Sulla remunerazione per la partecipazione alle scuole di specializzazione facoltà di medicina. Rivalutazione Istat.
Cass. civ., Sez. lav., 29 ottobre 2012, n. 18562
La remunerazione per la partecipazione alle scuole di specializzazione afferenti alle facoltà di medicina da parte ed a favore degli specializzandi, rivalutabile in relazione alla variazione del costo della vita, è rimasta bloccata per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992 in forza dell'art. 7, comma quinto, D.L. n. 384 del 1992, nonché per i trienni 1994/1996 e 2000/2002 in forza dell'art. 3, comma 36, della legge n. 537 del 1993 e dell'art. 22 della legge n. 488 del 1999. La rivalutazione della remunerazione in conseguenza di nuovi accordi sindacali, anch'essa bloccata fino al 31.12.1993 dall'art. 7, comma primo, D.L. n. 384 del 1992, non era tale successivamente alla menzionata data, per cui in relazione a siffatta componente retributiva il blocco non poteva ritenersi esteso agli incrementi contrattuali-sindacali successivi al 31.12.1993. Alla luce di quanto innanzi, si rivela, pertanto, illegittima la sentenza del Giudice di merito che ritenga applicabile il blocco senza distinzione tra il periodo 1992/1993, per il quale era in vigore, dal successivo periodo 1994/2002, per il quale era cessato, in tal modo omettendo ogni valutazione sulla rideterminazione delle borse di studio in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dai rinnovi dei contratti collettivi per i medici dipendenti dal servizio sanitario nazionale.
06-11-2012 09:13
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