LEGGE 12 luglio 2011, n. 112 Istituzione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza.
LEGGE 12 luglio 2011, n. 112
Istituzione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza.
(11G0154)
GU n. 166 del 19-7-2011
testo in vigore dal: 3-8-2011
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione dell'Autorita' garante
per l'infanzia e l'adolescenza
1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei
diritti e degli interessi delle persone di minore eta', in
conformita' a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con
particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27
maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione di New
York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950
e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a
Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo
2003, n. 77, nonche' dal diritto dell'Unione europea e dalle norme
costituzionali e legislative nazionali vigenti, e' istituita
l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito
denominata «Autorita' garante», che esercita le funzioni e i compiti
ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di
organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di
subordinazione gerarchica.
Art. 2
Modalita' di nomina, requisiti, incompatibilita' e compenso del
titolare dell'Autorita' garante
1. L'Autorita' garante e' organo monocratico. Il titolare
dell'Autorita' garante e' scelto tra persone di notoria indipendenza,
di indiscussa moralita' e di specifiche e comprovate
professionalita', competenza ed esperienza nel campo dei diritti
delle persone di minore eta' nonche' delle problematiche familiari ed
educative di promozione e tutela delle persone di minore eta', ed e'
nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. Il titolare dell'Autorita' garante dura in carica quattro anni e
il suo mandato e' rinnovabile una sola volta.
3. Per tutta la durata dell'incarico il titolare dell'Autorita'
garante non puo' esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita'
professionale, imprenditoriale o di consulenza, non puo' essere
amministratore o dipendente di enti pubblici o privati ne' ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche
elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale, ordini professionali o comunque in organismi che
svolgono attivita' nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Se
dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, e'
collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la
durata del mandato. Il titolare dell'Autorita' garante non puo'
ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all'interno di
partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il
periodo del mandato.
4. Al titolare dell'Autorita' garante e' riconosciuta un'indennita'
di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo di
Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque
nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2.
Art. 3
Competenze dell'Autorita' garante. Istituzione e
compiti della Conferenza nazionale per la garanzia
dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
1. All'Autorita' garante sono attribuite le seguenti competenze:
a) promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli
altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela
dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione
della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione
della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonche' del diritto
della persona di minore eta' ad essere accolta ed educata
prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro
ambito familiare di appoggio o sostitutivo;
b) esercita le funzioni di cui all'articolo 12 della Convenzione
europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo
il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;
c) collabora all'attivita' delle reti internazionali dei Garanti
delle persone di minore eta' e all'attivita' di organizzazioni e di
istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti.
Collabora, altresi', con organizzazioni e istituti di tutela e di
promozione dei diritti delle persone di minore eta' appartenenti ad
altri Paesi;
d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle
persone di minore eta' e quelle delle associazioni familiari, con
particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell'
affido e dell'adozione, nonche' di collaborazione con tutte le
organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli
istituti per la promozione e per la tutela dell'infanzia e
dell'adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le
associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli
altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della
promozione dei diritti delle persone di minore eta' nonche' con tutti
i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalita' di
tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore eta';
e) verifica che alle persone di minore eta' siano garantite pari
opportunita' nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto
alla salute e pari opportunita' nell'accesso all'istruzione anche
durante la degenza e nei periodi di cura;
f) esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione di
interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in
eta' evolutiva, previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nei
termini e con le modalita' stabiliti dall'articolo 16 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prima della sua
trasmissione alla Commissione parlamentare per l'infanzia e
l'adolescenza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103
del 2007;
g) segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e
territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza,
tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e
tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare
riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione,
alla salute;
h) segnala, in casi di emergenza, alle autorita' giudiziarie e
agli organi competenti la presenza di persone di minore eta' in stato
di abbandono al fine della loro presa in carico da parte delle
autorita' competenti;
i) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta
periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi
dell'articolo 44 della Convenzione di New York, da allegare al
rapporto stesso;
l) formula osservazioni e proposte sull'individuazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali relativi alle persone di minore eta', di cui all'articolo
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e vigila in
merito al rispetto dei livelli medesimi;
m) diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione
con gli enti e con le istituzioni che si occupano di persone di
minore eta', iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione
della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al
riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;
n) diffonde prassi o protocolli di intesa elaborati dalle
amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli
ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo
svolgimento delle attivita' socio-assistenziali, che abbiano per
oggetto i diritti delle persone di minore eta', anche tramite
consultazioni periodiche con le autorita' o le amministrazioni
indicate; puo' altresi' diffondere buone prassi sperimentate
all'estero;
o) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni
istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che
coinvolgano persone di minore eta', stimolando la formazione degli
operatori del settore;
p) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita
la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza di cui al comma 7, una relazione sull'attivita'
svolta con riferimento all'anno solare precedente.
2. L'Autorita' garante esercita le competenze indicate nel presente
articolo nel rispetto del principio di sussidiarieta' .
3. L'Autorita' garante puo' esprimere pareri al Governo sui disegni
di legge del Governo medesimo nonche' sui progetti di legge all'esame
delle Camere e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela
dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
4. L'Autorita' garante promuove, a livello nazionale, studi e
ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni
dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all'articolo 1,
comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103,
del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e
l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del citato regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, nonche'
dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della
legge 3 agosto 1998, n. 269. L'Autorita' garante puo' altresi'
richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi di cui al
presente comma.
