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Sentenza

Cittadino kosovaro chiede protezione internazionale. Versione dei fatti contradd...
Cittadino kosovaro chiede protezione internazionale. Versione dei fatti contradditoria. No all'accoglimento.
Corte di Cassazione Sez. Sesta Civ. - Ord. del 07.05.2012, n. 6883

Presidente Salmè - Relatore De Chiara

Premesso

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha respinto il reclamo del sig. B.K., di nazionalità kosovara, avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso del medesimo avverso il diniego di riconoscimento della protezione internazionale deliberato dalla competente Commissione territoriale.
La Corte ha confermato la valutazione del primo giudice secondo cui la versione dei fatti fornita dall'interessato, contraddittoria e non riscontrata da validi elementi di prova, non consentiva l'accoglimento della domanda anche nel regime probatorio attenuato proprio del procedimento di protezione internazionale.
All'atto della richiesta di asilo, il K. aveva riferito di aver lasciate il Kosovo perché minacciato da un gruppo islamico a causa della sua intenzione di convertirsi e vivere da cristiano.
Sentito poi dalla Commissione, aveva riferito di essere entrato in Italia nel maggio 2005 per ragioni religiose, essendosi convertito al cristianesimo e avendo, ricevuto il battesimo nel giugno 2004, dopo aver conosciuto e frequentato missionari americani presenti a Maleshevo; di aver subito minacce gravi alla fine del 2004, per il fatto di essersi convertito, da “persone col passamontagna”; di aver ricevuto una lettera minatoria; di essere stato indotto a lasciare il suo paese a causa di questi e altri episodi.
Sentito, infine, dal giudice di primo grado, aveva però riferito, collocando l'accaduto nel 2006, che in un'occasione alcune persone lo avevano cercato a casa sua per fargli del male e in un'altra occasione lo avevano minacciato di morte. Inoltre il fratello, da lui indicato come teste a conferma, aveva riferito al giudice che il reclamante si era convertito nel 2005; aveva dato riferimenti temporali incongrui con le dichiarazioni del fratello, e anche proprie, come l'essere egli in Italia dal 2003 e l'essere a sua volta divenuto cristiano in precedenza, quando viveva ancora in Kosovo, grazie all'incontro con un pastore americano; aveva dichiarato che sia lui che il fratello ricevettero telefonate minatori e, precisando che erano state proprio quelle minacce telefoniche a convincere il fratello a fuggire dal Kosovo.
L'insufficienza di tale quadro probatorio, quanto alla specificazione e all'epoca delle minacce e violenze subite dal reclamante, non era poi superata dalla documentazione prodotta, consistente in una dichiarazione scritta - “la cui autenticità non è provata in atti” - con cui il pastore evangelico H.R. riferisce della conversione e del battesimo, e in articoli di stampa sulla situazione del Kosovo in generale, non illuminanti sulla concreta vicenda dell'interessato e comunque - superati dalle vicende politiche successive, in particolare dalla nuova costituzione kosovara, che configura uno stato laico e rispettoso della libertà di culto.
Conseguentemente - ha osservato la Corte - può escludersi che il sig. K., facendo rientro in patria, sarebbe oggetto di persecuzioni o di gravi danni nel senso voluto dal d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251.
Quanto, poi, alla invocazione del diritto di asilo (di cui all'art. 10 Cost.), il reclamante non aveva neppure allegato l'attuale mancanza, in Kosovo, della possibilità di esercitare le libertà e i diritti fondamentali; inoltre, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, quel diritto, in assenza di una legge organica attuativa, non consiste in altro che nella possibilità di accedere al territorio italiano al fine di esperire la procedura di riconoscimento dello status di rifugiato.
Il sig. K. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi di censura, cui non ha resistito l'amministrazione intimata.

Considerato

1. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 2712 c.c., si censura la negazione dell'autenticità della dichiarazione del pastore H.R., prodotta in fotocopia senza che, però, controparte ne avesse eccepito il difetto di conformità all'originale.
1.1. - Il motivo è inammissibile perché la Corte d'appello non ha negato la conformità della fotocopia all'originale, ma semmai la genuinità (ossia la provenienza dal suo dichiarato autore) del documento (anche originale), e soprattutto ha negato l'attitudine del suo contenuto a riscontrare adeguatamente la versione dei fatti offerta del reclamante. Dunque la censura non coglie la effettiva ratio della decisione sul punto.
2. - Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, si contesta la valutazione rassicurante della situazione in Kosovo fatta dalla Corte d'appello.
2.1. - Il motivo è inammissibile perché le censure svolte dal ricorrente non superano il livello delle pure e semplici critiche di merito, non consentite in sede di legittimità.
3. - Con il terzo motivo, denunciando vizio di motivazione, si osserva che l'art. 10 Cost., nel riconoscere il diritto di asilo, non prevede il requisito della persecuzione nel paese di provenienza ai danni del richiedente ed ha natura immediatamente precettiva.
3.1. - Il motivo segue la stessa sorte del precedente, non dandosi il ricorrente alcun carico della ratio - peraltro duplice, come si è visto in narrativa - della decisione della Corte d'appello sul punto, che egli neppure richiama.
4. - Con il quarto motivo si censura l'omessa, pronuncia sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
4.1. - Anche questo motivo è inammissibile, perché il ricorrente deduce, quali presupposti del rilascio del permesso, gli stessi fatti posti a fondamento della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato: fatti la cui sussistenza, come si è detto, è stata esclusa dalla Corte d'appello, che ha dunque, per tal via, chiaramente respinto anche quella domanda.
5. - Il ricorso va in conclusione rigettato.
In mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle, spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Depositata in Cancelleria il 07.05.2012
Avv. Antonino Sugamele

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