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Sentenza

Morte di una casalinga. Il danno morale può essere provato con presunzioni ed è ...
Morte di una casalinga. Il danno morale può essere provato con presunzioni ed è svincolato dal danno biologico.
L'entità del risarcimento deve essere personalizzata e commisurata alla perdita del rapporto affettivo. È, quindi, errata - si legge in sentenza - la liquidazione "in misura pari a una frazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico perché tale criterio non rende evidente e controllabile l'iter logico attraverso cui il giudice di merito è pervenuto alla relativa quantificazione, né permette di stabilire se e come abbia tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo".

I congiunti della vittima di un illecito (non solo in caso di morte, ma anche in caso di gravi lesioni personali) hanno quindi il diritto di chiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali come diritto proprio e personale; non quale mero effetto riflesso del danno subito dalla vittima: "In caso di morte di una casalinga i congiunti conviventi hanno diritto al risarcimento del danno subito per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura e assistenza dalla stessa fornita, le quali, benché non produttive di reddito, sono valutabili economicamente, o facendo riferimento al criterio del triplo della pensione sociale o ponendo riguardo al reddito di una collaboratrice familiare (con gli opportuni adattamenti per la maggiore ampiezza di compiti esercitati dalla casalinga)".
Avv. Antonino Sugamele

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