ESECUZIONE FORZATA.Cass. civ., Sez. III, 5 settembre 2011, n. 18105
A fronte di un'ordinanza costituente titolo esecutivo diretto nei confronti del terzo pignorato, che in guisa alla stessa assume la qualità di debitore del creditore procedente, spetta esclusivamente al terzo la valutazione della necessità di impugnare il predetto titolo, giacché esso è nei suoi confronti direttamente formato, o comunque ogni responsabilità nella sua interpretazione o nella sua volontaria esecuzione.
Qualora un provvedimento giudiziario (nella specie un'ordinanza), costituente titolo esecutivo diretto nei confronti del terzo pignorato, non sia impugnata con l'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., si determina il trasferimento coattivo ed attuale del credito al creditore pignorante, producendo una modificazione soggettiva del rapporto creditorio e la conclusione dell'espropriazione.
09-09-2011 00:00
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