Disposizioni urgenti di protezione civile. G.U. n. 23 del 28 gennaio 2012.
Disposizioni urgenti di protezione civile. G.U. n. 23 del 28 gennaio 2012.
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2012
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3999).
Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2012.
Art. 1
1. All'articolo 3, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010, le parole:
"dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".
Art. 2
1. Al fine di consentire al Commissario delegato di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3543 del
26 settembre 2006 e successive modificazioni di accelerare le
iniziative dirette al superamento dell'emergenza, ancorche' non sia
divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, il contratto puo'
essere stipulato in deroga all'articolo 11, commi 8 e 10, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, sotto
condizione sospensiva dell'esito positivo della verifica del possesso
dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario.
L'Amministrazione procedente autorizza la consegna dei lavori in via
d'urgenza e chiede l'esecuzione anticipata del contratto non ancora
efficace, in deroga all'articolo 11, comma 12, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.
2. Le deroghe di cui al comma 1 trovano applicazione fino al 31
dicembre 2012.
Art. 3
1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso
impegno per Ie maggiori esigenze connesse ai contesti emergenziali in
atto sui territorio nazionale il personale, dirigenziale e non, in
servizio presso il Dipartimento della protezione civile che, al 31
dicembre 2011, non ha potuto fruire delle ferie maturate entro i
periodi di cui all'articolo 22, comma 11, e di cui all'articolo 42,
commi 12 e 13, dei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di
Lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri
dovra' fruirne in periodi compatibili con Ie oggettive esigenze di
servizio e comunque entro i due anni successivi.
Art. 4
1. Alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 5 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010
recante l'istituzione del fondo per la prevenzione del rischio
sismico ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
le parole: "tre rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti:
"quattro rappresentanti".
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Roma, 23 gennaio 2012
30-01-2012 00:00
Richiedi una Consulenza