Diritto Civile. Sul danno biologico da perdita della capacita' lavorativa specifica
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - SENTENZA 17 luglio 2012, n.12225 - Pres. Amatucci – est. Carluccio
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione dell'art. 339 cod. proc. civ. (inconferente) e, sostanzialmente, si deducono tutti i vizi motivazionali, in riferimento a quella parte della sentenza che ha confermato la percentuale del 15% dell'invalidità permanente.
1.1. La Corte di merito ha ritenuto il primo motivo di ricorso in appello, concernente tale statuizione del giudice di primo grado, innanzitutto, inammissibile, ponendone in evidenza la genericità. Poi, lo ha ritenuto infondato, per avere l'appellante sostanzialmente prospettato una diversa valutazione delle risultanze probatorie - rispetto a quella operata dal giudice di primo grado, peraltro, tenendo conto della consulenza - senza denuncia di omissioni di valutazione.
1.2. Nella parte esplicativa del motivo, la ricorrente sostiene che la Corte di merito avrebbe errato nel non ritenere possibile una nuova valutazione, rispetto a quella fatta dal primo giudice, e nel fondare la propria motivazione su una sentenza di primo grado poco motivata e basata su una consulenza, pure carente e criticata nel giudizio di merito.
1.3. Il motivo è inammissibile.
La Corte di appello, ha ritenuto - preliminarmente - mancante di specificità il motivo di appello in argomento. La ricorrente non chiarisce perché, invece, il motivo fosse specifico, né censura la sentenza per violazione dell'art. 342 cod. proc. civ.
2. Con il secondo motivo si deducono tutti i vizi motivazionali, in riferimento alla parte della sentenza concernente la conferma di quella di primo grado, quanto alla quantificazione del danno morale in un quarto del danno biologico.
2.1. La Corte di merito ha ritenuto inammissibile, per genericità, il secondo motivo di appello concernente la relativa statuizione della sentenza di primo grado. In particolare, ha ritenuto non contestato il criterio di liquidazione usato e non contestati gli specifici parametri di fatto utilizzati dal primo giudice,
2.2. Il ricorso nella parte esplicativa sostiene che nel motivo di appello era contestata l'applicazione del criterio di liquidazione seguito.
2.3. Anche questo motivo è inammissibile, per le stesse ragioni del motivo che precede.
3. Con il terzo motivo, si deduce la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 187 cod. proc. civ., unitamente a tutti i vizi motivazionali, e si censura quella parte della sentenza che, confermando quella di primo grado, ha rigettato la richiesta di danno conseguente alla diminuzione della capacità lavorativa specifica, per mancanza di prova della riduzione della capacità di guadagno.
3.l. La Corte di merito, pronunciandosi sulla reiterazione della richiesta di ammissione delle prove testimoniali, articolate in primo grado, ha ritenuto che i capi relativi allo spostamento di mansioni, a prescindere dalla loro natura valutativa, non comportano di per sé una riduzione di reddito, e che i capi concernenti la richiesta della B. di passaggio da tempo pieno a part-time, come necessitata dalle sue condizioni di salute, oltre ad avere carattere valutativo, erano inammissibili perché avrebbero potuto trovane fondamenta in altre motivazioni.
3.2. Nella esplicazione del motivo di ricorso, la ricorrente deduce insufficienza e contraddittorietà di motivazione.
3.1. Il motivo va rigettato.
La motivazione della Corte di merito è esente da contraddizioni e illogicità. Infatti, con ineccepibile valutazione del merito, ad essa spettante, ha, da un lato sostenuto che, quanto al cambiamento di mansioni (dal reparto non autosufficienti al reparto autosufficienti), le stesse non comportano di per sè mutamento di reddito; dall'altro che il part-time non è univocamente correlabile alle lesioni subite. Ed, infatti, non può ravvisarsi illogicità nell'ipotizzare che, in presenza di una figlia in tenera età, la scelta del tempo parziale sia stata determinata da ragioni diverse dalla ridotta possibilità di sollevare pesi.
4. Con il quinta motivo di ricorso, si deduce, nella sostanza, in considerazione della parte esplicativa del motivo, solo omessa motivazione (360 n. 5) in ondine alla disposta detrazione - da quanto spettante alla B. per le spese, in solido da ASL e R. - dell'importo di 5 milioni di lire, versato alla B. dalla Assicurazione della ASL, a definizione del processo penale.
4.1. La Corte di appello, decidendo sull'appello incidentale proposto dalla Asl in ordine alle spese, ha così motivato sul punto: «quanto all'acconto versato sulle spese, esso deve essere detratto dal dovuto». Si è in presenza di motivazione apparente e, pertanto, il motivo merita di essere accolto, con conseguente cassazione in relazione della sentenza.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito.
In effetti, la somma di £ 6.000.000, pacificamente versata a titolo di spese dall'Assicurazione della ASL alla B. in sede di definizione del procedimento penale, non deve essere considerata nell'ambito degli acconti versati alla B., al fine della detrazione da quanto dovuto alla stessa dalla R. e dalla Asl.
5. II quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., unitamente a difetti motivazionali, rispetto all'accoglimento dell'appello incidentale della Asl relativo alle spese di primo grado, resta assorbito dall'accoglimento suddetto.
6. La Corte, regolando le spese dei gradi di merito, conferma la percentuale individuata dalla Corte di appello (rifusione del 70% delle spese sostenuta dalla B. in primo e secondo grado, come quantificate da giudice di appello; rifusione del 70% delle spese della consulenza), anche in riferimento alle spese della consulenza tecnica, che seguono la stessa percentuale, attesa la parziale soccombenza dell'attrice. E' sufficiente considerare, infatti, la parziale soccombenza della B. nel giudizio di primo grado, oltre alla riduzione quantitativa delle pretese, la soccombenza della stessa B. nel giudizio di appello, se si esclude il riconoscimento che quanto ricevuto a titolo di spese per la definizione del processo penale non va detratto dalle spettanze per le spese, unita alla sostanziale prevalente soccombenza della R. e della Asl rispetto al merito della originaria pretesa.
7. Quanto alle spese processuali del giudizio di cassazione, stante la del tutto prevalente soccombenza della ricorrente, sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
accoglie il quinto motivo, dichiara assorbito il quarto, dichiara inammissibili il primo e il secondo e rigetta il terzo; cassa il relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, esclude dal calcolo degli acconti versati alla B. la somma di £ 6.000.000; liquida le spese processuali del primo e secondo grado di giudizio in conformità a quanto deciso dalla Corte di appello di Torino; compensa integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di cassazione.
18-07-2012 00:00
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