Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Civilista Trapani

Sentenza

Ministero della Salute - Ordinanza 29.12.11 Ordinanza di necessita' ed urg...
Ministero della Salute - Ordinanza 29.12.11 Ordinanza di necessita' ed urgenza del Ministro della salute. Adozione di provvedimenti in materia di protesi mammarie cosiddette P.I.P.
IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art.32 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Vista la Direttiva 93/42/CEE  del  Consiglio  del  14  giugno  1993
concernente i dispositivi medici che ha come campo di applicazione  i
dispositivi medici e i relativi accessori; 
  Visto il Decreto Legislativo 24 febbraio 1997,  n.  46  "Attuazione
della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi  medici";  Vista
la  Direttiva  2003/12/CE  della  Commissione  del  3  febbraio  2003
concernente la riclassificazione degli impianti  mammari  nel  quadro
della direttiva 93/42/CEE relativa ai dispositivi medici; 
  Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di  cui
al  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196   e   successive
modificazioni; 
  Visto il Decreto Legislativo 2 dicembre 2004,  n.  304  "Attuazione
della direttiva 2003/12/CE  concernente  la  riclassificazione  delle
protesi mammarie" che  definisce  i  requisiti  della  progettazione,
realizzazione  e  commercializzazione  con  marcatura   CE,   e   che
riclassifica le protesi mammarie dalla classe  IIb  alla  classe  III
(dispositivi a piu' alto livello di rischio) al fine di  elevarne  lo
standard di qualita' e sicurezza a garanzia di un elevato livello  di
tutela della salute; 
  Vista  la  Direttiva  2007/47/CE  del  Parlamento  Europeo  e   del
Consiglio del 5 settembre 2007 che modifica la  direttiva  90/385/CEE
del Consiglio per il ravvicinamento delle  legislazioni  degli  stati
membri  relative  ai  dispositivi  medici  impiantabili  attivi,   la
direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici  e
la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi; 
  Visto il Decreto Legislativo 25 gennaio  2010,  n.  37  "Attuazione
della direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive  90/385/CEE  per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  relative  ai
dispositivi  medici  impiantabili  attivi,  93/42/CEE  concernente  i
dispositivi medici e 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato  dei
biocidi"; 
  Considerato che le protesi mammarie sono dispositivi medici e, come
tali, sono disciplinati  sul  territorio  dell'Unione  Europea  dalla
Direttiva 93/42/CEE, recepita in Italia dal  Decreto  Legislativo  24
febbraio 1997, n. 46 e successive modifiche e integrazioni; 
  Considerato che nel settore dei dispositivi medici, come  in  altri
settori del commercio, ove vige il  principio  di  "nuovo  approccio"
previsto dalla normativa europea, la commercializzazione e' libera in
quanto non e' soggetta ad alcuna autorizzazione preventiva  da  parte
dell'Autorita' competente; 
  Considerato che qualunque dispositivo medico,  purche'  marcato  CE
dal fabbricante e munito di certificato CE rilasciato, per le  classi
di rischio per le quali esso e' previsto, da un Organismo Notificato,
puo' liberamente circolare in Europa  ma  e'  soggetto  all'eventuale
controllo successivo da parte dell'Autorita' competente (sorveglianza
e vigilanza sul mercato); 
  Considerato che le attivita' di  sorveglianza  e  di  vigilanza  si
basano anche sulle segnalazioni di incidenti e/o eventi avversi,  che
coinvolgono dispositivi medici, da parte degli operatori  sanitari  e
dei fabbricanti; 
  Vista la nota del 30 marzo 2010, con la  quale  l'Agenzia  francese
responsabile per i dispositivi medici (AFSSAPS)  informava  tutte  le
competenti Autorita' europee di aver sospeso la  commercializzazione,
la distribuzione, l'esportazione  e  l'utilizzazione  degli  impianti
mammari riempiti con gel di  silicone  prodotti  dalla  Poly  Implant
