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Sentenza

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 4 marzo 2011, n. 102 Regolamento reca...
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 4 marzo 2011, n. 102 Regolamento recante le condizioni e le modalita' operative del Fondo start-up, in attuazione dell'articolo 14 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 4 marzo 2011, n. 102
Regolamento recante le condizioni e le modalita' operative del Fondo
start-up, in attuazione dell'articolo 14 della legge 23 luglio 2009,
n. 99. (11G0141)
GU n. 157 del 8-7-2011
testo in vigore dal: 9-7-2011
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 14 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha
istituito il Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (start-up)
di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate
e ne affida la gestione alla Simest SpA, ai sensi dell'articolo 25
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), della legge 24 aprile
1990, n. 100 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede,
tra l'altro, la partecipazione di Simest SpA a societa' italiane che
abbiano finalita' strumentali correlate al perseguimento di obiettivi
di internazionalizzazione;
Visto l'articolo 3, comma 5, della citata legge n. 100 del 1990 e
successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che la quota di
utili di competenza del Ministero del commercio con l'estero (ora
Ministero dello sviluppo economico) affluisce all'entrata del
bilancio dello stato per essere contestualmente riassegnata a un
apposito capitolo di spesa dello stesso Ministero per interventi
volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo
italiano;
Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
che eleva al 49% il limite massimo di intervento della Simest SpA in
caso di investimenti all'estero per attivita' aggiuntive delle
imprese che garantiscano il mantenimento delle capacita' produttive
interne;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
«disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», con il quale
e' stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministro del commercio internazionale 27
settembre 2007, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2007,
registro n. 4, foglio n. 151, con il quale sono stati individuati i
progetti da realizzare a sostegno dell'internazionalizzazione del
sistema produttivo italiano da finanziare con i residui sugli utili
di competenza del Ministero a valere sulle disponibilita' finanziarie
del cap. 7360 dello stato di previsione del Ministero stesso;
Visto l'articolo 1, lettera b) n. 1, del citato decreto del
Ministro del commercio internazionale 27 settembre 2007, che ha
previsto la costituzione di un Fondo di Venture capital volto a
sostenere la fase di start-up delle PMI per la loro
internazionalizzazione per complessivi 4.000.000 di euro;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con il quale sono
state trasferite al Ministero dello sviluppo economico, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni
gia' attribuite al Ministero del commercio internazionale e al
Ministero delle comunicazioni;
Considerata la necessita' di disciplinare le condizioni e modalita'
di funzionamento del Fondo rotativo, provvedendo ad emanare il
decreto previsto dall'articolo 14, comma 4 della citata legge n. 99
del 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del
25 novembre 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 930 del 18 gennaio 2011;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
a) «Fondo Start-Up o Fondo»: Fondo rotativo con dotazione
iniziale di 4.000.000 di euro, istituito presso la Tesoreria dello
Stato, con apposita contabilita' speciale, per favorire la fase di
avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di imprese
singole o aggregate;
b) «Societa' destinatarie»: imprese di nuova costituzione la cui
sede sociale e' in Italia o in altro paese dell'Unione europea,
appositamente costituite, nella forma di societa' di capitali, da
raggruppamenti di piccole e medie imprese (PMI) o da singole PMI
operanti in Italia per la realizzazione di progetti di
internazionalizzazione in Paesi al di fuori dell'Unione europea;
c) «Piccole e medie imprese (PMI)»: le piccole e medie imprese ai
sensi della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
d) «Intervento»: acquisizione da parte della Simest Spa, a valere
sul Fondo rotativo - in nome proprio e per conto del Ministero dello
sviluppo economico - di una quota non di controllo e temporanea del
capitale sociale della societa' destinataria;
e) «Soggetto gestore»: la Simest SpA, istituita ai sensi della
legge 24 aprile 1990, n. 100.
Art. 2
Finalita' del fondo rotativo
1. Il Fondo rotativo start-up e' finalizzato alla realizzazione di
interventi a condizione di mercato per favorire la fase di avvio di
progetti di internazionalizzazione promossi in Paesi al di fuori
dell'Unione europea da singole piccole e medie imprese o da loro
raggruppamenti, costituiti sotto forma di societa' di capitali,
attraverso la costituzione di un'apposita societa' con sede in Italia
o in altro Paese dell'Unione europea.
2. Al Fondo affluiscono tutti i proventi derivanti dagli impieghi
della somma di cui al comma precedente e le somme derivanti dalla
cessione delle partecipazioni, secondo quanto previsto dall'articolo
3.
3. La dotazione iniziale del Fondo, pari a 4.000.000 di euro, e'
costituita a valere sulle somme gia' finalizzate specificamente, con
il decreto del Ministro del commercio internazionale 27 settembre
2007, alla costituzione di un fondo volto a sostenere la fase di
start-up delle PMI.
