Avvocato. Procedimento disciplinare. Overruling.
Cass. civ., Sez. Un., 12 ottobre 2012, n. 17402
AVVOCATO - LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI
Il termine overruling indica il mutamento di giurisprudenza nell'interpretazione di una norma giuridica o di un sistema di norme dal carattere, se non proprio repentino, quanto meno inatteso o privo di preventivi segnali anticipatori sul suo manifestarsi.
L'atto di apertura del procedimento disciplinare disposto dal Consiglio dell'ordine territoriale a carico di un avvocato non rappresenta una decisione ai sensi dell'ordinamento professionale forense, bensì un mero atto amministrativo endoprocedimentale che non ha alcuna incidenza definitiva sul relativo status professionale e non decide su questioni pregiudiziali a garanzia del corretto svolgimento della procedura. Di talché, l'atto di apertura del procedimento, avendo il solo scopo di segnarne l'avvio con l'indicazione dei capi di incolpazione, non è autonomamente impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense. Del resto, l'immediato intervento di un Giudice terzo si traduce in un inevitabile aggravio dei tempi del procedimento amministrativo davanti al Consiglio dell'ordine territoriale, con lesione anche del principio di cui all'art. 97 Cost.
20-10-2012 10:05
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