ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - Disciplina dei magistrati - procedimento.
Cassazione civile sez. un. 20 settembre 2012 Numero: n. 15832
C.S. C. Min. giust. e altro
Testo
La esplicita previsione dell'obbligo di declaratoria di una causa di non punibilità - ivi comprese, tra queste, la dichiarazione di estinzione del reato - in ogni stato e grado del processo impone di ritenere tale disposizione applicabile anche nell'ambito del procedimento disciplinare, in forza del rinvio contenuto negli artt. 16, comma 2, e 18, comma 4, del d.lgs. n. 109 del 2006, relativi, rispettivamente, alle "indagini nei procedimento disciplinare - potere di archiviazione" e alla "discussione nel giudizio disciplinare". Ne consegue che anche nel giudizio disciplinare, ove sussista una causa che non consenta la prosecuzione del procedimento, in particolare ai sensi dell'art. 15, comma 1-bis, del d.lgs. n. 109 del 2006, la Sezione disciplinare può pervenire ad una assoluzione sul merito della incolpazione se emerge in modo evidente dagli atti che il fatto non sussiste o che l'incolpato non lo ha commesso.
02-10-2012 12:53
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