Revocatoria fallimentare. Legittimazione a stare in giudizio: e' del curatore.
Corte di Cassazione Sez. Prima Civ. - Sent. del 18.05.2012, n. 7919
Presidente Vitrone - Relatore Didone
Ritenuto in fatto e in diritto
1. Il 22.1.2001 G.L. concordò con la moglie R.M.P. , in sede di separazione consensuale omologata, che avrebbe intestato ai figli, B. e G. , la sua quota di proprietà della casa familiare e il 10.7.2001 trasferì la quota predetta.
Il 29.1.2001 il Tribunale di Genova dichiarò il fallimento della s.a.s. “B.” e del socio accomandatario G.L.
Il curatore del fallimento della società e del socio promosse azione revocatoria nei confronti del fallito e dei figli beneficiari dell'atto di alienazione, il Tribunale di Genova, con sentenza del 15.2.2008 accolse la domanda e la Corte di appello, con sentenza del 13.9.2010 - dichiarato inammissibile l'intervento spiegato in sede di gravame dalla moglie del fallito - confermò la decisione di primo grado, salvo in punto regolamento delle spese. Contro la sentenza della corte territoriale G.L. , G.B. e G.G. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi illustrati con memoria depositata nei termini di cui all'art. 378 c.p.c.
Resiste con controricorso il curatore del fallimento della società e del socio accomandatario, il quale ha depositato memoria nei termini di cui all'art. 378 c.p.c.
2.1.- Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 66 l. fall., e vizio di motivazione lamentando il rigetto dell'eccezione di incompetenza.
Il motivo è infondato perché correttamente la corte di merito ha escluso che la ripartizione degli affari tra sezioni dello stesso tribunale involga una questione di competenza (Il giudizio di revocatoria fallimentare, appartiene alla competenza funzionale, ai sensi dell'art. 2 4 legge fall., del tribunale che ha dichiarato il fallimento, senza che la decisione sia inficiata da nullità, ove emessa da giudice monocratico non componente altresì la sezione fallimentare, essendo invero, quest'ultima, mera espressione dell'organizzazione interna del tribunale e non già essa stessa autonomo ufficio, munito di propria competenza: Sez. 1, Sentenza n. 7579 del 01/04/2011).
2.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 43 l. fall., e vizio di motivazione. Deducono che erroneamente è stata ritenuta sussistente la legittimazione del fallito in proprio in quanto socio accomandatario perché ai sensi dell'art. 43 l. fall., il curatore subentra in tutti i rapporti di diritto patrimoniale del fallito il quale perde la legittimazione a stare in giudizio.
Il motivo è inammissibile per carenza di interesse quanto a G.B. e G.G. , mentre è fondato in relazione a G.L. , dichiarato fallito. Infatti, le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 29420 del 2008) hanno chiarito che “subentrando nell'azione revocatoria in precedenza intrapresa dal singolo creditore, il curatore assume ovviamente la posizione dell'attore, restando l'interesse del singolo creditore assorbito in quello della massa dei creditori per conto della quale sta ora in causa il curatore medesimo; il quale, viceversa, non subentra altresì nella posizione del debitore fallito, ancorché quest'ultimo fosse anch'egli parte del giudizio nella fase anteriore al fallimento. La necessità della partecipazione anche del debitore al giudizio promosso dal creditore contro il terzo per la revoca di un atto di disposizione compiuto dal debitore medesimo viene infatti meno, una volta dichiarato il fallimento, in conseguenza degli effetti propri della procedura concorsuale, per le medesime ragioni che escludono la partecipazione del fallito ai giudizi promossi dal curatore nell'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare”.
Talché la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio limitatamente alle pronunce emesse nei confronti di G.L. .
2.3.- Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e. e, 112, 115, 116 e 244 c.p.c. e relativo vizio di motivazione in ordine alla mancata ammissione delle prove richieste. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza non essendo state trascritte in ricorso le istanze istruttorie non accolte, con la specifica indicazione dei capitoli formulati.
2.4.- Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 c.c., 66 e 67 l. fall., e relativo vizio di motivazione. Deducono l'insussistenza dei presupposti per la revoca perché nell'anno 2001 non vi era situazione debitoria tale da far presagire il fallimento, il bene era di proprietà personale del socio e non era aggredibile dai creditori della società, l'atto dispositivo era attuativo dell'accordo del 2001, mancava la scientia damni. Barbara non si è mai interessata alla gestione e il fallito non era più convivente con i figli.
Il motivo - là dove non è inammissibile perché versato in fatto, di cui si pretende una diversa ricostruzione rispetto a quella fatta propria dal giudice del merito - è infondato perché la corte di merito ha correttamente tratto la prova della scientia damni da presunzioni (rapporto di parentela, qualità di socio rivestita da B. , convivenza delle parti; cfr. Sez. 3, n. 29869/2008), ha accertato la preesistenza dei crediti ammessi al passivo rispetto all'atto revocato e la dannosità di questo. Invero, ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (”eventus damni”), è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito e il credito dei creditori sociali ammesso al passivo della società si intende dichiarato anche nel passivo del socio illimitatamente responsabile.
Il ricorso deve essere rigettato. Le spese - liquidate in dispositivo - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto da G.B. e G.G. e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori come per legge;
accoglie il secondo motivo del ricorso proposto da G.L. , cassa senza rinvio ex art. 382 c.p.c. la sentenza impugnata limitatamente alle pronunce emesse nei confronti del fallito e compensa le spese nei rapporti tra quest'ultimo e la curatela fallimentare.
Depositata in Cancelleria il 18.05.2012
22-05-2012 00:00
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