Gli rubano l'auto ma omette di dire all'assicurazione che era un rottame.- In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell’assicurato è causa di annullamento del contratto ex art. 1892 cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. Terza Civ. - Sent. del 30.11.2011, n. 255827
Svolgimento del processo
Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d'appello di Brescia ha annullato il contratto di assicurazione per furto d'assicurazione stipulato tra il R. e la S. spa in data 11 marzo 1994 ed ha dichiarato che nulla è dovuto dalla compagnia al R. ed al C. (succedutisi nella proprietà dell'autovettura) in relazione al furto di questa. In particolare, il giudice ha fatto applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 1892 c.c. ac¬certando la colpa grave del contraente, rimasto reticente sia sul precedente furto del quale la vettura era stata già oggetto, sia sul fatto che essa era stata ridotta a livello di rottame sì da poter essere acquistata per una somma ir¬rilevante, sia sulle spese (non sufficientemente documenta¬te) resesi necessarie per ripristinarne la piena funziona¬lità.
Propone ricorso per cassazione il C. attraverso un solo motivo. Risponde con controricorso il R. , il quale propo¬ne anche ricorso incidentale attraverso un solo motivo. Il C. ha depositato memoria per l'udienza.
Motivi della decisione
I ricorsi devono essere riuniti siccome proposti avverso la medesima sentenza.
Il motivo di ricorso principale del C. sostiene (come sinteticamente esposto nel quesito di diritto posto a corredo) che sarebbe stato violata la summnenzionata disposizione normativa laddove il giudice ha presupposto la colpa grave a fondamento della reticenza dell'assicurato.
Il motivo è infondato in quanto, benché svolto sotto il profilo della violazione di legge, contiene, in realtà una prospettazione del fatto alternativa rispetto a quella accertata nella sentenza impugnata. Ed al riguardo occorre tener conto del consolidato principio in ragione del quale: “in tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento del contratto ex art. 1892 cod. civ., quando si verificano all'atto della conclusione del contratto, simultaneamente, tre condizioni: che la dichiarazione sia inesatta o reticente; che l'assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave; che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore. Il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulla reticenza del contraente, implicando un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto se non sia sorretto da una motivazione logica, coerente e completa”.
Nel caso in esame l'accertamento svolto dal giudice di merito è argomentato con motivazione congrua, logica ed immune da vizi giuridici. Altrettanto infondato è il ricorso del R.che, per un verso, aderisce alla censura già svolta dal IC. e, per altro verso, censura la sentenza per non essersi pronunciata in ordine alla errata applicazione che il primo giudice
avrebbe fatto (laddove ha affermato l'inadempimento del contraente comunicato
alla compagnia per non avere l'avvenuto trasferimento del veicolo) della disposizione di cui all'art. 1918 c.c.
Quanto al primo punto, il ricorso va respinto per le medesime ragioni per le quali è stato respinto quello del C. Quanto al secondo punto, la questione si manifesta af¬fatto nuova, né il ricorrente ha menzionato l'atto ed il momento processuale nel quale essa è stata avanzata. Ad ogni buon conto, occorre porre in evidenza che la ragione sulla quale la sentenza fonda l'annullamento del contratto ha efficacia assorbente rispetto a qualsiasi altra questione. Anche rispetto a questo profilo il ricorso deve essere, dunque, respinto.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione in considerazione del fatto che la compagnia intimata da entrambi i ricorrenti non ha spiegato difese nel giudizio stesso.
P.Q.M
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta.
Depositata in Cancelleria il 31.11.2011
05-12-2011 00:00
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