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Sentenza

Lancia un sasso e colpisce nell'occhio la compagna che si era rifiutata di conse...
Lancia un sasso e colpisce nell'occhio la compagna che si era rifiutata di consegnargli delle fragole. I genitori sono responsabili.
Corte di Cassazione Sez. Sesta Civ. - Sent. del 23.03.2012, n. 4762
Presidente Preden - Relatore Carluccio

Ritenuto

che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 360-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
«1. I genitori (A.G. e M.F.) della minore S. convenivano in giudizio i genitori (B.R. e G.F.) del minore F., per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti dalla figlia in conseguenza del lancio di un sasso da parte di F., che aveva colpito l'occhio di S., procurandole gravi lesioni. Il Tribunale rigettava la domanda.
La Corte di appello di Catanzaro, riformando la sentenza impugnata, condannava i coniugi R. a risarcire il danno (pari a circa euro 118.000,00, oltre accessori. (Sentenza del 14 dicembre 2009).
2. Avverso la suddetta sentenza i coniugi R. e F.R., divenuto maggiorenne, propongono ricorso per cassazione con due motivi.
Gli intimati non svolgono difese.
E' applicabile ratione temporis la legge 19 giugno 2009, n. 69.
Proposta di decisione.
1. La Corre di merito ha ritenuto accertata la dinamica del fatto dedotta dagli attori, valorizzando la corrispondenza tra la testimonianza dell'unico teste oculare (il fratello della vittima) e la compatibilità delle lesioni con il lancio del sasso, ritenuta dalla consulenza tecnica integrativa di secondo grado; consulenza disposta proprio per verificarne la compatibilità con l'opposta ricostruzione dei convenuti, secondo i quali vi sarebbe stata una caduta accidentale durante il gioco.
Ha ritenuto sussistente la responsabilità dei genitori del minore, ex art. 2048 cod. civ., per mancanza della prova liberatoria. Soprattutto, ha ricavato l'inefficacia dell'educazione della specifica condotta causativa del danno.
2. I ricorrenti, rispetto ai due suddetti profili e con distinti motivi, deducono - peraltro, contestualmente, in contrasto con la giurisprudenza della Corte (Cass. 25 gennaio 2011 n. 1747) - omessa e contraddittoria motivazione.
I motivi sono inammissibili.
2.1. Peccano, innanzitutto, per genericità e difetto di autosufficienza (Cass. 30 luglio 2010, n. 17915).
Nel denunciare (primo motivo) omessa motivazione sulla circostanza che il fratello della vittima fosse l'unico teste oculare, neanche deducono che tale circostanza sia stata mai smentita o contestata.
Nel denunciare (secondo motivo l'omessa considerazione di documenti prodotti per la prova liberatoria in ordine alla educazione del minore, non li riproducono, né li indicano, ai sensi dell'art. 366 n. 6 cod. proc. Civ.
2.2. Inoltre, entrambi i motivi si sostanziano nella prospettazione di una diversa valutazione delle prove rispetto a quella ritenuta dal giudice del merito.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte, quello secondo cui «Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento dei giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove e in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sorta il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (da ultimo, Cass. 18 marzo 2011, n. 6288).
2.2.1. La Corte ha rigettato l'appello con motivazione sufficiente, completa e immune da vizi logici.
In particolare, ha radicato la valenza attribuita alla testimonianza del fratello della vittima sulla corrispondenza della dinamica con quella ritenuta, dal ctu, pienamente compatibile con i danni subiti.
Né i ricorrenti, che sostanzialmente criticano la consulenza sul punto, hanno allegato di averla criticata nel giudizio di merito, con la conseguenza che il giudice poteva limitarsi alle argomentazioni spese nella sentenza per aderire ai risultati della consulenza (Cass. 6 settembre 2007 n. 18688).
Inoltre, la Corte di merito ha fondato la mancanza della prova liberatoria in ordine alla educazione del minore sulle modalità stesse dell'incidente (il lancio volontario di un sasso contro un obiettivo umano per ottenere delle fragole), piuttosto che sulla inattendibilità dei testi. Di questi, infatti, dice prioritariamente che hanno fornito pochi elementi (presumibilmente la regolare frequenza scolastica di cui riferiscono i ricorrenti). Conseguentemente, su questo profilo, non è ravvisabile l'insufficienza di motivazione lamentata dai ricorrenti.
3. In conclusione, il ricorso è inammissibile e l'inammissibilità è correlata alla sussistenza di precedenti contorni»;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata, al Pubblico Ministero presso la Corte.

Considerato

che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione;
che i rilievi mossi dai ricorrenti. nella memoria, non sono idonei ad inficiare le argomentazioni della relazione;
che, pertanto, il ricorso - correlato alla sussistenza di precedenti conformi - deve essere dichiarato inammissibile;
che, non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Depositata in Cancelleria il 23.03.2012
Avv. Antonino Sugamele

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