5. L'Autorita' garante, nello svolgimento delle proprie funzioni,
promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per
l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 23
dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni, e si avvale delle
relazioni presentate dalla medesima Commissione.
6. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa
delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle
autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno
all'infanzia e all'adolescenza, l'Autorita' garante assicura idonee
forme di collaborazione con i garanti regionali dell'infanzia e
dell'adolescenza o con figure analoghe, che le regioni possono
istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e
competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza previsti
per l'Autorita' garante.
7. Ai fini di cui al comma 6 e' istituita, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per la
garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito
denominata «Conferenza», presieduta dall'Autorita' garante e composta
dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o da figure
analoghe, ove istituiti. La Conferenza e' convocata su iniziativa
dell'Autorita' garante o su richiesta della maggioranza dei garanti
regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o di figure analoghe.
8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle
regioni, svolge i seguenti compiti:
a) promuove l'adozione di linee comuni di azione dei garanti
regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, da attuare sul piano regionale e
nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali;
b) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni
sulla condizione delle persone di minore eta' a livello nazionale e
regionale.
9. L'Autorita' garante segnala alla procura della Repubblica presso
il tribunale per i minorenni situazioni di disagio delle persone di
minore eta', e alla procura della Repubblica competente abusi che
abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate
iniziative di competenza della procura medesima.
10. L'Autorita' garante prende in esame, anche d'ufficio,
situazioni generali e particolari delle quali e' venuta a conoscenza
in qualsiasi modo, in cui e' possibile ravvisare la violazione, o il
rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore eta', ivi
comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente
segnalandole agli organismi cui e' attribuito il potere di controllo
o di sanzione.
11. L'Autorita' garante puo' formulare osservazioni e proposte per
la prevenzione e il contrasto degli abusi sull'infanzia e
sull'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 11 agosto
2003, n. 228, recante misure contro la tratta delle persone, e della
legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di
lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la
pedopornografia anche a mezzo Internet, nonche' dei rischi di
espianto di organi e di mutilazione genitale femminile, in
conformita' a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7,
recante disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle
pratiche di mutilazione genitale femminile.
Art. 4
Informazioni, accertamenti e controlli
1. L'Autorita' garante puo' richiedere alle pubbliche
amministrazioni, nonche' a qualsiasi soggetto pubblico, compresi la
Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e il
Comitato per i minori stranieri previsto dall'articolo 33 del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e a
qualsiasi ente privato di fornire informazioni rilevanti ai fini
della tutela delle persone di minore eta', nel rispetto delle
disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. L'Autorita' garante puo' richiedere alle amministrazioni
competenti di accedere a dati e informazioni, nonche' di procedere a
visite e ispezioni, nelle forme e con le modalita' concordate con le
medesime amministrazioni, presso strutture pubbliche o private ove
siano presenti persone di minore eta' .
3. L'Autorita' garante puo' altresi' effettuare visite nei luoghi
di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 8
delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272,
previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i minorenni
o del giudice che procede.
4. L'Autorita' garante puo' richiedere ai soggetti e per le
finalita' indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad
archivi, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. I procedimenti di competenza dell'Autorita' garante si svolgono
nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza.
Art. 5
Organizzazione
1. E' istituito l'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e
l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorita'
garante», posto alle dipendenze dell'Autorita' garante, composto ai
sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad
altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando
obbligatorio, nel numero massimo di dieci unita' e, comunque, nei
limiti delle risorse del fondo di cui al comma 3 del presente
articolo, di cui una di livello dirigenziale non generale, in
possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita'
necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di
indipendenza e imparzialita' dell'Autorita' garante. I funzionari
dell'Ufficio dell'Autorita' garante sono vincolati dal segreto
d'ufficio.
2. Le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio
dell'Autorita' garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio, nonche'
quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dell'Autorita' garante. Ferme restando l'autonomia
organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorita' garante,
la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorita' medesima sono
messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le spese per l'espletamento delle competenze di cui all'articolo
3 e per le attivita' connesse e strumentali, nonche' per il
funzionamento dell'Ufficio dell'Autorita' garante, sono poste a
carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e iscritto in apposita unita'
previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
4. L'Autorita' garante dispone del fondo indicato al comma 3 ed e'
soggetta agli ordinari controlli contabili.
Art. 6
Forme di tutela
1. Chiunque puo' rivolgersi all'Autorita' garante, anche attraverso
numeri telefonici di pubblica utilita' gratuiti, per la segnalazione
di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei
diritti delle persone di minore eta'.
2. Le procedure e le modalita' di presentazione delle segnalazioni
di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione dell'Autorita'
garante, fatte salve le competenze dei servizi territoriali, e
assicurano la semplicita' delle forme di accesso all'Ufficio
dell'Autorita' garante, anche mediante strumenti telematici.
Art. 7
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5 della
presente legge, pari ad euro 750.000 per l'anno 2011 e ad euro
1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a euro
750.000 per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C
allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto a euro
1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2011- 2013, nell'ambito del programma «Fondi
di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4,
della presente legge, pari ad euro 200.000 annui a decorrere
dall'anno 2011, si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma
3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, a decorrere
dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, dall'attuazione della
presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 luglio 2011
19-07-2011 00:00
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