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Lavoro. Sospensione del rapporto di lavoro. Malattia. Congedi per cure e malatti...
Lavoro. Sospensione del rapporto di lavoro. Malattia. Congedi per cure e malattie, l’indennità è a carico del datore.
Il Ministero del Lavoro, con l'interpello n. 10/2013, ha spiegato che, in virtù del principio per cui l'indennità per congedo per cure va calcolata secondo il regime economico delle assenze per malattia, il meccanismo del computo deve essere sostenuto dal datore di lavoro e non dall'Istituto previdenziale. 
Indennità a carico del datore di lavoro o dlel'inps?
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato istanza di interpello per conoscere la corretta interpretazione dell'art. 7, D.Lgs. n. 119/2011, concernente la disciplina del congedo per cure riconosciuto in favore dei lavoratori mutilati ed invalidi civili.
Si chiede, nello specifico, se l'indennità prevista in ipotesi di fruizione dei congedi in questione debba essere posta a carico del datore di lavoro oppure dell'INPS, in quanto computata secondo il regime...
Il meccanismo del computo

Il meccanismo del computo dell'indennità deve essere sostenuto dal datore. Durante i giorni di congedo il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia.
In virtù dell'orientamento giurisprudenziale, l'indennità per congedo per cure va calcolata secondo il regime economico delle assenze per malattia, afferisce esclusivamente al meccanismo del computo dell'indennità, la quale...
Avv. Antonino Sugamele

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