando esistono le norme armonizzate di cui alla lettera a),
ma il fabbricante non le ha applicate o le ha applicate solo in
parte;
c) quando una o piu' norme armonizzate di cui alla lettera a)
sono state pubblicate con una limitazione;
d) quando il fabbricante ritiene che la natura, la progettazione,
la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedono il ricorso
alla verifica di parti terze, cosi' come individuate ai sensi
dell'articolo 19, comma 1.
Art. 17
Esame CE del tipo
1. La richiesta di esame CE del tipo, l'esecuzione dell'esame e il
rilascio dell'attestato d'esame CE del tipo sono effettuati
conformemente alle procedure di cui al modulo B dell'allegato II
della decisione n. 768/2008/CE. L'esame CE del tipo e' effettuato
secondo le modalita' specificate al paragrafo 2, secondo trattino, di
tale modulo B. In aggiunta a tali disposizioni sono applicati i
requisiti di cui ai commi da 2 a 6.
2. La richiesta di esame CE del tipo include una descrizione del
giocattolo e l'indicazione del luogo di fabbricazione, incluso
l'indirizzo.
3. Quando un organismo di valutazione della conformita' notificato
conformemente al capo V del presente decreto effettua l'esame CE del
tipo valuta, unitamente al fabbricante, l'analisi dei pericoli che il
giocattolo puo' presentare effettuata dal fabbricante stesso
conformemente all'articolo 15.
4. Il certificato d'esame CE del tipo include un riferimento alla
direttiva 2009/48/CE, un'immagine a colori e una descrizione chiara
del giocattolo comprensiva delle dimensioni, nonche' l'elenco delle
prove eseguite con un riferimento ai pertinenti rapporti di prova.
5. Il certificato d'esame CE del tipo e' rivisto in qualsiasi
momento se ne presenti la necessita', in particolare qualora si
verifichino modifiche nel processo di fabbricazione, nelle materie
prime o nei componenti del giocattolo, e in ogni caso ogni cinque
anni. Il certificato di esame CE del tipo e' revocato se il
giocattolo non e' conforme ai requisiti prescritti dall'articolo 9 e
dall'allegato II.
6. La documentazione tecnica e la corrispondenza riguardanti le
procedure di esame CE del tipo sono redatti in una lingua ufficiale
dello Stato membro in cui e' stabilito l'organismo notificato o in
una lingua accettata da quest'ultimo.
Art. 18
Documentazione del prodotto
1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 3, comma 2,
contiene tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti
utilizzati dal fabbricante per garantire la conformita' del
giocattolo ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II. Essa
contiene in particolare i documenti elencati nell'allegato IV.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 17, comma 6, la
documentazione tecnica e' redatta in una delle lingue ufficiali della
Comunita'.
3. In seguito a una richiesta motivata da parte dell'autorita' di
vigilanza del mercato, il fabbricante fornisce una traduzione delle
parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano o in
inglese. Qualora a un fabbricante sia richiesta la documentazione
tecnica o la traduzione di parti di essa dall'autorita' di vigilanza
del mercato, questa puo' fissare un termine pari a trenta giorni, a
meno che rischi gravi e imminenti non giustifichino una scadenza piu'
breve.
4. Nel caso in cui il fabbricante non osservi gli obblighi di cui
ai commi 1, 2 e 3, l'autorita' di vigilanza del mercato puo'
richiedere che il fabbricante faccia effettuare a proprie spese una
prova, entro un termine determinato, da parte di un organismo
notificato per verificare la conformita' alle norme armonizzate e ai
requisiti essenziali di sicurezza.
Capo V
Notifica degli organismi di valutazione della conformita'
Art. 19
Autorita' di notifica e Organismo nazionale di accreditamento
1. Il Ministero dello sviluppo economico e' l'autorita' competente
per l'autorizzazione e la notifica alla Commissione europea e agli
altri Stati membri degli Organismi autorizzati a svolgere i compiti
di valutazione della conformita' (CE) di cui al presente decreto.
