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Legge

Chiunque viene a conoscenza dell'allontamento di persone può denunziare il fatto...
Chiunque viene a conoscenza dell'allontamento di persone può denunziare il fatto alle Autorità.
LEGGE 14 novembre 2012, n. 203

Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse. (12G0225)

(GU n. 278 del 28-11-2012)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 333 del codice di procedura penale, nonche' gli obblighi previsti dalla vigente normativa, chiunque viene a conoscenza dell'allontanamento di una persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora e, per le circostanze in cui e' avvenuto il fatto, ritiene che dalla scomparsa possa derivare un pericolo per la vita o per l'incolumita' personale della stessa, puo' denunciare il fatto alle forze di polizia o alla polizia locale.

2. Quando la denuncia di cui al comma 1 e' raccolta dalla polizia locale, questa la trasmette immediatamente al piu' prossimo tra i presidi territoriali delle forze di polizia, anche ai fini dell'avvio dell'attivita' di ricerca di cui al comma 4, nonche' per il contestuale inserimento nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

3. Copia della denuncia e' immediatamente rilasciata ai presentatori.

4. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l'immediato avvio delle ricerche e ne da' contestuale comunicazione al prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del commissario straordinario per le persone scomparse nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e per le iniziative di competenza, da intraprendere anche con il concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio. Nell'ambito delle iniziative di propria competenza il prefetto valuta, altresi', sentiti l'autorita' giudiziaria e i familiari della persona scomparsa, l'eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, comprese le strutture specializzate, televisive e radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse.

5. Qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la denuncia ai sensi del comma 1, il denunciante, venutone a conoscenza, ne da' immediata comunicazione alle forze di polizia.

6. Gli adempimenti dei pubblici uffici di cui al presente articolo sono realizzati secondo le norme gia' vigenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 novembre 2012.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 306): Presentato dal sen. Bianconi il 30 aprile 2008. Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede referente, il 25 giugno 2008 con pareri delle Commissioni 2ª , 4ª, 5ª, 6ª, 11ª e 12ª. Esaminato dalla 1ª Commissione in sede referente il 16 luglio; 1° ottobre; 19 novembre 2008; 18 febbraio; 3 marzo; 1, 7 e 22 aprile; 6 maggio; 8, 22 e 29 luglio 2009; 27 gennaio; 5 maggio; 19 novembre; 1° e 22 dicembre 2010; 18 gennaio; 2, 15, 16 e 23 marzo; 6 e 20 luglio 2011. Assegnato nuovamente alla 1ª Commissione, in sede deliberante, il 19 luglio 2011. Esaminato dalla 1ª Commissione, in sede deliberante ed approvato in un Testo Unificato con l'atto n. 346 (Di Giovan Paolo ed altri) il 27 luglio 2011.

Camera dei deputati (atto n. 4568): Assegnato alla I Commissione (Affari Costituzionali), in sede referente, il 2 agosto 2011 con parere delle Commissioni II, V, VII, VIII e XII. Esaminato dalla I Commissione, in sede referente, il 22, 29 settembre; 18, 26 ottobre; 21 dicembre 2011; 7, 20 giugno; 5 e 31 luglio 2012. Assegnato nuovamente alla I Commissione, in sede legislativa, il 3 ottobre 2012. Esaminato dalla I Commissione in sede legislativa ed approvato il 3 ottobre 2012. Senato della Repubblica (atto n. 306-346 B): Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede deliberante, il 10 ottobre 2012 con pareri delle Commissioni 2ª, 5ª e 8ª. Esaminato dalla 1ª Commissione il 16, 24 e 25 ottobre 2012 ed approvato il 31 ottobre 2012.
Avv. Antonino Sugamele

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