DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2011, n. 230 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2011, n. 230
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi
di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive
97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la direttiva
97/5/CE. (12G0014)
GU n. 31 del 7-2-2012
testo in vigore dal: 22-2-2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante
attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive
97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la
direttiva 97/5/CE;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, relativo
all'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento
CE n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee, legge comunitaria 2008, ed in particolare
l'articolo 1;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante
attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed
ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari,
e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di
pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in
uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede
sociale fuori di tale Stato membro;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 settembre 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
Considerato che la competente Commissione del Senato della
Repubblica non ha espresso il proprio parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2011;
Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei e dell'economia
e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, dello sviluppo economico, dell'interno e per la
pubblica amministrazione e la semplificazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Normativa contabile
1. All'articolo 114-terdecies del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, cosi' come modificato dal decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11, dopo le parole: «4. Con riferimento al
patrimonio destinato l'istituto di pagamento tiene separatamente i
libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214, e
seguenti, del codice civile, nel rispetto dei principi contabili
internazionali.» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «Gli
amministratori redigono un separato rendiconto per il patrimonio
destinato, da allegare al bilancio d'esercizio dell'istituto di
pagamento.».
2. All'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87, le parole: «di cui ai titoli V e V-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai titoli V, V-bis e V-ter».
3. Al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), dopo le parole: «le
societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo n. 58 del 1998» sono inserite le
seguenti: «le capogruppo dei gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui
all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 58 del
1998;»;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera c), dopo le parole: «gli
istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto
legislativo n. 385 del 1993» sono aggiunte le seguenti: «; gli
istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo
n. 385 del 1993»;
c) all'articolo 4, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Le societa' di cui ai commi 1, 2 e 3 per le quali,
successivamente alla redazione di un bilancio in conformita' ai
principi contabili internazionali, vengono meno le condizioni per
l'applicazione obbligatoria di tali principi, hanno la facolta' di
continuare a redigere il bilancio in conformita' ai principi
contabili internazionali.»;
d) all'articolo 4, comma 7, le parole: «previste dai commi 4, 5 e
6» sono sostituite dalle seguenti: «previste dai commi 4, 5, 6 e
6-bis»;
e) all'articolo 8, dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il
seguente:
«1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i rendiconti dei
patrimoni destinati costituiti ai sensi dell'articolo 114-novies,
comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993 sono sempre redatti
in conformita' ai principi contabili internazionali.»;
f) all'articolo 9, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I poteri della Banca d'Italia di cui agli articoli 5, comma 1,
e 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati,
per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2,
per i patrimoni destinati di cui all'articolo 8, comma 1-bis, nonche'
per le societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo
106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che abbiano esercitato le
facolta' di cui agli articoli 3 e 4, nel rispetto dei principi
contabili internazionali.».
Art. 2
Ulteriori modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11
1. All'articolo 114-decies del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, cosi' come modificato dal decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Gli istituti di pagamento comunitari, che ai sensi dei
commi 1 e 4 prestano servizi di pagamento in Italia, concedono
credito collegato all'emissione o alla gestione di carte di credito
nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia. Quando
queste ultime non ricorrono, l'esercizio di tale attivita' e'
subordinato al rilascio dell'autorizzazione; si applica, in quanto
compatibile, l'articolo 114-novies.».
2. All'articolo 126-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, cosi' come modificato dal decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «addebitare» e' sostituita dalla
seguente: «richiedere»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore possono
concordare le spese relative a informazioni supplementari o piu'
frequenti, rispetto a quelle rese ai sensi di legge, ovvero quelle
relative alla trasmissione con strumenti di comunicazione diversi
rispetto a quelli previsti dal contratto quadro. Le spese sono
adeguate e conformi ai costi effettivi sostenuti dal prestatore dei
servizi di pagamento.».
Art. 3
Deroga alle disposizioni sull'identificazione dell'ordinante
1. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 6,
lettera b), del regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi
relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi, il
regolamento medesimo non trova applicazione nel caso di trasferimenti
di fondi effettuati in ambito nazionale sul conto di un beneficiario
che permette il pagamento della fornitura di beni o servizi qualora
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia
soggetto agli obblighi di cui al decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento
del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure
di esecuzione;
b) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia in
grado, mediante un numero unico d'identificazione, di risalire,
attraverso il medesimo beneficiario, al trasferimento di fondi
effettuato dalla persona fisica o giuridica che ha concluso un
accordo con il beneficiario per la fornitura di beni e servizi;
c) l'importo della transazione non superi 1000 euro.
2. Con le istruzioni di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, possono essere identificate le
fattispecie di trasferimento di fondi rientranti nella deroga di cui
al comma 1.
Art. 4
Modifiche al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385
1. All'articolo 114-novies, comma 1, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, le lettere a), c) ed e) sono sostituite dalle
seguenti:
«a) sia adottata la forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di
societa' cooperativa;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello
determinato dalla Banca d'Italia;
e) i titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e gli
esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti
ai sensi degli articoli 25 e 26;».
2. All'articolo 114-novies, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La Banca d'Italia, autorizza alla prestazione di servizi di
pagamento soggetti che esercitino altre attivita' imprenditoriali
quando:
a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del
possesso dei requisiti di professionalita' degli esponenti aziendali;
b) per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative
attivita' accessorie e strumentali sia costituito un patrimonio
destinato con le modalita' e agli effetti stabiliti dall'articolo
114-terdecies;
c) siano individuati uno o piu' soggetti responsabili del
patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'articolo 26,
limitatamente ai requisiti di onorabilita' e professionalita'.».
3. L'articolo 114-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Se lo svolgimento delle altre attivita' imprenditoriali rischia
di danneggiare la solidita' finanziaria dell'istituto di pagamento o
l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia puo' imporre
la costituzione di una societa' che svolga esclusivamente l'attivita'
di prestazione dei servizi di pagamento.».
4. All'articolo 114-novies del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente
articolo.».
5. L'articolo 114-undecies del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«Art. 114-undecies
Rinvio
1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 52, 139 e 140 nonche' nel Titolo VI.
2. Agli istituti di pagamento che non esercitano attivita'
imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai
sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, si applicano altresi' gli
articoli 78, 79, 82, 113-bis e 113-ter, ad eccezione del comma 7.
3. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni attuative ai fini
dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.».
6. L'articolo 114-duodecies del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«Art. 114-duodecies
Conti di pagamento e forme di tutela
1. Gli istituti di pagamento registrano per ciascun cliente in
poste del passivo, nel rispetto delle modalita' stabilite dalla Banca
d'Italia, le somme di denaro della clientela in conti di pagamento
utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di
pagamento.
2. Le somme di denaro sono investite, nel rispetto delle modalita'
stabilite dalla Banca d'Italia, in attivita' che costituiscono
patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'istituto di
pagamento. Su tale patrimonio distinto non sono ammesse azioni dei
creditori dell'istituto di pagamento o nell'interesse degli stessi,
ne' quelle dei creditori dell'eventuale soggetto presso il quale le
somme sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli clienti
degli istituti di pagamento sono ammesse nel limite di quanto
registrato ai sensi del comma 1. Se le somme di denaro registrate nei
conti di pagamento sono depositate presso terzi non operano le
compensazioni legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la
compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal
depositario nei confronti dell'istituto di pagamento.
3. Ai fini dell'applicazione della disciplina della
08-02-2012 00:00
Richiedi una Consulenza