Indennità di accompagnamento (controversie in materia di) - Legittimazione passiva dell'INPS
Indennità di accompagnamento (controversie in materia di) - Legittimazione passiva dell'INPS nelle controversie proposte dopo il 3 settembre 1998 - Sussistenza. (Legge 11 febbraio 1980, n. 18)
Ai fini della corretta individuazione del soggetto legittimato a stare in giudizio in relazione alla domanda per ottenere l'indennità di accompagnamento, occorre aver riguardo alla situazione di diritto vigente al momento della introduzione della lite; pertanto nelle controversie proposte dopo il 3 settembre 1998 (data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 112 del 1998, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali) ed aventi ad oggetto prestazioni assistenziali di tal tipo, il titolare dal lato passivo è l'INPS, in quanto ente deputato a pagare la prestazione, che va dunque citato in giudizio e nei cui confronti lo stato di invalidità va accertato incidenter tantum, essendo tale stato il presupposto logico per la erogazione del beneficio economico in parola.
Corte d'Appello di Bologna, Sez. Lavoro, Sentenza 2 luglio 2012, n. 1058
17-11-2012 15:10
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