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Sentenza

PROPRIETA' E CONFINI.Cass. civ., Sez. II, 6 settembre 2011, n. 18262...
PROPRIETA' E CONFINI.Cass. civ., Sez. II, 6 settembre 2011, n. 18262
La valutazione in merito al superamento o meno del limite di normale tollerabilità delle immissioni è riservata al Giudice del merito ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità qualora (come nella specie) sorretta da una motivazione sul punto immune da vizi logici ed errori di diritto. 
Il criterio della priorità dell'uso dell'impianto dal quale promanano le immissioni ritenute nocive, come previsto dal disposto codicistico di cui all'art. 844, comma secondo, c.c. ha carattere sussidiario e facoltativo. In tal senso, pertanto, il Giudice di merito, accertato, sulla base di ulteriori accertamenti di fatto, l'intervenuto superamento della soglia della normale tollerabilità delle immissioni, non è tenuto in alcun caso a fare ricorso al criterio menzionato.
Avv. Antonino Sugamele

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