L'ambulanza non paga il pedaggio autostradale Tribunale Roma, sentenza 31.12.2010 n° 25986
Tribunale di Roma
Sentenza 27-31 dicembre 2010, n. 25986
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice designato dr. Nicola Archidiacono, nella causa civile di primo grado iscritta al n. di R.G. 54972/2009, ritenuta in decisione all'udienza in data 01.10.2010,
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Tra le parti così costituisce :
ARES 118 – Azienda Regionale Emergenza Sanitaria, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Attrice
El.te dom.ta in Roma Via Teulada n. 38 rappresentata e difesa dal proc.re avv.to A.Emili, per procura speciale alle liti a margine dell'atto di citazione.
E
Società Autostrade per l'Italia s.p.a., in persona dell'amministratore delegato pro tempore, con sede in Roma.
Convenuta
Ele.te dom.ta in Roma, Via M. Prestinari n. 15, rappresentata e difesa dal Proc.re avv.to O.T. Scozzafava, per procura speciale alle liti a margine della comparsa di risposta.
OGGETTO. Contratti atipici.
Conclusioni precisate dai procuratori delle parti costituite come in rispettivi atti difensivi e in rispettive dichiarazioni ricevute a verbale di udienza.
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ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DI CAUSA E DELLE RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE.
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La valutazione processuale effettuata ai sensi degli artt.115-116 c.p.c. delle risultanze probatorie emergenti dalla lettura delle produzioni documentali delle parti costituite, consente di formare sicuro convincimento sulla promulgazione della legge regionale Lazio n. 9/2004, istitutiva di un servizio sistematico di emergenza sanitaria destinato a gestire la fase di allarme extraospedaliera e di risposta ospedaliera nell'ambito della esplicazione di una funzione propria del servizio sanitario regionale, mediante introduzione di una apposito disciplina normativa atta a regolamentare l'organizzazione e la gestione delle fasi sanitarie anzidette, ai sensi dell'art. 1 e mediante costituzione di una apposita azienda regionale denominata ARES 118, artt. 2-3, ente dipendente dalla regione e dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, al quale son attribuite precise e specifiche competenze, nella sfera di azione concernente la gestione e il coordinamento delle fasi sanitarie di allarme contemplanti lo svolgimento di compiti inerenti ai doveri istituzionali assegnati all'ente con l'ausilio del personale tecnico e sanitario specializzato e della dotazione organica e le risorse strumentali dei mezzi di soccorso, ex art.12, posti a disposizione diretta delle strutture sanitarie aziendali per le esigenze inerenti alle fasi di espletamento del servizio di emergenza, comprese le emergenze neonatali, di trasporto del sangue, degli organi e dei trasporti secondari, oltre ad avvalersi delle procedure per l'utilizzazione dei mezzi di soccorso autorizzati al funzionamento gestititi dalla CRI e dagli organismi pubblici e privati accreditati in base alla normativa vigente.
Ora, con riguardo al caso specifico in contestazione fonte della presente controversia insorta tra l'anzidetta azienda sanitaria regionale e la Società Autostrade, derivante dalla formazione e trasmissione ad ARES 118 di note aventi ad oggetto il mancato pagamento del pedaggio per la rilevazione del transito di veicoli aziendali individuati mediante riscontro del numero di targa, e di richiesta di pagamento dell'importo richiesto trascritto nel bollettino di c/c postale allegato, ai sensi dell'art. 176, comma 16, del c.d.s., si deve considerare che in base all'apprezzamento dei dati obbiettivi desumibili dalla visione delle riproduzioni fotografiche prodotte del parco automezzi di proprietà di ARES 118, si palesa in forma incontestabile e non seriamente contraddetta in processo dalla controparte, la destinazione degli automezzi contraddistinti da segni evidenti e ampiamente osservabili dagli addetti ai caselli autostradali, al momento del transito dei veicoli anzidetti, allo svolgimento esclusivo di un servizio di emergenza sanitaria nell'ambito del SSR e da parte di un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, come si legge nella legge istitutiva, come tale rientrante nella sfera di esclusione del pagamento del pedaggio nell'espletamento del servizio di soccorso in emergenza sanitaria, quale competenza espressamente contemplata nell'art. 4 a mezzo della dotazione documentata di veicoli di soccorso di diversa tipologia come ambulanza e auto medica, adibiti anche al trasporto di sangue per emotrasfusioni e organi, non confondibile con la particolare categoria indicata nella circolare ministeriale n. 3973/1997, dei veicoli adibiti all'espletamento del servizio di soccorso e muniti di apposito contrassegno approvato con D.M. dei trasporti, appartenenti alle associazioni di volontariato e organismi similari non aventi scopo di lucro, rappresentanti soggetti giuridici come misericordia e ANPAS di diritto privato operatori nella sfera delle associazioni di volontariato affatto diverse per presupposti disciplina normativa e finalità da un ente di diritto pubblico operante per legge istitutiva regionale nella emergenza sanitaria nella sfera di competenza inerenti a una funzione pubblica inserita nel SSR e con competenze attribuite per la soddisfazione di interessi pubblici e l'ottemperanza a doveri istituzionali compresi nell'assolvimento di una funzione pubblica.
Si deve a tale proposito rilevare che in base alle tesi esposte dalla convenuta per dare giustificazione alle sue richieste di pagamento del pedaggio per il transito autostradale dei veicoli appartenenti al parco automezzi di soccorso di ARES, l'azienda sanitaria pubblica dovrebbe ritenersi sottoposta alla apposizione di un contrassegno e alla offerta di una giustificazione sul servizio di soccorso espletato, pure essendo titolare di una funzione pubblica espressa inerente alla sorveglianza sulla utilizzazione e al coordinamento del servizio di emergenza sanitaria con riguardo all'accreditamento e alla disponibilità dell'operatività dei mezzi di soccorso degli organismi pubblici e privati, compresa la CRI.
Si deve concludere per la assoluta carenza in base a una corretta interpretazione sia della disposizione regolamentare dell'art. 373, sia della circolare ministeriale suindicata, dei presupposti di fatto e delle condizioni giuridiche per la applicazione delle modalità di accertamento e di verifica delle ragioni e della destinazione dei veicoli aziendali, e per la assoluta mancanza per inesistenza di alcuna obbligazione di pagamento del pedaggio, delle condizioni per richiedere a ARES 118 la prestazione pecuniaria indicata nei bollettini trasmessi, fondata su una assimilazione dell'ente pubblico ad una categoria di soggetti privati che si appalesa come manifestamente infondata.
La soccombenza della convenuta, da reputarsi responsabile per l'insorgenza della controversia con il suo comportamento extraprocessuale costituente fonte della lite, determina la sua condanna al rimborso degli oneri processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione II Civile, così provvede nella causa iscritta al R.g.n.54972/2009:
1) Accerta che i veicoli ARES nell'espletamento delle attività istituzionali di emergenza sanitaria pubblica conferite con l.R. Lazio n. 9/2004, sono esentati dal pagamento del pedaggio autostrade in base all'art. 373 del D.P.R. n. 495/1992, come modificato dal D.P.R. n. 575/1993, e dichiara inesistenti le ragioni creditorie fatte valere mediante le richieste di pagamento documentate in atti, trasmesse da Società Autostrade per l'Italia S.p.a. a ARES 118.
2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite all'attrice nella misura di euro 400,00 per esborsi, euro 2.500,00 per diritti, euro 14.000,00 per onorari, oltre IVA e CPA di legge.
Roma, 27/12/2010
Il Giudice Designato
Nicola Archidiacono
13-05-2011 00:00
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