Prothese (P.I.P.) e di aver disposto il richiamo dei  prodotti,  gia'
presenti sul mercato francese; 
  Considerato che tale decisione era stata assunta in seguito ad  una
ispezione presso lo stabilimento della Poly Implant Prothese (P.I.P.)
che  evidenziava  l'incremento  delle   segnalazioni   di   incidente
pervenute negli ultimi tre  anni  e  che  l'ispezione  permetteva  di
verificare che la maggior parte degli impianti prodotti a partire dal
2001 erano stati  riempiti  con  gel  di  silicone  con  composizione
differente da quella descritta nel "file tecnico"; 
  Considerato che l'Agenzia francese responsabile per  i  dispositivi
medici avviava immediatamente i test sul prodotto e  si  impegnava  a
comunicare alle Autorita'  competenti  ogni  utile  informazione  non
appena disponibile; Vista la circolare del 1°  aprile  2010,  con  la
quale il Ministero della salute invitava tutti gli operatori sanitari
interessati  a  non  utilizzare   i   dispositivi   di   cui   sopra,
eventualmente ancora disponibili, e a metterli in quarantena  nonche'
a  segnalare   eventuali   incidenti   correlati   all'utilizzo   dei
dispositivi sopra riportati; 
  Visto il parere in merito del Consiglio superiore di sanita' dell'8
giugno 2010, Sezioni II e V congiunte; 
  Vista  la  circolare  della  Direzione  generale  dei   farmaci   e
dispositivi medici del 30 giugno 2010  "DISPOSITIVO  MEDICO:  Protesi
mammaria (tutti i modelli e i numeri di lotto)", con cui si fornivano
ai soggetti interessati  indicazioni  per  la  gestione  di  pazienti
impiantate con protesi mammarie P.I.P.; 
  Preso  atto  che,  in  data  14  aprile  2011  l'Agenzia   francese
responsabile per i dispositivi medici diramava una nota con la quale,
nel formulare  raccomandazioni,  venivano,  tra  l'altro,  diffusi  i
risultati dei test complementari effettuati  sugli  impianti  mammari
prodotti dalla societa' Poly Implant Prothese  da  cui  risultava  un
maggiore livello di fragilita' di tali impianti; 
  Vista la nota con la quale, nel novembre  2011  l'Agenzia  francese
responsabile per i dispositivi medici ha segnalato un caso di linfoma
in una persona portatrice di protesi  P.I.P.,  ed  ha  richiamato  la
necessita'  di  esercitare  una  particolare  attenzione  su   questo
aspetto; 
  Vista la nota con la quale, il 15 dicembre 2011, l'Agenzia francese
responsabile  per  i  dispositivi  medici,  nel  formulare  ulteriori
raccomandazioni, ha pubblicato i dati relativi alle dichiarazioni  di
incidente in donne portatrici di protesi mammarie P.I.P.; 
  Rilevato che la Direzione  generale  dei  dispositivi  medici,  del
servizio farmaceutico, della sicurezza e delle cure, da  una  analisi
condotta  sulla  banca  dati  -  vigilanza  dei  dispositivi   medici
(attivata dal 1° gennaio 2005  e  alimentata  dalle  segnalazioni  di
incidenti e mancati  incidenti  previste  dalla  normativa  vigente),
effettuata per le segnalazioni pervenute dal 1° gennaio 2005 ad oggi,
ha segnalato, nell'arco di tempo considerato 24 rotture di protesi di
cui 1 con associato sieroma, 1 caso con "presenza di liquido citrino"
per trasudazione di gel con protesi integre, 1 caso  di  "contrattura
capsulare"; 
  Considerato che la normativa vigente in materia  di  vigilanza  non
prevede, al momento, l'obbligo di comunicazione di avvenuto  impianto
di protesi mammaria ne' di alcun altro  tipo  di  dispositivo  medico
impiantabile; 
  Tenuto conto altresi' che sia  a  livello  europeo  (Francia,  Gran
Bretagna, Danimarca) che internazionale (Canada), che  nazionale,  le
Autorita'  competenti  hanno  gia'  dal  2010  invitato  i  medici  a
contattare le proprie pazienti e a valutare  la  possibilita'  di  un
esame clinico, sottolineando  altresi'  la  necessita'  di  aspettare
istruzioni per una gestione clinica specifica  che  tenga  conto  dei
risultati dei test attualmente in corso; 
  Visto il parere espresso, in data  31  agosto  2011,  dall'Istituto
superiore di sanita'; 
  Visto  il  parere  del  Consiglio  superiore  di  sanita'   Sezioni
