Il Comune si impegna a realizzare opere di urbanizzazione primaria avendo concesso l'area con destinazione ad insediamenti industriali ad una società. Deve risarcire i danni.
Corte di Cassazione Sez. Prima Civ. - Sent. del 03.12.2012, n. 21597
Presidente Vitrone - Relatore Forte
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Pescara, con sentenza dell'11 aprile 2003 rigettava la domanda di risarcimento del danno della s.n.c. L. di C. N.& C. nei confronti del Comune di Loreto Aprutino, che le aveva concesso in superficie un'area sita in zona destinata ad insediamenti industriali inserita nel P.I.P., obbligandosi nel relativo disciplinare a realizzare l'espropriazione delle aree concesse alla società e le opere di urbanizzazione con ogni onere accessorio, non adempiendo poi a tali obblighi.
Dalla convenzione tra le parti del 4 marzo 1992 era sorto l'obbligo della società concessionaria di pagare all'ente locale la somma di L. 56.053.500 in corrispettivo degli obblighi assunti dal comune, dandosi atto dalle parti che erano state parzialmente già eseguite le opere di urbanizzazione e chiarendosi che tali erano “nella fattispecie, rete viaria, rete idrica, rete fognante (compreso l'impianto oli depurazione), rete elettrica e pubblica illuminazione (compresa cabina ENEL), rete telefonica, e gas”.
La società aveva comunque dovuto realizzare una strada di accesso al suo stabilimento e acquistare un gruppo elettrogeno, in assenza di una rete elettrica compiuta e, per tali spese da essa non dovute in ragione degli obblighi di controparte sorti dalla citata convenzione e rimasti inadempiuti oltre che per alcuni furti subiti, chiedeva la condanna dell'ente locale al risarcimento del danno, denegato in primo grado dal tribunale che aveva escluso gli inadempimenti del comune, dopo l'escussione di più testi. Su gravame della società concessionaria, la Corte d'appello di Pescara, con sentenza del 22 agosto 2005, ha esaminato la convenzione disciplinante la concessione e ritenuto che da essa risultavano chiarì gli obblighi del comune di realizzare la strada di accesso all'opificio e di consegnare l'area concessa dotata di rete elettrica, ha rilevato l'inadempimento del comune, anche sulla base delle deposizioni dei testi escussi in primo grado, riportate alle pag. 7 e 8 della sentenza d'appello, che avevano confermato la mancanza degli impianti a carico del comune che aveva imposto gli esborsi alla concessionaria.
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda rigettata in rapporto ai danni chiesti per i furti subiti dalla società, la Corte di merito ha condannato il Comune di Loreto Aprutino a pagare alla società appellante Euro 21.559,72 e la rivalutazione monetaria dalla data degli esborsi, con gli interessi legali dalla data della sentenza, ponendo a carico dell'ente locale i due terzi delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza, è stato proposto dal Comune di Loreto Aprutino ricorso di due motivi, notificato il 16 febbraio 2006 alla s.n.c. L. presso il difensore domiciliatario in appello, e la società ha resistito a tale impugnazione con controricorso notificato il 27 marzo 2006.
Motivi della decisione
1.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c. c. oltre che la insufficiente motivazione della sentenza in ordine alla interpretazione dalla stessa data della convenzione regolatrice della concessione tra le parti.
Ad avviso del ricorrente l'interpretazione della convenzione data dalla Corte di merito è stata errata, essendo corretta quella del primo giudice che aveva rigettato la domanda; infatti nella stessa convenzione si rilevava dalle parti la esistenza della strada di accesso e della rete elettrica, già realizzate nel 1985 e nel 1986, circostanza risultata non vera in base alle deposizioni dei testi escussi.
Su tale presupposto non si poteva obbligare l'ente locale a realizzare opere di urbanizzazione primaria per le quali nessun corrispettivo era stato versato dal concessionario che aveva pagato solo opere di urbanizzazione secondaria; per tale profilo la domanda risarcitoria era stata ritenuta infondata e rigettata dal tribunale.
1.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 1223 - 1227 c.c. e dell'art. 2056 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., per essere eccessiva la quantificazione del danno operata dalla Corte di merito.
Il gruppo elettrogeno acquistato dalla società è rimasto in proprietà di questa che ha anche risparmiato i costi di allaccio dell'ENEL; nei danni inoltre non doveva liquidarsi anche la spesa per il gasolio necessario a far funzionare detto gruppo elettrogeno e nessuna prova si era data dalla controparte della necessità di realizzare la strada di accesso e anche per tale profilo il risarcimento aveva liquidato danni non esistenti.
2.1. Il primo motivo di ricorso, pur lamentando violazioni degli artt. 1362 e 1363 c.c., non chiarisce come, in relazione al contenuto della convenzione tra le parti, dovesse essere escluso l'inadempimento riscontrato dalla Corte d'appello dell'ente locale e chiede solamente una nuova valutazione in sede di giudizio di legittimità delle condotte delle parti successive al contratto, per escludere che esse si configurino per il comune ricorrente come l'inadempimento affermato in sede di merito. Si tratta d'una richiesta in questa sede di una nuova valutazione dei fatti di causa e non di una diversa interpretazione della convenzione come si deduce nei ricorso, con la conseguenza che il motivo è inammissibile perché non ha ad oggetto le violazioni delle regole ermeneutiche ad opera della Corte di merito in ordine al contenuto della convenzione, come dedotto con la denuncia di violazione dalla sentenza degli artt. 1362 e 1363 c.c. Il ricorso non chiarisce come si sarebbero avute nella decisione impugnata le disapplicazioni della legge indicate all'inizio del motivo stesso (sul tema cfr. di recente, Cass. 24 gennaio 2012 n. 925 e 30 settembre 2011 n. 20057) e deve quindi per tale profilo rigettarsi, mancando le violazioni di legge con esso prospettate.
1.2. Inammissibile è invece il secondo motivo di ricorso che chiede a questa Corte di operare un'altra valutazione delle risultanze istruttorie, per giungere ad un risultato diverso da quello congruamente motivato e immune da vizi logici e giuridici dei giudici di merito sulla quantificazione dei danni (cfr. S.U. 31 marzo 2009 n. 7770, Cass. 8 marzo 2007 n. 53 5 3 e 2 3 settembre 2 011 n. 1944 3).
In rapporto alla liquidazione del risarcimento ad opera della corte d'appello, il motivo di ricorso chiede un nuovo esame nel merito della causa, precluso in questa sede. 3. in conclusione il ricorso deve essere rigettato perché infondato e i compensi da pagare ai difensori per il giudizio di cassazione ai sensi del D.M. 20 luglio 2012 n. 140, devono porsi a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo (così S.U. 25 settembre 2012 n. 17405).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il comune ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500,00, a titolo di compenso, oltre ad Euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge.
Depositata in Cancelleria il 03.12.2012
06-12-2012 20:38
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