Art. 3
Modalita' di intervento del fondo
1. L'intervento del Fondo e' temporaneo e non di controllo e non
puo' superare in ogni caso il 49% del capitale sociale della societa'
destinataria, per un importo complessivo non superiore a 200.000
euro.
2. Qualora la compagine della societa' destinataria comprenda
societa' finanziarie o altri soggetti che svolgono attivita' di
intermediazione finanziaria o investitori istituzionali, la quota di
partecipazione del Fondo non potra' superare quella dei soci
proponenti che non svolgono attivita' finanziaria.
3. La durata dell'intervento del Fondo e' da 2 a 4 anni, fino ad un
massimo di 6 anni, qualora la specificita' del progetto lo richieda,
previa delibera del Comitato di cui all'articolo 5.
4. Il progetto della societa' destinataria deve avere una
previsione di redditivita' ragionevole nel medio-lungo periodo.
5. Le modalita' e le condizioni di acquisizione della
partecipazione al capitale sociale della societa' destinataria, della
gestione e della successiva cessione della partecipazione a valori di
mercato, sono definiti nel contratto tra il soggetto gestore e i soci
proponenti.
6. Ai soci proponenti non possono essere richieste garanzie reali a
fronte dell'obbligo di riacquisto della partecipazione del Fondo.
7. Qualora i soci proponenti non riacquistino alla scadenza la
partecipazione del Fondo, e' riservata al soggetto gestore la
possibilita' di negoziare con terzi la cessione di tale
partecipazione.
8. E' altresi' prevista la possibilita' di esercizio del diritto di
opzione a favore dei soci proponenti per il riacquisto anticipato
della partecipazione del Fondo; analogo diritto di opzione e'
previsto per la cessione anticipata della partecipazione da parte del
Fondo.
9. La remunerazione del Fondo e' data dai dividendi sugli utili
della societa' destinataria maturati durante il periodo di
partecipazione e spetta al Fondo anche l'eventuale plusvalore
derivante dalla cessione della quota di partecipazione.
Art. 4
Richieste di intervento
1. Le richieste di intervento devono essere presentate dalle
imprese alla Simest Spa, che provvede all'istruttoria ed effettua in
nome proprio e per conto del Ministero dello sviluppo economico tutte
le attivita' necessarie per realizzare quanto previsto dall'articolo
3.
2. Entro 60 giorni dalla presentazione, le richieste di intervento
complete di tutti gli elementi utili alla valutazione del progetto e
della relativa istruttoria sono trasmesse al Comitato di indirizzo e
controllo di cui all'articolo 5, che delibera al riguardo nella prima
riunione utile.
Art. 5
Comitato di indirizzo e controllo
1. E' costituito presso il Ministero dello sviluppo economico,
Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e
promozione degli scambi, il Comitato di indirizzo e controllo che
delibera sulle richieste di intervento presentate.
2. Il Comitato, con apposite delibere, stabilisce inoltre i criteri
e le modalita' operative cui il soggetto gestore deve attenersi nello
svolgimento delle attivita' di cui al presente decreto.
3. I compiti, la composizione del Comitato nonche' eventuali
compensi ai componenti sono definiti con decreto del Ministro dello
sviluppo economico.
Art. 6
Compiti del soggetto gestore
1. Il soggetto gestore svolge l'attivita' istruttoria di cui
all'articolo 4, assicura la necessaria assistenza alle imprese
destinatarie e cura la diffusione delle finalita' del Fondo tra le
piccole e medie imprese.
2. Il soggetto gestore comunica al Ministero dello sviluppo
economico, almeno ogni sei mesi, lo stato delle partecipazioni, i
dati relativi ai progetti approvati, eventuali rinunce e ogni utile
informazione sullo stato di utilizzo del Fondo.
Art. 7
Vigilanza e controlli
1. Al fine di valutare l'efficacia degli interventi, il Ministero
dello sviluppo economico esercita funzioni di vigilanza e controllo
sulla gestione del Fondo e accerta l'effettiva realizzazione dei
progetti approvati anche mediante ispezioni in loco.
2. Eventuali spese relative all'effettuazione dei controlli sono a
carico del fondo rotativo nella misura massima del 5% della dotazione
del fondo stesso.
Art. 8
Rapporti tra il Ministero e il soggetto gestore
1. I rapporti fra il Ministero dello sviluppo economico e il
soggetto gestore sono regolati da apposita convenzione, con la quale
sono definite le attivita' da svolgere e determinati i corrispettivi,
posti a carico del Fondo.
Art. 9
Decorrenza
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 4 marzo 2011
Avv. Antonino Sugamele

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