congiunte II e V - sessione XLVII del 22 dicembre 2011,  in  base  al
quale, ancorche' in assenza di prove di maggior cancerogenita',  sono
state evidenziate per le protesi mammarie cosiddette P.I.P.  maggiori
probabilita' di rottura e di  reazioni  infiammatorie  e  sono  state
fornite specifiche raccomandazioni alle strutture sanitarie presso le
quali siano state impiantate protesi P.I.P.; 
  Sentiti i rappresentanti tecnici delle regioni nella  riunione  del
28 dicembre 2011; 
  Acquisito il parere del Garante in materia di protezione  dei  dati
personali; 
  Ravvisata la necessita' e l'urgenza di adottare  misure  dirette  a
consentire la piena applicazione  delle  raccomandazioni  di  cui  al
citato parere del Consiglio superiore di sanita',  secondo  cui:  "le
donne che hanno subito un impianto di protesi  mammarie  P.I.P.  sono
invitate a discutere la loro situazione con il  proprio  chirurgo.  I
centri dove sono stati eseguiti  impianti  con  protesi  P.I.P.  sono
richiesti di essere parte attiva nel richiamare le pazienti che hanno
subito un impianto P.I.P. Il Servizio sanitario  nazionale  si  fara'
carico degli interventi medico/chirurgici laddove vi sia  indicazione
clinica specifica"; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le strutture ospedaliere e  ambulatoriali  pubbliche  e  private
accreditate o  comunque  autorizzate,  entro  quindici  giorni  dalla
pubblicazione della presente  ordinanza,  provvedono  a  redigere  un
elenco nominativo di tutti i casi  relativi  a  impianti  di  protesi
mammarie P.I.P. (Poly Implants Prothese),  trattati  dal  1°  gennaio
2001 alla data della presente ordinanza.  Detto  elenco  resta  nella
esclusiva disponibilita' delle strutture per finalita'  assistenziali
e di sorveglianza sanitaria. Entro il medesimo termine, le  strutture
notificano  alla  competente  azienda  unita'  sanitaria  locale   le
informazioni relative alla data dell'intervento d'impianto di protesi
mammaria P.I.P. effettuato ovvero attestano la mancata  effettuazione
di tali trattamenti. Per  la  notifica  le  strutture,  salvo  quanto
previsto dal comma 2, provvedono alla compilazione on line del modulo
reso disponibile sul sito internet del Ministero della salute, di cui
all'allegato 1 e alla trasmissione dello  stesso  all'azienda  unita'
sanitaria locale. Resta ferma la facolta' delle regioni  di  disporre
in  ordine  all'individuazione  delle   modalita'   di   trasmissione
all'autorita' regionale competente delle informazioni  relative  alla
data  dell'intervento   d'impianto   di   protesi   mammaria   P.I.P.
effettuato, avvalendosi comunque dell'allegato 1. 
  2. Le aziende ospedaliere, i policlinici universitari, gli IRCCS  e
gli ospedali classificati  notificano  direttamente  alla  competente
autorita'   regionale   le   informazioni    relative    alla    data
dell'intervento d'impianto di  protesi  mammaria  P.I.P.  effettuato,
avvalendosi dell'allegato 1. 
  3.  Le  competenti  autorita'  regionali,  entro  i  dieci   giorni
successivi al termine per  la  ricezione  delle  suddette  notifiche,
assicurano  che  i  dati  raccolti  vengano  comunicati,   via   PEC,
all'indirizzo  protesipip@postacert.sanita.it,  al  Ministero   della
salute, presso la Direzione  generale  dei  dispositivi  medici,  del
servizio farmaceutico e della sicurezza  delle  cure,  garantendo  la
tutela dell'anonimato dei dati rilevati e comunque  nel  rispetto  di
quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196.  Le
autorita' regionali utilizzano per la comunicazione  il  modulo  reso
disponibile sul sito internet  del  Ministero  della  salute  di  cui
all'allegato 2. 
  4. La competenti autorita'  regionali  verificano  l'  applicazione
delle raccomandazioni, indirizzate ai centri dove sono stati eseguiti
gli impianti con protesi P.I.P.,  di  cui  al  parere  del  Consiglio
superiore di sanita' del 22 dicembre 2011, citate in premessa e parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

