Codice delle assicurazioni private. Modifiche al regolamento n. 32 dell'11 giugno 2009. G.U. n. 22 del 27 gennaio 2012.
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2012.
Art. 1
Modifiche all'art. 7 del Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009
1. All'art. 7, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno
2009, il periodo «Il requisito di rating minimo di cui al comma 2,
lettera b), non si applica nel caso di titoli obbligazionari emessi
da soggetti residenti in Stati appartenenti allo Spazio Economico
Europeo sottoposti a vigilanza prudenziale a fini di stabilita' su
base individuale, a condizione che esistano accordi di collaborazione
sullo scambio di informazioni tra l'ISVAP e l'autorita' di
vigilanza.» e' sostituito dal seguente periodo: «Il requisito di
rating minimo di cui al comma 2, lettera b), non si applica, fermo
restando i principi di adeguata sicurezza e negoziabilita' di cui al
comma 1, nel caso di titoli obbligazionari emessi da soggetti
residenti in Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo
sottoposti a vigilanza prudenziale a fini di stabilita' su base
individuale, a condizione che esistano accordi di collaborazione
sullo scambio di informazioni tra l'ISVAP e l'autorita' di vigilanza
nonche' di titoli obbligazionari emessi da Stati appartenenti allo
Spazio Economico Europeo.».
Art. 2
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito internet
dell'ISVAP.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 18 gennaio 2012
30-01-2012 00:00
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