Opposizione all'esecuzione. Impugnazione. Societa'.
Cass. civ., Sez. III, 20 marzo 2012, n. 4380
In ragione di quanto disposto dall'art. 616 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 14, L. n. 52 del 2006, non sono impugnabili in appello, ma solo con ricorso per Cassazione le sentenze conclusive dei giudizi di opposizione all'esecuzione in primo grado, pubblicate tra il 1 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009. Al fine di individuare il regime di impugnazione applicabile ad una determinata sentenza non rileva la data di introduzione del giudizio che con quella sentenza si è concluso, bensì unicamente la data di pubblicazione della pronuncia da sottoporre ad impugnazione.
La mancanza di prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare, non richiesta dalla legge ai fini della sua validità, non impedisce al Giudice del merito di procedere ad un accertamento in ordine alla esistenza di una struttura societaria con il ricorso di altri elementi con ogni mezzo di prova previsto dall'ordinamento, ivi comprese le presunzioni semplici. In merito ai rapporti tra i soci deve, peraltro, ritenersi necessaria una rigorosa valutazione del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di un'attività di natura imprenditoriale, laddove la responsabilità solidale sorge, ai sensi dell'art. 2297 c.c., con la esteriorizzazione del vincolo sociale, e dunque con la idoneità della condotta complessiva di taluno dei soci ad ingenerare all'esterno il ragionevole affidamento circa la esistenza della società.
23-03-2012 00:00
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