        
      
                               Art. 2 
 
  1. Il Comando Carabinieri per la tutela della salute e'  incaricato
di effettuare indagini e controlli al fine di ricostruire i  passaggi
amministrativi per l'acquisizione delle protesi  mammarie  cosiddette
P.I.P., nonche' i percorsi sanitari che  hanno  preceduto  l'impianto
delle  medesime  protesi  mammarie  P.I.P.,  operando  su  tutto   il
territorio nazionale presso le strutture ospedaliere e ambulatoriali,
pubbliche e private, che,  a  partire  dal  1°  gennaio  2001,  hanno
trattato interventi chirurgici di mammoplastica di ingrandimento e di
ricostruzione totale della mammella. 

        
      
                               Art. 3 
 
  1. La presente ordinanza ha efficacia per dodici mesi  a  decorrere
dal  giorno  della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. La presente ordinanza e'  trasmessa  alla  Corte
dei conti per  la  registrazione  ed  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 dicembre 2011 
 
                                               Il Ministro: Balduzzi  

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2011 
Ufficio di controllo sugli atti  del  MIUR,  MIBAC,  Ministero  della
salute e Ministero del lavoro, registro n. 15, foglio n. 161 

Allegato 1



             
 Allegato 2 
                   CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA' 
                           SESSIONE XLVII 
 
                     Seduta del 22 dicembre 2011 
 
                  IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA' 
 
