Solo se interdetto non può sposarsi. Il matrimonio tra un ultraottantenne e una cinquantenne può celebrarsi in mancanza di interdizione.
Tribunale di Varese
Ufficio Volontaria Giurisprudenza
Decreto 9 luglio 2012
(Pres. Buffone, est. Bonomi)
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 5 luglio 2012, la Procura della Repubblica di Varese, in persona del Sostituto Procuratore, presenta, ex art. 102, comma V, c.c., opposizione alle pubblicazioni matrimoniali promosse da F e M, a seguito dell'esposto presentato da …, figlio del nubendo. F, nato il ..1928 vorrebbe celebrare matrimonio con M nata a .. il … 1955. La data di celebrazione del matrimonio è fissata per il 10 luglio 2012; il nubendo è residente in … … ma le pubblicazioni sono state eseguite presso il Comune di …, con consequenziale competenza di questo Ufficio ex art. 103 c.c. L'atto di opposizione non ha più effetti sospensivi del matrimonio (essendo stato abrogato, dall'art. 110 comma III d.P.R. 396/2000, l'art. 104 comma I c.c.) e va delibato, sentite le parti.
Giova premettere che l'eventuale istituzione di una amministrazione di sostegno (ex art. 404 c.c.), in favore del nubendo, non comporterebbe, come conseguenza naturale, l'incapacità del F a contrarre matrimonio posto che l'unica limitazione alla capacità di contrarre matrimonio, posta dal Codice a tutela dei soggetti vulnerabili, è quella di cui all'art. 85 c.c. per l'interdetto per infermità di mente. In quel caso, peraltro, è la Legge stessa che, in pendenza della misura interdittiva, consente la sospensione della celebrazione del matrimonio (art. 85, comma II, c.c.).
La norma di cui all'art. 85 c.c. non è estensibile al beneficiario dell'amministrazione di sostegno e il decreto istitutivo della misura di protezione non può contenere limitazioni alla capacità di contrarre matrimonio (v. già, Trib. Varese, Uff. Vol. Giur., decreto 6 ottobre 2009 in Famiglia e Minori, 2009, 10, 58; Giur. Italiana, 2010, IV, 846): il diritto di sposarsi, infatti, configura un diritto fondamentale della persona riconosciuto sia a livello costituzionale (dall'art. 2 Cost.), sia a livello sovranazionale (artt. 12 e 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, artt. 8 e 12 CEDU e ora all'artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata a Nizza il 7-12-2000).
Ciò detto, l'opposizione al matrimonio, promossa dal Pubblico Ministero, può fondarsi sullo stato di “infermità di mente di uno dei nubendi in quanto a causa dell'età non possa essere promossa l'interdizione”. L'unica causa, legata all'età, che impedisce la promozione del giudizio di interdizione è quella del minore emancipato che non abbia compiuto il diciassettesimo anno di età (infatti, per il minore, nell'ultimo anno di età, può essere richiesta la misura interdittiva). Pertanto, fuori dai casi in cui l'età esclude il giudizio di interdizione, la misura di protezione, contro il matrimonio contratto dall'infermo di mente, è la richiesta di misura interdittiva accompagnata dalla istanza ex art. 85 comma II c.c. per la sospensione della celebrazione del matrimonio.
Ve ne è conferma nell'art. 120 del codice civile il quale ammette che il matrimonio celebrato da chi “quantunque non interdetto fosse in stato di incapacità di intendere e di volere per qualunque causa anche transitoria al momento della celebrazione può essere impugnato soltanto dal coniuge incapace”. Ne segue, quale corollario, che deve essere escluso “che l'infermità mentale di una delle parti, che non sia stata interdetta, possa costituire causa di opposizione” (cfr. in questi termini, uno dei pochi precedenti giudiziari editi: Corte Appello Milano, 12 giugno 1953 in Foro Padano, 1953, II). Questa interpretazione risulta seguita da altri arresti giudiziari (v. Trib. Torre Annunziata, 25 febbraio 2003) i quali hanno reputato ammissible come motivo di opposizione al matrimonio solo le cause “che costituiscono motivo di impedimento del medesimo, con esclusione quindi dell'incapacità naturale”. Il coordinamento del suddetto principio, con l'ultimo comma dell'art. 102 c.c., è evidente: la regola generale sarebbe l'esclusione della facoltà di opposizione per la incapacità naturale e l'eccezione sarebbe, per il solo caso del P.M., la sua ammissbilità ma, come già detto, per la fattispecie del minore di 17 anni. In altri termini, si deve ritenere che in tanto si possa proporre opposizione al matrimonio da parte di soggetti terzi in quanto vi siano delle cause ostative che legittimerebbero tali soggetti all'impugnativa del matrimonio per nullità, nel caso in cui tale matrimonio fosse poi effettivamente celebrato (come nei casi di cui agli artt. 84, 86, 87, 88, 89 c.c. in forza del disposto degli artt. 118 e 199 c.c.); mentre appare incongruo estendere il potere di impedire preventivamente il matrimonio a soggetti e a casi che non legittimerebbero la richesta di declaratoria di invalidità del medesimo matrimonio, qualora celebrato, come appunto nel caso di incapacità naturale: cfr. art. 120 c.c., che in tal caso prevede infatti – come già detto - la sola impugnazione del matrimonio su richiesta di uno dei coniugi, escludendo finanche il Pubblico Ministero).
Da ultimo, non possono essere omesse alcune considerazioni nel merito. Non sono emersi affatto, invero, i presupposti costitutivi della incapacità naturale impeditiva del matrimonio ovvero: 1) lo stato di infermità tale da rappresentare una patologia qualificabile come infermità di mente (v. DSM – IV – TR; Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali); 2) l'incidenza della suddetta patologia sulla capacità del malato di autodeterminazione verso un atto che non ha contenuto patrimoniale (il matrimonio). Durante l'audizione F ha risposto alle domande con precisione, sempre con connessione logica, arricchendo ogni dialogo con ricchezza di dettagli; è apparso orientato nel tempo e nello spazio e non ha presentato disorientamento spazio/temporale o afasia. E' risultato autonomo, indipendente. In altri termini, prescindendo da una eventuale influenza esterna (indebita o meno) circa il suo volere, all'esito dell'udienza è risultato (o quanto meno apparso) essere capace di intendere e volere il matrimonio fissato con la compagna.
P.Q.M.
Letti e applicati gli artt. 102 cod. civ., 59, 60 d.P.R. 396/2000.
RIGETTA il ricorso.
SI COMUNICHI alle parti ed all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato.
05-09-2012 14:03
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