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Sentenza

INPS: l’indennità di maternità in caso di interruzione della gravidanza dopo il ...
INPS: l’indennità di maternità in caso di interruzione della gravidanza dopo il 180° giorno
INPS: l'indennità di maternità in caso di interruzione della gravidanza dopo il 180° giorno

La circolare Inps n. 139 del 27 ottobre 2011, in attuazione del Dl n. 119 del 18 luglio 2011, chiarisce il modus operandi relativo all'indennità di maternità nei casi di interruzione della gravidanza successiva al 180° giorno ovvero durante il congedo di maternità, con particolare riguardo alla facoltà della lavoratrice di riprendere l'attività lavorativa, previa certificazione del ginecologo dipendente o convenzionato con il SSN. L'Istituto precisa che il diritto all'indennità di maternità viene meno a decorrere dalla data di ripresa dell'attività lavorativa. Per quanto concerne i riposi giornalieri per allattamento in caso di adozione e affidamento, il Dl opera una correzione meramente formale, riferendone la fruizione al primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia anziché al suo primo anno di vita.
Avv. Antonino Sugamele

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