                      SEZIONI CONGIUNTE II E V 
 
  Vista la relazione della Direzione Generale dei Dispositivi Medici,
del Servizio Farmaceutico e della Sicurezza delle Cure (DGDMSFSC gia'
DGFDM) avente per oggetto: "Richiesta di parere su  protesi  mammarie
P.I.P. (Poly Implants Prosthesis)" pervenuta al  Consiglio  superiore
di sanita' (CSS) in data 2 agosto 2011; 
  Premesso che con tale relazione la  DGDMSFSC  chiede  al  Consiglio
superiore  di  sanita',  avendo  ricevuto  le  risultanze  dei   test
effettuati  dall'Agenzia  francese  AFSSAPS,  di  acquisire  ..   "il
competente parere e indicazioni in merito alla necessita' di adottare
eventuali ulteriori indicazioni in merito alla necessita' di adottare
eventuali misure di tutela della salute dei  cittadini  portatori  di
tali protesi"; 
  Vista la successiva relazione  della  suddetta  Direzione  Generale
avente ad oggetto  "Protesi  mammarie  PIP"  pervenuta  al  Consiglio
superiore di sanita' in data 20 dicembre 2011 con la quale, a seguito
del comunicato dell'Agenzia francese AFSSAPS del 15 dicembre 2011, e'
stato chiesto al predetto CSS di formulare "..il parere di competenza
e indicazioni in merito alla necessita' di adottare ulteriori  misure
di tutela della salute delle donne portatrici di tali protesi rivolte
alla eventuale rimozione chirurgica delle protesi impiantate "; 
  Vista la Direttiva 93/42/CEE  del  Consiglio  del  14  giugno  1993
concernente i dispositivi medici che ha come campo di applicazione  i
dispositivi medici e i relativi accessori; 
  Visto il Decreto Legislativo 24 febbraio 1997,  n.  46  "Attuazione
della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici"; 
  Vista la Direttiva 2003/12/CE della Commissione del 3 febbraio 2003
concernente la riclassificazione degli impianti  mammari  nel  quadro
della direttiva 93/42/CEE relativa ai dispositivi medici; 
  Visto il Decreto Legislativo 2 dicembre 2004,  n.  304  "Attuazione
della direttiva 2003/12/CE  concernente  la  riclassificazione  delle
protesi mammarie" che recepisce la Direttiva 2003/12/CE, definendo  i
requisiti della progettazione,  realizzazione  e  commercializzazione
con marcatura CE, e che riclassifica le protesi mammarie dalla classe
IIb alla classe III (dispositivi a piu' alto livello di  rischio)  al
fine di elevarne lo standard di qualita' e sicurezza a garanzia di un
elevato livello di tutela della salute; 
  Vista  la  Direttiva  2007/47/CE  del  Parlamento  Europeo  e   del
Consiglio del 5 settembre 2007 che modifica la  direttiva  90/385/CEE
del Consiglio per il ravvicinamento delle  legislazioni  degli  stati
membri  relative  ai  dispositivi  medici  impiantabili  attivi,   la
direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici  e
la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi; 
  Visto il Decreto Legislativo 25 gennaio  2010,  n.  37  "Attuazione
della direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive  90/385/CEE  per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  relative  ai
dispositivi  medici  impiantabili  attivi,  93/42/CEE  concernente  i
dispositivi medici e 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato  dei
biocidi"; 
  Visto il proprio parere espresso nella seduta dell'8 giugno 2010; 
  Considerato che: 
    • le protesi mammarie sono dispositivi medici e, come tali,  sono
disciplinati  sul  territorio  dell'Unione  Europea  dalla  Direttiva
93/42/CEE, recepita in Italia dal  Decreto  Legislativo  24  febbraio
1997, n. 46 e successive modifiche e integrazioni; 
    • nel settore dei dispositivi medici, come in altri  settori  del
commercio ove vige il principio di "nuovo approccio"  previsto  dalla
normativa europea, la commercializzazione e' libera in quanto non  e'
soggetta ad alcuna autorizzazione preventiva da parte  dell'Autorita'
competente; 
    • il dispositivo medico, purche' marcato  CE  dal  fabbricante  e
munito di certificato CE rilasciato, per le classi di rischio per  le
quali esso e' previsto, da un Organismo Notificato, puo'  liberamente
circolare in Europa ma e' soggetto all'eventuale controllo successivo
da parte dell'Autorita'  competente  (sorveglianza  e  vigilanza  sul
mercato); 
    • tali attivita' di sorveglianza e di vigilanza si  basano  anche
sulle segnalazioni di incidenti e/o eventi avversi,  che  coinvolgono
dispositivi  medici,  da  parte  degli  operatori  sanitari   e   dei
fabbricanti; 
    • la vigilanza e'  condotta  sempre  in  contraddittorio  con  il
fabbricante e, soltanto in caso di "non conformita'" non sanabili con
azioni correttive, comporta l'adozione di una misura restrittiva  del
commercio; 
  Considerato che: 