2. La valutazione e la vigilanza sugli Organismi di valutazione
della conformita' CE e' svolta dall'Organismo nazionale italiano di
accreditamento ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23
luglio 2009, n. 99, e in conformita' del regolamento (CE) n.
765/2008. L'accreditamento da parte dell'Organismo nazionale italiano
costituisce presupposto dell'autorizzazione di cui al comma 1. Il
Ministero dello sviluppo economico e' responsabile per i compiti
svolti dall'Organismo nazionale italiano di accreditamento nei
termini e secondo il citato regolamento (CE) n. 765/2008 e le
disposizioni nazionali di attuazione.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al
comma 2 da parte dell'Organismo nazionale italiano di accreditamento
sono regolate per mezzo di apposita convenzione, protocollo di intesa
o altro analogo strumento bilaterale stipulato con il Ministero dello
sviluppo economico.
Art. 20
Autorizzazione degli Organismi notificati
1. La valutazione di conformita' alla direttiva 2009/48/CE e al
presente decreto e' effettuata dagli Organismi a tale fine
autorizzati e notificati dall'Ufficio competente del Ministero dello
sviluppo economico. L'autorizzazione e' rilasciata previa
presentazione di apposita domanda corredata della documentazione di
cui al comma 2.
2. La domanda di cui al comma 1 e' accompagnata da una descrizione
delle attivita' di valutazione della conformita', del modulo o dei
moduli di valutazione della conformita' e del giocattolo o dei
giocattoli per i quali tale organismo dichiara di essere competente,
nonche' da un certificato di accreditamento che attesti che
l'organismo di valutazione della conformita' e' conforme alle
prescrizioni di cui all'articolo 21.
3. Alle spese concernenti le procedure finalizzate
all'autorizzazione anche provvisoria degli organismi, alla notifica e
ai successivi rinnovi della notifica degli organismi di cui al comma
1 ed ai successivi controlli sugli stessi, si applicano le
disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
determinate le tariffe e le relative modalita' di versamento, tenuto
conto del costo effettivo del servizio e senza determinare
duplicazioni rispetto alle tariffe da corrispondersi ai fini
dell'accreditamento di cui all'articolo 19, comma 2. Le predette
tariffe sono aggiornate sulla base del costo effettivo del servizio e
con le stesse modalita', almeno ogni due anni.
Art. 21
Prescrizioni relative agli organismi notificati
1. Ai fini della notifica a norma del presente decreto l'organismo
di valutazione della conformita' rispetta le prescrizioni di cui al
presente articolo.
2. L'organismo di valutazione della conformita' e' stabilito a
norma del presente decreto legislativo e ha la personalita'
giuridica.
3. L'organismo di valutazione della conformita' e' un organismo
terzo indipendente dall'organizzazione o dal giocattolo che valuta.
Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese o a una
federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella
progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura,
nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di giocattoli
che esso valuta puo' essere ritenuto un organismo del genere, a
condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di
qualsiasi conflitto di interesse.
4. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti
dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita'
non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore,
ne' l'installatore, ne' l'acquirente, ne' il proprietario, ne'
l'utente o il responsabile della manutenzione dei giocattoli
sottoposti alla sua valutazione, ne' il rappresentante autorizzato di
uno di questi soggetti. Cio' non preclude l'uso dei giocattoli
valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di
valutazione della conformita' o l'uso di tali giocattoli per scopi
privati. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti
dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita'
non intervengono direttamente nella progettazione o nella
fabbricazione, nella commercializzazione, nell'installazione,
nell'utilizzo o nella manutenzione di tali giocattoli, ne'
rappresentano i soggetti impegnati in tali attivita'. Non
intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto con la
loro indipendenza di giudizio o la loro integrita' per quanto
riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per cui sono
notificati. Cio' vale in particolare per i servizi di consulenza. Gli
organismi di valutazione della conformita' garantiscono che le
attivita' delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si
ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettivita' o
sull'imparzialita' delle loro attivita' di valutazione della
conformita'.
5. Gli organismi di valutazione della conformita' e il loro
personale eseguono le operazioni di valutazione della conformita' con
il massimo dell'integrita' professionale e della competenza tecnica e
sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di
ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i
risultati delle loro attivita' di valutazione, in particolare da
persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali
attivita'.
6. L'organismo di valutazione della conformita' e' in grado di
eseguire tutti i compiti di valutazione della conformita'
assegnatigli in base all'articolo 17 e per cui e' stato notificato,
indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso
o per suo conto e sotto la sua responsabilita'. L'organismo di
valutazione della conformita' dispone dei mezzi necessari per
eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attivita'
di valutazione della conformita' in modo appropriato e ha accesso a
tutti gli strumenti o impianti occorrenti. In ogni momento, per ogni
procedura di valutazione della conformita' e per ogni tipo o
categoria di giocattoli per i quali e' stato notificato, l'organismo
di valutazione della conformita' ha a sua disposizione:
a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e
appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformita';
b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformita' delle
quali avviene la valutazione della conformita', garantendo la
trasparenza e la capacita' di riproduzione di tali procedure.
Predispone una politica e procedure appropriate che distinguano i
compiti che svolge in qualita' di organismo notificato dalle altre
attivita';
c) procedure per svolgere le attivita' che tengano debitamente
conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della
sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia del
giocattolo in questione e della natura seriale o di massa del
processo produttivo.
7. Il personale responsabile dell'esecuzione delle attivita' di
valutazione della conformita' dispone di:
a) una formazione tecnica e professionale solida che includa
tutte le attivita' di valutazione della conformita' in relazione a
cui l'organismo di valutazione della conformita' e' stato notificato;
b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle
valutazioni che esegue e un'adeguata autorita' per eseguire tali
valutazioni;
c) una conoscenza e una comprensione adeguate delle prescrizioni
fondamentali, delle norme armonizzate applicabili e della pertinente
normativa comunitaria di armonizzazione, nonche' dei suoi regolamenti
di attuazione;
d) la capacita' di elaborare certificati, registri e rapporti
atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
8. E' assicurata l'imparzialita' degli organismi di valutazione
della conformita', dei loro alti dirigenti e del personale addetto
alle valutazioni. La remunerazione degli alti dirigenti e del
personale addetto alle valutazioni di un organismo di valutazione
della conformita' non dipende dal numero di valutazioni eseguite o
dai risultati di tali valutazioni.
9. Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono un
contratto di assicurazione per la responsabilita' civile. Le
caratteristiche minime di tale contratto possono essere disciplinate
da un decreto del Ministro dello sviluppo economico. Fino
all'adozione di tale eventuale decreto si applicano le disposizioni
al riguardo previste dalla direttiva del Ministro delle attivita'
produttive in data 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003.
10. Il personale di un organismo di valutazione della conformita'
e' tenuto al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a
conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'articolo 17
del presente decreto, tranne nei confronti delle autorita'
competenti. Sono tutelati i diritti di proprieta'.
11. Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle
attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita' del gruppo
di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma
dell'articolo 38 della direttiva 2009/48/CE, o garantiscono che il
loro personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applicano
come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi
prodotti da tale gruppo.
Art. 22
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici
connessi alla valutazione della conformita' oppure ricorra a
un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata
rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 21 e ne informa di
conseguenza l'autorita' di notifica e l'Organismo nazionale italiano
di accreditamento.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita'
delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi
siano stabiliti.
3. Le attivita' possono essere subappaltate o eseguite da
un'affiliata solo con il consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione
dell'autorita' di notifica i documenti pertinenti riguardanti la
valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e
del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell'articolo 17.
Art. 23
Procedura di notifica
1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica gli organismi di
valutazione della conformita', anche ai fini dell'assegnazione di un
numero di identificazione, alla Commissione e agli altri Stati membri
utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito
dalla Commissione europea denominato: «NANDO» (New Approach Notified
and Designated Organisations).
2. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attivita' di
valutazione della conformita', il modulo o i moduli di valutazione
della conformita', il giocattolo o i giocattoli interessati, nonche'
la relativa attestazione di competenza.
3. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito
l'elenco delle notifiche effettuate, provvedendo ad aggiornarlo
periodicamente.
4. L'organismo interessato puo' eseguire le attivita' di un
organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte
della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane
dalla notifica. Solo tale organismo e' considerato un organismo
notificato ai fini del presente decreto.
5. Eventuali modifiche pertinenti successive riguardanti la
notifica sono comunicate dal Ministero dello sviluppo economico alla
Commissione e agli altri Stati membri.
Art. 24
Modifiche delle notifiche
1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia
informato che un organismo notificato non e' piu' conforme alle
prescrizioni di cui all'articolo 21 o non adempie ai suoi obblighi,
limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in
funzione della gravita' del mancato rispetto di tali prescrizioni o
dell'inadempimento di tali obblighi. Il Ministero dello sviluppo
economico informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati
membri.
2. Nel caso di limitazione, sospensione o ritiro della notifica,
oppure di cessazione dell'attivita' dell'organismo notificato, il
Ministero dello sviluppo economico adotta le misure appropriate per
garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro
organismo notificato.
Art. 25
Contestazione della competenza degli organismi notificati
1. Anche nell'ambito delle indagini che la Commissione svolge su
tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione
dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza
di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilita' cui e'
sottoposto, il Ministero dello sviluppo economico fornisce alla
Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base
della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo in
questione.
2. Il Ministero dello sviluppo economico prende le misure
correttive necessarie, incluso all'occorrenza il ritiro della
notifica, qualora la Commissione accerti che un organismo notificato
non soddisfa o non soddisfa piu' le prescrizioni per la sua
notificazione.
Art. 26
Obblighi operativi degli organismi notificati
1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della
conformita' conformemente alla procedura di valutazione della
conformita' di cui all'articolo 17.
2. Le valutazioni della conformita' sono eseguite in modo
proporzionale, evitando oneri superflui per gli operatori economici.
Gli organismi di valutazione della conformita' svolgono le loro
attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa,
del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di
complessita' della tecnologia del giocattolo in questione e della
natura seriale o di massa del processo di produzione. Nel fare cio'
rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione
necessari per la conformita' del giocattolo al presente decreto.
3. Qualora un organismo notificato riscontri che le prescrizioni di
cui all'articolo 9 e all'allegato II, o alle norme armonizzate
corrispondenti non siano state rispettate da un fabbricante, chiede a
tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non
rilascia l'attestato d'esame CE del tipo di cui all'articolo 17.
4. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della
conformita' successivo al rilascio di un certificato di esame CE del
tipo riscontri che un giocattolo non e' piu' conforme chiede al
fabbricante di prendere le misure correttive opportune e
all'occorrenza sospende o ritira il certificato di esame CE del tipo.
5. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il
risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira
i certificati di esame CE del tipo, a seconda dei casi.
6. Un organismo notificato non rilascia certificati di esame CE del
tipo in relazione a giocattoli per i quali sia stato rifiutato o
ritirato un certificato.
Art. 27
Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati
1. Gli organismi notificati informano il Ministero dello sviluppo
economico:
a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di
certificati d'esame CE del tipo;
b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito e
sulle condizioni della notifica;
c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto
dall'autorita' di vigilanza del mercato in relazione alle attivita'
di valutazione della conformita';
d) su richiesta, delle attivita' di valutazione della conformita'
eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra
attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi
notificati a norma del presente decreto, le cui attivita' di
valutazione della conformita' sono simili e coprono gli stessi
giocattoli, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai
risultati negativi e, su richiesta, positivi, delle valutazioni della
conformita'.
Art. 28
Istruzioni all'organismo notificato
1. L'autorita' di vigilanza del mercato puo' richiedere a un
organismo notificato di fornire informazioni in merito a qualsiasi
attestato d'esame CE del tipo di cui esso abbia effettuato il
rilascio o il ritiro, o in merito al rifiuto del rilascio di tale
attestato, nonche' alle relazioni relative alle prove e alla
documentazione tecnica.
2. Qualora l'autorita' di vigilanza del mercato riscontri che un
giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 9 e
all'allegato II, essa richiede, se del caso, all'organismo notificato
di ritirare l'attestato d'esame CE del tipo relativo a tale
giocattolo.
3. L'autorita' di vigilanza del mercato, all'occorrenza, e in
particolare nei casi specificati all'articolo 17, comma 5, richiede
all'organismo notificato di rivedere l'attestato d'esame CE del tipo.
Capo VI
Vigilanza e sanzioni
Art. 29
Autorita' di vigilanza del mercato e controlli alle frontiere esterne
1. Le funzioni di autorita' di vigilanza per il controllo della
conformita' dei giocattoli alle disposizioni del presente decreto
legislativo sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico il
quale si avvale, in particolare, della collaborazione delle Camere di
Commercio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
e successive modificazioni, e della Guardia di finanza ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
2. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte
dall'Agenzia delle Dogane conformemente agli articoli da 27 a 29 del
regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Il Ministero della salute svolge le funzioni di autorita' di
vigilanza anche attraverso l'adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 30, limitatamente agli aspetti di specifica competenza
ed in particolare in merito ai rischi sulla salute connessi alle
proprieta' chimiche dei giocattoli di cui all'allegato II, parte III,
e ai rischi di infezione o malattia connessi a contaminazione
microbiologica di cui all'allegato II, parte V. A tale fine si avvale
del Comando Carabinieri per la tutela della salute e dell'Istituto
superiore di sanita'.
4. Il Ministero della salute da' immediata notizia al Ministero
dello sviluppo economico dell'adozione di uno dei provvedimenti di
cui al comma 2.
5. Le modalita' di coordinamento delle funzioni di vigilanza
assegnate al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero della
salute e delle funzioni di controllo attribuite ad altre
amministrazioni pubbliche sono definite in apposito regolamento da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Restano ferme le competenze attribuite al Ministero dell'interno
dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
materia di tutela della sicurezza pubblica, della salvaguardia della
pubblica incolumita' e della prevenzione incendi.
Art. 30
Controlli
1. L'autorita' di vigilanza del mercato effettua la sorveglianza
sulla sicurezza dei giocattoli conformemente agli articoli da 15 a 29
del regolamento (CE) n. 765/2008 ed in particolare, controlla in modo
appropriato e su scala adeguata le caratteristiche dei giocattoli
attraverso verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche e
di laboratorio, sulla base di adeguato campionamento. In tale
attivita' tengono conto di principi consolidati di valutazione del
rischio, dei reclami e di altre informazioni.
2. L'autorita' di vigilanza del mercato, quando accerta che un
giocattolo rischia di pregiudicare la sicurezza o la salute delle
persone, ne vieta l'immissione sul mercato o la circolazione sul
territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo dal mercato.
3. L'autorita' di vigilanza, quando accerta la contemporanea
mancanza della marcatura CE e della documentazione tecnica di cui
all'allegato IV, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la
sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il
richiamo.
4. L'autorita' di vigilanza, quando la documentazione tecnica di
cui all'allegato IV non e' disponibile o e' incompleta, ordina al
fabbricante o all'importatore di far cessare l'infrazione entro un
termine perentorio non superiore a trenta giorni, disponendo se del
caso il divieto temporaneo di circolazione. Decorso inutilmente tale
termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua
circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il
richiamo.
5. L'autorita' di vigilanza, quando accerta la mancanza della
marcatura CE oppure la mancanza o l'incompletezza delle avvertenze di
cui all'articolo 10, ordina al fabbricante o all'importatore di far
cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a 30
giorni, disponendo se del caso il divieto temporaneo di circolazione.
Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione del giocattolo
sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne
ordina il ritiro o il richiamo.
6. L'autorita' di vigilanza, quando accerta l'irregolare
apposizione della marcatura CE, oppure la mancanza o incompletezza
della dichiarazione CE di conformita', ordina al fabbricante o
all'importatore di conformare il giocattolo entro un termine
perentorio non superiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale
termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua
circolazione sul territorio nazionale.
7. Le misure di cui ai commi da 2 a 6 sono adottate con
provvedimento motivato e notificato all'interessato con l'indicazione
dei mezzi di impugnativa e del termine entro cui e' possibile
ricorrere.
8. I costi relativi alle misure di cui ai commi da 2 a 6 sono a
carico dei fabbricanti e degli importatori e, ove cio' non sia in
tutto o in parte possibile, a carico dei distributori.
Art. 31
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il fabbricante
o l'importatore che immette sul mercato prodotti in violazione degli
articoli 3, comma 1, e 5, comma 2, e' punito con l'arresto fino a un
anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il fabbricante,
l'importatore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti
emanati ai sensi dell'articolo 30, comma 2, e' punito con l'arresto
da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o
l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della
documentazione tecnica di cui all'allegato IV e' soggetto alla
sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o
l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della
marcatura CE e' soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a
30.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa
di cui al comma 4 si applica anche al fabbricante o all'importatore
che immette sul mercato un giocattolo privo delle avvertenze di cui
all'articolo 10.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o
l'importatore che non ottempera al provvedimento di divieto emanato
ai sensi dell'articolo 30, comma 6, e' soggetto alla sanzione
amministrativa da 2.500 a 10.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette
a disposizione sul mercato un giocattolo privo di marcatura CE o
delle avvertenze di cui all'articolo 10 e' soggetto alla sanzione
amministrativa da 1.500 a 10.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante,
l'importatore o il distributore che non ottempera agli obblighi di
cui all'articolo 8 e' soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500
a 10.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa
di cui al comma 8 si applica anche al rappresentante autorizzato che
non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 3.
10. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono
irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura territorialmente competente.
Art. 32
Aggiornamento
1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli
allegati al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e
modifiche della direttiva 2009/48/CE si provvede con decreto del
Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 11, comma 5,
della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Art. 33
Abrogazioni
1. Il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, e' abrogato,
ad eccezione dell'articolo 2, comma 1, e dell'allegato II, parte II,
punto 3, a decorrere dal 20 luglio 2011. L'articolo 2, comma 1, e
l'allegato II, parte III, sono abrogati a decorrere dal 20 luglio
2013.
Art. 34
Norme transitorie e finali
1. Per un periodo transitorio di sei mesi gli organismi di
valutazione della conformita' che presentano domanda di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 20 e che non sono in grado di
fornire un certificato di accreditamento vengono autorizzati in via
provvisoria, previo diretto accertamento da parte del Ministero dello
sviluppo economico del possesso dei requisiti di cui all'articolo 21,
con l'obbligo di ottenere l'accreditamento entro 12 mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli organismi di valutazione della conformita' che alla data di
entrata in vigore del presente decreto siano gia' titolari di
autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 27 settembre 1991, n.
313, devono dimostrare, ai fini dell'autorizzazione provvisoria di
cui al comma 1, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 21, ad
esclusione dei requisiti gia' accertati ai fini del rilascio della
precedente autorizzazione.
Art. 35
Disposizione finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli
adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 11 aprile 2011
ALLEGATO I
(di cui all'articolo 1, comma 1)
Elenco dei prodotti espressamente non considerati giocattoli
1. Decorazioni e addobbi per festivita' e celebrazioni.
2. Prodotti destinati a collezionisti adulti, purche' il prodotto o
il suo imballaggio rechino un'indicazione chiara e leggibile che si
tratta di un prodotto destinato a collezionisti di eta' 14 anni e
superiore. Esempi di questa categoria:
a) modelli in scala fedeli e dettagliati,
b) kit di montaggio di dettagliati modelli in scala,
c) bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi,
d) repliche storiche di giocattoli, e
e) riproduzioni di armi da fuoco reali;
3. Attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in
linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea
superiore a 20 kg.
4. Biciclette con un'altezza massima alla sella di oltre 435 mm,
misurata in verticale dal suolo alla superficie superiore della sella
con la sella in posizione orizzontale e regolata con il tubo
reggisella posizionato alla profondita'.
5. Monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o
che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica
via o su percorsi pubblici.
6. Veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti
sulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui marciapiedi degli
stessi.
7. Attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e
dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come
salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto.
8. Puzzle di oltre 500 pezzi.
9. Fucili e pistole a gas compresso - eccetto i fucili ad acqua e le
pistole ad acqua - e gli archi per il tiro con l'arco di lunghezza
superiore a 120 cm.
10. Fuochi d'artificio comprese le capsule a percussione non
progettate specificamente per i giocattoli.
11. Prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette
con punte metalliche.
12. Prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o
altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale
superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a
fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto.
13. Prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle
scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un
educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifiche.
14. Apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate
per accedere a software interattivi e le relative periferiche,
qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non
siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non
abbiano in se' un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti
appositamente progettati.
15. Software interattivi destinati al tempo libero e
all'intrattenimento, come giochi elettronici per PC e i relativi
supporti di memorizzazione quali i CD.
16. Succhietti per neonati e bambini piccoli.
17. Apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini.
18. Trasformatori per giocattoli.
19. Accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a scopo
ludico.
ALLEGATO II
(di cui all'articolo 9, comma 1)
REQUISITI PARTICOLARI DI SICUREZZA
I. Proprieta' fisico-meccaniche
1. I giocattoli e le loro parti e, nel caso dei giochi fissi, i
relativi ancoraggi devono avere la resistenza meccanica e, se del
caso, la stabilita' necessarie per sopportare - senza rompersi o
deformarsi con il rischio di provocare lesioni fisiche - le
sollecitazioni cui sono sottoposti durante l'uso.
2. I bordi, le sporgenze, le corde, i cavi e gli elementi di
fissaggio dei giocattoli che siano accessibili debbono essere
progettati e costruiti in modo da ridurre per quanto possibile i
rischi per l'incolumita' fisica dovuti al contatto con essi.
3. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo da non
presentare alcun rischio se non il rischio minimo intrinseco all'uso
del giocattolo, che potrebbero essere causati dal movimento delle sue
parti.
4. a) I giocattoli e le loro parti non devono comportare un rischio
di strangolamento;
b) I giocattoli e le loro parti non devono presentare alcun rischio
di asfissia per blocco del flusso d'aria a causa di un'ostruzione
delle vie aeree all'esterno della bocca e del naso;
c) I giocattoli e le loro parti devono avere dimensioni tali da non
comportare alcun rischio di asfissia per interruzione del flusso
d'aria a seguito dell'ostruzione interna delle vie aeree causata da
corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti
all'ingresso delle vie respiratorie inferiori;
d) I giocattoli chiaramente destinati ad essere utilizzati da bambini
di eta' inferiore a 36 mesi, i loro componenti e le eventuali parti
staccabili devono avere dimensioni tali da prevenirne l'ingestione o
inalazione. Questo requisito si applica anche agli altri giocattoli
destinati a essere portati alla bocca, ai loro componenti e alle loro
eventuali parti staccabili;
e) L'imballaggio in cui i giocattoli sono contenuti per la vendita al
dettaglio non deve comportare un rischio di strangolamento o di
asfissia conseguente all'ostruzione delle vie aeree all'esterno della
bocca e del naso;
f) I giocattoli contenuti in alimenti o incorporati ad essi devono
avere un loro imballaggio. L'imballaggio - come fornito - deve essere
di dimensioni tali da impedirne l'ingestione e/o inalazione;
g) L'imballaggio dei giocattoli di cui alle lettere e) ed f) avente
forma sferica, ovoidale o ellissoidale e ogni parte staccabile
dell'imballaggio stesso o degli imballaggi cilindrici con estremita'
arrotondate, devono essere di dimensioni tali da non provocare
l'ostruzione delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca
o nella faringe o introdotti all'ingresso delle vie respiratorie
inferiori;
h) Sono vietati i giocattoli che sono solidamente attaccati al
prodotto alimentare al momento del consumo, tanto da richiedere la
consumazione del prodotto alimentare perche' si possa accedere
direttamente al giocattolo. Le parti de
Avv. Antonino Sugamele

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