Violazioni al Codice della Strada: dal 1° gennaio 2011 le multe aumentano del 2,4%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DECRETO 22 dicembre 2010
Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al Codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (10A15760)
(GU n. 305 del 31-12-2010)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 195, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 17 dicembre 2008;
Ritenuto di dover provvedere, in conformita' alla citata disposizione legislativa, all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato Nuovo Codice della strada, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nel biennio dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2010;
Ritenuto di dover escludere dal predetto aggiornamento l'importo delle sanzioni introdotte nel Nuovo Codice della strada per effetto delle disposizioni della legge 15 luglio 2009, n. 94, e della legge 29 luglio 2010, n. 120, non essendo decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore;
Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nel biennio dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2010, calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica, e' del 2,4%;
Decreta:
Art. 1
1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada e successive modifiche e integrazioni, e' aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.
2. Dall'adeguamento di cui al comma 1 sono escluse le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotte o modificate dalle leggi 15 luglio 2009, n. 94, e 15 luglio 2010, n. 120, riportate nella tabella II in allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Roma, 22 dicembre 2010.
Il Ministro della giustizia: Alfano
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Tremonti
p. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Giachino
Tabella I
Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma, previste dal codice della strada devono intendersi sostituiti come segue:
Ove era prevista la sanzione da € 23 a € 92 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 24 a € 94.
Ove era prevista la sanzione da € 37 a € 150 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 38 a € 154.
Ove era prevista la sanzione da € 38 a € 155 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 39 a € 159.
Ove era prevista la sanzione da € 47 a € 92 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 48 a € 94.
Ove era prevista la sanzione da € 70 a € 285 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 72 a € 292.
Ove era prevista la sanzione da € 74 a € 299 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 76 a € 306.
Ove era prevista la sanzione da € 77 a € 305 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 79 a € 312.
Ove era prevista la sanzione da € 78 a € 311 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 80 a € 318.
Ove era prevista la sanzione da € 92 a € 187 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 94 a € 191.
Ove era prevista la sanzione da € 117 a € 233 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 120 a € 239.
Ove era prevista la sanzione da € 143 a € 570 la stessa deve intendersi sostituita con quella da €146 a € 584.
Ove era prevista la sanzione da € 144 a € 576 la stessa deve intendersi sostituita con quella da €147 a € 590.
Ove era prevista la sanzione da € 148 a € 594 la stessa deve intendersi sostituita con quella da €152 a € 608.
Ove era prevista la sanzione da € 150 a € 599 la stessa deve intendersi sostituita con quella da €154 a € 613.
Ove era prevista la sanzione da € 155 a € 624 la stessa deve intendersi sostituita con quella da €159 a € 639.
Ove era prevista la sanzione da € 200 a €400 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 205 a € 410.
Ove era prevista la sanzione da € 263 a € 1.050 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 269 a € 1.075.
Ove era prevista la sanzione da € 272 a € 1.088 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 279 a € 1.114.
Ove era prevista la sanzione da € 295 a € 1.179 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 302 a € 1.207.
Ove era prevista la sanzione da € 307 a € 1.227 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 314 a € 1.256.
Ove era prevista la sanzione da € 327 a € 1.633 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 335 a € 1.672.
Ove era prevista la sanzione da € 356 a € 1.426 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 365 a € 1.460.
Ove era prevista la sanzione da € 373 a € 1.498 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 382 a € 1.534.
Ove era prevista la sanzione da € 389 a € 1.559 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 398 a € 1.596.
Ove era prevista la sanzione da € 542 a € 2.168 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 555 a € 2.220.
Ove era prevista la sanzione da € 613 a € 2.455 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 628 a € 2.514.
Ove era prevista la sanzione da € 653 a € 3.267 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 669 a € 3.345.
Ove era prevista la sanzione da € 709 a € 2.850 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 726 a € 2.918.
Ove era prevista la sanzione da € 713 a € 2.853 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 730 a € 2.921.
Ove era prevista la sanzione da € 714 a € 2.859 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 731 a € 2.928.
Ove era prevista la sanzione da € 715 a € 2.886 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 732 a € 2.955.
Ove era prevista la sanzione da € 743 a € 2.976 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 761 a € 3.047.
Ove era prevista la sanzione da € 749 a € 2.996 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 767 a € 3.068.
Ove era prevista la sanzione da € 779 a € 3.119 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 798 a € 3.194.
Ove era prevista la sanzione da € 829 a € 3.315 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 849 a € 3.395.
Ove era prevista la sanzione da € 870 a € 3.481 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 891 a € 3.565.
Ove era prevista la sanzione da € 1.088 a € 10.878 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.114 a € 11.139.
Ove era prevista la sanzione da € 1.227 a € 4.912 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.256 a € 5.030.
Ove era prevista la sanzione da € 1.632 a € 6.527 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.671 a € 6.684.
Ove era prevista la sanzione da € 1.685 a € 6.741 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.725 a € 6.903.
Ove era prevista la sanzione da € 1.842 a € 7.369 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.886 a € 7.546.
Ove era prevista la sanzione da € 2.455 a € 9.825 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.514 a €10.061.
Ove era prevista la sanzione da € 4.351 a € 17.405 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 4.455 a € 17.823.
Ove era prevista la sanzione da € 10.000 a € 15.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 10.240 a € 15.360.
Tabella II
Disposizioni previste dal codice della strada che sono escluse dall'aggiornamento dell'importo delle sanzioni:
Articolo 7, comma 13-bis;
Articolo 15, comma 3-bis;
Articolo 38, comma 13;
Articolo 77, comma 3-bis;
Articolo 80, comma 14, quinto periodo;
Articolo 94, comma 4-bis;
Articolo 94-bis;
Articolo 96, comma 2-bis;
Articolo 97, commi 5, 6 e 10;
Articolo 115, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies;
Articolo 120;
Articolo 128, comma 2;
Articolo 136, comma 6-bis;
Articolo 142, commi 9 e 9-bis;
Articolo 158, commi 5 e 6, limitatamente alle violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote;
Articolo 174;
Articolo 178;
Articolo 182, comma 10, primo periodo, limitatamente alle violazioni del comma 9-bis dello stesso articolo;
Articolo 186, comma 2, lettera a);
Articolo 186-bis;
Articolo 189, comma 9-bis.
23-01-2011 00:00
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