    • dall'avvio  della  loro  utilizzazione  nella  normale  pratica
clinica ad oggi, la costituzione di base delle  protesi  mammarie  e'
rimasta  sostanzialmente  quasi  invariata   dal   punto   di   vista
concettuale e la maggior parte delle  protesi  e'  costituita  da  un
involucro di elastomero di silicone che  racchiude  un  contenuto  di
natura variabile; 
    • oggi in Europa e, in assoluto,  nel  mondo,  la  sostanza  piu'
largamente  utilizzata  e'   il   gel   di   silicone   coesivo   con
caratteristiche nuove in termini di consistenza, di  resistenza  alla
diffusione extraprotesica e di mantenimento della forma; 
    • di fatto, ad oggi, non esiste una protesi ideale, giacche', per
quanto migliorate, le protesi mammarie non sono esenti  da  possibili
rischi  e  complicanze  e,  pertanto,  ogni  paziente   deve   essere
adeguatamente informato sui rischi; 
    • anche a livello comunitario, il Parlamento europeo, pur essendo
a conoscenza di  alcuni  problemi  connessi  all'impiego  di  protesi
mammarie, nella  Comunicazione  del  25  gennaio  2007  non  riteneva
necessaria l'imposizione di  alcuna  moratoria  mentre  irrigidiva  i
criteri  di  valutazione,  raccomandava  che   i   pazienti   fossero
adeguatamente informati e invitava  gli  Stati  membri  a  provvedere
all'istituzione di registri nazionali; 
  Evidenziato che: 
    •  le  segnalazioni  degli  incidenti  e  delle  alterazioni  dei
dispositivi medici sono regolate dall'art. 9 del Decreto  Legislativo
46/97, cosi' come  modificato  dal  D.lvo  37/2010;  in  particolare,
l'articolo  sopra  menzionato  prevede  che  gli  operatori  sanitari
pubblici e privati debbano comunicare i dati relativi agli  incidenti
e agli eventi avversi che hanno coinvolto un dispositivo medico; 
    • tale adempimento, presente nella  normativa  italiana,  non  e'
previsto come obbligatorio nella Direttiva che da',  pero',  facolta'
agli  Stati  membri  di  introdurlo  con  la   norma   nazionale   di
recepimento; 
    • secondo quanto previsto dai commi  8  e  9  dell'art.  9  sopra
richiamato,  la  DGDMSFSC,  in  qualita'  di  Autorita'   competente,
classifica e valuta, in particolare, i dati sugli incidenti che hanno
riguardato disfunzioni e deterioramento delle caratteristiche o delle
prestazioni di un dispositivo medico e che possono  causare  o  hanno
causato la morte o un grave peggioramento dello stato di  salute  del
paziente o di un utilizzatore; 
  Premesso che: 
    • con nota del 30 marzo 2010, l'Agenzia francese responsabile per
i  dispositivi  medici  (AFSSAPS)  informava  tutte   le   competenti
Autorita'  europee  di  aver  sospeso  la   commercializzazione,   la
distribuzione,  l'esportazione  e  l'utilizzazione   degli   impianti
mammari riempiti con gel di  silicone  prodotti  dalla  Poly  Implant
Prothese (P.I.P.) e di aver disposto il richiamo  dei  prodotti  gia'
presenti sul mercato francese; 
    • tale decisione era stata assunta in seguito  ad  una  ispezione
presso lo stabilimento della ditta PIP che  evidenziava  l'incremento
delle segnalazioni di incidente pervenute negli ultimi tre anni; 
    • l'ispezione permetteva di verificare che la maggior parte degli
impianti prodotti a partire dal 2001 erano stati riempiti con gel  di
silicone con composizione differente da quella  descritta  nel  "file
tecnico"; 
    • l'AFSSAPS avviava immediatamente  i  test  sul  prodotto  e  si
impegnava  a  comunicare  alle  Autorita'   competenti   ogni   utile
informazione non appena disponibile; 
    • a seguito della notifica, anche la competente Autorita' inglese
disponeva la sospensione dell'utilizzazione e la messa in  quarantena
dei prodotti non ancora impiantati; 
    • in data 1° aprile 2010 la competente Autorita' italiana (DGFDM)
diramava una circolare con cui  si  invitavano  tutti  gli  operatori
sanitari interessati a non utilizzare i  dispositivi  di  cui  sopra,
eventualmente ancora disponibili, e a metterli in quarantena  nonche'
a  segnalare   eventuali   incidenti   correlati   all'utilizzo   dei
dispositivi sopra riportati; 
    • con la medesima circolare si chiedeva  al  Comando  Carabinieri
per la Tutela della Salute  -  NAS  di  verificare  la  presenza  sul
territorio  nazionale  del  prodotto  e  a  volerne   predispone   il
sequestro; 
    • l'AFSSAPS, successivamente alla comunicazione del 30 marzo: 
      - forniva un elenco di  ditte  distributrici  italiane  cui  la
ditta PIP aveva fornito direttamente le protesi da essa prodotte; 
      -   si   riservava   di   trasmettere    eventuali    ulteriori
comunicazioni, anche in relazione alla eventuale  necessita'  di  una
specifica gestione clinica delle pazienti portatrici delle protesi in
