Disegno di legge costituzionale Riforma della giustizia approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 marzo 2011 Riforma della Costituzione Disegno di legge
Articolo 1
(Modifica l'articolo 87 della Costituzione)
Nell'articolo 87 della Costituzione, al comma decimo, dopo la parola: "magistratura" sono aggiunte le seguenti: "giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente."
Articolo 2
(Modifica il Titolo IV della Costituzione)
1. Il Titolo IV della Costituzione assume la seguente denominazione: "La Giustizia";
2. La Sezione I del Titolo IV della Costituzione assume la seguente denominazione: "Gli organi";
3. La Sezione II del Titolo IV della Costituzione assume la seguente denominazione: "La giurisdizione".
Articolo 3
(Modifica l'articolo 101 della Costituzione)
1. Il comma secondo dell'articolo 101 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I giudici costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni potere e sono soggetti soltanto alla legge".
Articolo 4
(Modifica l'articolo 102 della Costituzione)
1. Il comma primo dell'articolo 102 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La giurisdizione è esercitata da giudici ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario".
Articolo 5
(Nuovo articolo 104 della Costituzione)
1. L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente: "104. I magistrati si distinguono in giudici e pubblici ministeri.
La legge assicura la separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri.
L'ufficio del pubblico ministero è organizzato secondo le norme dell'ordinamento giudiziario che ne assicurano l'autonomia e l'indipendenza.".
Articolo 6
(Nuovo articolo 104-bis della Costituzione)
1. Dopo l'articolo 104 della Costituzione è inserito il seguente:
"104-bis. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fa parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i giudici ordinari tra gli appartenenti alla medesima categoria previo sorteggio degli eleggibili e per metà dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, provinciale o comunale."
Articolo 7
(Nuovo articolo 104-ter della Costituzione)
Dopo l'articolo 104-bis della Costituzione è inserito il seguente:
"104-ter. Il Consiglio superiore della magistratura requirente è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fa parte di diritto il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i pubblici ministeri tra gli appartenenti alla medesima categoria previo sorteggio degli eleggibili e per metà dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, provinciale o comunale."
Articolo 8
(Nuovo articolo 105 della Costituzione)
1. L'articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante e al Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni nei riguardi dei giudici ordinari e dei pubblici ministeri.
I Consigli superiori non possono adottare atti di indirizzo politico, né esercitare funzioni diverse da quelle previste nella Costituzione".
Articolo 9
(Nuovo articolo 105-bis della Costituzione)
1. Dopo l'articolo 105 della Costituzione è inserito il seguente:
"105-bis. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati spettano alla Corte di disciplina della magistratura giudicante e requirente.
La Corte di disciplina si compone di una sezione per i giudici e di una sezione per i pubblici ministeri.
I componenti di ciascuna sezione sono eletti per metà dal Parlamento in seduta comune e per metà rispettivamente da tutti i giudici e i pubblici ministeri.
I componenti eletti dal Parlamento sono scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio.
I componenti eletti dai giudici e dai pubblici ministeri sono scelti, previo sorteggio degli eleggibili, tra gli appartenenti alle rispettive categorie.
La Corte di disciplina elegge un presidente tra i componenti designati dal Parlamento e ciascuna sezione elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento.
I membri della Corte di disciplina durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti agli albi professionali, né ricoprire uffici pubblici.
La legge assicura l'autonomia e l'indipendenza della Corte di disciplina ed il principio del giusto processo nello svolgimento della sua attività.
Contro i provvedimenti adottati dalla Corte di disciplina è ammesso ricorso in Cassazione per motivi di legittimità.".
Articolo 10
(Modifica l'articolo 106 della Costituzione)
1. Al comma secondo dell'articolo 106 della Costituzione le parole: "per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli" sono soppresse.
Articolo 11
(Modifica l'articolo 107 della Costituzione)
1. All'articolo 107 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma primo, le parole: "del Consiglio superiore della magistratura" sono sostituite dalle seguenti: "dei Consigli superiori della magistratura giudicante e requirente";
b) nel comma primo, è aggiunto in fine il seguente periodo: "In caso di eccezionali esigenze, individuate dalla legge, attinenti all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia i Consigli Superiori possono destinare i magistrati ad altre sedi.".
Articolo 12
(Sostituisce l'articolo 109 della Costituzione)
1. L'articolo 109 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"109. Il giudice e il pubblico ministero dispongono della polizia giudiziaria secondo le modalità stabilite dalla legge.".
Articolo 13
(Sostituisce l'articolo 110 della Costituzione)
1. L'articolo 110 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"110. Ferme le competenze dei Consigli superiori della magistratura giudicante e requirente, spettano al Ministro della giustizia la funzione ispettiva, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine".
Articolo 14
(Modifica l'articolo 111 della Costituzione)
1. All'articolo 111 della Costituzione dopo il comma ottavo è aggiunto il seguente:
"Contro le sentenze di condanna è sempre ammesso l'appello, salvo che la legge disponga diversamente in relazione alla natura del reato, delle pene e della decisione. Le sentenze di proscioglimento sono appellabili soltanto nei casi previsti dalla legge.".
Articolo 15
(Nuovo articolo 112 della Costituzione)
1. L'articolo 112 Cost. è sostituito dal seguente:
"112. - L'ufficio del pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale secondo i criteri stabiliti dalla legge.".
Articolo 16
(Nuova sezione II-bis del Titolo IV in materia di responsabilità dei magistrati)
1. Nel Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione, dopo la Sezione II, è inserita la seguente:
"Sezione II-bis
Responsabilità dei magistrati
"113-bis. I magistrati sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato.
La legge espressamente disciplina la responsabilità civile dei magistrati per i casi di ingiusta detenzione e di altra indebita limitazione della libertà personale.
La responsabilità civile dei magistrati si estende allo Stato"."
Articolo 17
(Effetti sui procedimenti in corso)
1. I principi contenuti nella presente legge costituzionale non si applicano ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore.
Articolo 18
(Entrata in vigore)
20-03-2011 00:00
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