argomento; 
      - forniva alcune ulteriori informazioni circa la frequenza e la
tipologia degli incidenti verificatisi in Francia; dalle segnalazioni
si  evincerebbe  un  aumento  delle  rotture  con  "granuloma"   come
complicazione clinica riferita; 
    • in data 8 giugno  2010  il  CSS,  Sezioni  II  e  V  congiunte,
esprimeva un parere nel merito, con il quale 
  riteneva necessario 
      - "che vengano sensibilizzati i  medici  che  hanno  impiantato
alle proprie pazienti protesi PIP, perche' contattino le  pazienti  e
le sottopongano ad un follow-up ravvicinato, al fine di diagnosticare
precocemente  eventuali  rotture  che  potrebbero  manifestarsi   con
frequenza piu' elevata rispetto ai  dispositivi  protesici  di  altri
produttori; 
      -  che  i  controlli  vengano   effettuati   attraverso   esami
ecografici in quanto ritenuti i piu' idonei e i piu' economici  e  in
grado di consentire uno screening abbastanza accurato  di  un'elevata
percentuale, se non di quasi tutte, le complicanze; 
      - che si invitino le pazienti, anche attraverso  opportune  vie
di divulgazione, a contattare il medico  o  la  struttura  presso  la
quale erano state impiantate le protesi per verificare se  si  tratti
di protesi PIP, qualora le stesse pazienti non ne siano a conoscenza; 
      - che si invitino le pazienti, anche attraverso  opportune  vie
di divulgazione, ad eseguire i routinari controlli post-impianto  per
tutti i tipi di protesi; 
      - che si evitino, al momento, procedure  piu'  complesse  o  si
adottino provvedimenti piu' drastici"; 
  riteneva utile 
      -  "che  si  avviino  accertamenti  sulle  caratteristiche  del
materiale protesico sequestrato in Italia onde disporre  di  dati  da
integrare  con  quelli  che  perverranno  dalle  Autorita'  francesi,
relativi  soprattutto  al  rischio  di  tossicita',  mutagenicita'  o
altro"; 
  auspicava 
      - "la  rapida  definizione  dell'iter,  gia'  avviato,  per  la
creazione di un Registro Nazionale di tutti  gli  impianti  protesici
attraverso il quale sia possibile risalire alla struttura  presso  la
quale e' avvenuto l'intervento, al chirurgo che lo ha eseguito ed  ai
pazienti che vi si sono  sottoposti,  ferma  restando  l'esigenza  di
tutela dei dati personali raccolti"; 
  si riservava 
      - "di riesaminare la problematica nel  caso  in  cui  ulteriori
controlli facessero  emergere  rischi  al  momento  non  ipotizzabili
(tossicita',  rotture  generalizzate,  etc)  e  si  determinasse   la
necessita'  di  promuovere  una  eventuale  campagna  di  richiamo  e
sostituzione delle protesi impiantate"; 
    • in data 30 giugno 2010, la DGFDM, a seguito del parere del CSS,
diramava una  nuova  circolare  con  cui  si  fornivano  ai  soggetti
interessati indicazioni per la gestione di  pazienti  impiantate  con
protesi mammarie PIP; 
  Preso atto che, in data 14 aprile 2011 1'AFSSAPS diramava una  nota
con la quale, nel formulare raccomandazioni, venivano,  tra  l'altro,
diffusi i risultati dei test complementari effettuati sugli  impianti
mammari  prodotti  dalla  societa'  Poly  Implant  Prothese  da   cui
risultava che: 
    • una prima serie di test aveva mostrato: 
      - una importante eterogeneita' nella qualita' delle protesi per
cui non tutte hanno uno stesso livello di fragilita'; 
      - il gel PIP ha un potere irritante che non  si  riscontra  nel
gel di silicone delle altre protesi; 
    • i risultati negativi dei due test in vitro e  i  risultati  non
conclusivi dei test in vivo non permettevano  di  trarre  conclusioni
certe in merito all'eventualita' di un effetto genotossico; 
  Tenuto conto che 
    • nel gennaio 2011, la Food  and  Drug  Administration  (FDA)  ha
segnalato 60 casi di linfoma anaplastico a grandi  cellule  in  donne
portatrici  di  protesi  mammarie  (di  tutti  i  tipi),  di  cui  34
localizzati nella mammella; considerando che negli Stati  Uniti,  fra
il 1998 e il 2009, circa 4 milioni di donne sono state impiantate con
protesi mammarie la FDA ha stimato che  negli  USA  la  frequenza  di
linfoma anaplastico a grandi cellule sia  piu'  elevata  nelle  donne
portatrici di impianti mammari rispetto  alla  popolazione  generale;
tuttavia, considerando l'estrema  rarita'  del  linfoma,  la  FDA  ha
ritenuto che la sicurezza dei prodotti non fosse in discussione; 
    • nel giugno 2011, la FDA, dopo  una  review  dei  casi  e  della
letteratura, ha ritenuto che le donne impiantate  con  tale  tipo  di
protesi non presentano un aumentato rischio di sviluppare cancro  del
seno; 
    • nel novembre 2011, 1'AFSSAPS ha segnalato un caso di  morte  di
una paziente  portatrice  di  protesi  PIP  a  causa  di  un  linfoma
anaplastico a grandi  cellule  ed  ha  richiamato  la  necessita'  di
esercitare una particolare attenzione su  questo  aspetto,  anche  in
ragione del fatto che  in  Francia  circa  30.000  donne  sono  state
impiantate con protesi PIP; 
    • nel dicembre 2011, 1'AFSSAPS ha segnalato  l'insorgenza  di  un
adenocarcinoma in una donna portatrice di protesi mammarie PIP e, pur
escludendo l'effetto genotossico e mutageno sul DNA del gel PIP,  non
ha escluso che il gel possa avere effetti tossici a lungo termine; 
    •  il  15  dicembre  2011,  1'AFSSAPS,  nel  formulare  ulteriori
raccomandazioni,  ha  pubblicato  i  seguenti  dati   relativi   alle
dichiarazioni di incidente in donne portatrici  di  protesi  mammarie
PIP di seguito riportati: 
      - rottura dell'impianto: 1051 
      - reazioni infiammatorie: 386 
      - espianti preventivi: 523 
      - linfoma anaplastico: 1 
      - adenocarcinoma mammario: 5 
      - altri linfomi extramammari: 1 
      - altri tumori maligni 1 
  Rilevato che, in risposta alle  richieste  formulate  dall'apposito
Gruppo  di  lavoro  costituito  nell'ambito  delle  Sezioni  II  e  V
congiunte del CSS, la DGDMSFSC, da una analisi condotta  sulla  banca
dati - vigilanza dei dispositivi medici (attivata dal 1° gennaio 2005
e alimentata dalle segnalazioni  di  incidenti  e  mancati  incidenti
previste dalla normativa vigente),  effettuata  per  le  segnalazioni
pervenute dal 1 gennaio 2005 ad oggi, ha segnalato: 
    • nell'arco di tempo considerato 24 rotture di protesi di  cui  1
con associato sieroma; 
    • 1 caso con "presenza di liquido citrino"  per  trasudazione  di
gel con protesi integre; 
    • 1 caso di "contrattura capsulare"; 
    • che la normativa vigente in materia di vigilanza  non  prevede,
al momento,  l'obbligo  di  comunicazione  di  avvenuto  impianto  di
protesi mammaria ne'  di  alcun  altro  tipo  di  dispositivo  medico
impiantabile; 
  Tenuto conto che 
    • la durata media delle protesi,  calcolata  dalla  DGDMSFSC  nel
2010, e riferibile solo al 46% degli incidenti segnalati, e' 6 anni e
4 mesi; 
    • i  casi  di  contrattura  capsulare,  secondo  la  letteratura,
possono essere correlati sia ad una  maggiore  suscettibilita'  della
singola paziente al non-self che all'utilizzo di un  impianto  troppo
grande in presenza di una ridotta compliance; 
    • entrambi i tipi di incidente sopra menzionati sono descritti in
letteratura come attesi e prevedibili, e vengono riportati anche come
possibili sulle istruzioni per l'uso che accompagnano i prodotti; 
    • le segnalazioni pervenute, in linea  generale,  possono  essere
ritenute in numero limitato se raffrontate al  numero  di  interventi
effettuati per anno in Italia (stime effettuate  dall'esame  dei  LEA
per mastoplastica additiva); 
    • la situazione italiana appare sovrapponibile a quella di  altri
Paesi europei; 
  Tenuto conto altresi' che: 
    • sia a livello europeo (Francia, Gran Bretagna,  Danimarca)  che
internazionale (Canada), che nazionale, le Autorita' competenti hanno
gia' dal 2010 invitato i medici a contattare le proprie pazienti e  a
valutare la possibilita' di un esame clinico, sottolineando  altresi'
la necessita'  di  aspettare  istruzioni  per  una  gestione  clinica
specifica che tenga conto  dei  risultati  dei  test  attualmente  in
corso; 
  Visto il parere espresso, in data  31  agosto  2011,  dall'Istituto
superiore di sanita'; 
  Sentito il Prof. Dammacco, relatore per il Gruppo di lavoro ad  hoc
istituito; 
 
                     ESPRIME IL SEGUENTE PARERE 
 
  Secondo le indagini condotte dalle Autorita' francesi,  le  protesi
mammarie  cosiddette  PIP  sono  composte  da   materiale   che   non
corrisponde agli standard internazionali.  Tali  protesi  sono  state
ritirate dal commercio in Italia dal 1° aprile 2010. 
  Per le protesi  PIP  non  esistono  prove  di  maggior  rischio  di
cancerogenicita' ma sono state evidenziate maggiori  probabilita'  di
rottura e di reazioni infiammatorie. 
  Pertanto, le donne che hanno subito un impianto di protesi mammarie
PIP sono invitate a discutere  la  loro  situazione  con  il  proprio
chirurgo. 
  I centri dove sono stati eseguiti impianti  con  protesi  PIP  sono
richiesti di essere parte attiva nel richiamare le pazienti che hanno
subito un impianto PIP. 
  Il SSN si fara' carico degli interventi  medico/chirurgici  laddove
vi sia indicazione clinica specifica. 
 
    

   IL DIRETTORE GENERALE DGOCTS    IL PRESIDENTE DEL C.S.S.
     (f.to Giuseppe Viggiano)        (f.to Enrico Garaci)
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza