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Lavoro. Sospensione del rapporto di lavoro. Malattia. L’obbligo di denuncia dell...
Lavoro. Sospensione del rapporto di lavoro. Malattia. L’obbligo di denuncia delle malattie professionali
Con la nota n. 2290 del 5 marzo 2013, l'INAIL ha risposto a delle richieste di parere circa l'obbligo di denuncia, da parte del datore di lavoro, delle malattie manifestatesi dopo la cessazione dell'azienda o dopo il decorso del periodo massimo di conservazione dei libri aziendali. Se non è possibile effettuare la denuncia dell'evento lesivo, l'omissione non può essere sanzionata, ma se l'azienda non risponde alla richiesta dell'Istituto la sanzione scatta ugualmente
L'obbligo di denuncia
L'art. 53, d.P.R. n. 1124/1965, testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, impone al datore di lavoro di denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, comunicandoli entro due giorni da quello in cui ne ha avuto notizia. Con le stesse modalità il datore deve trasmettere la denuncia delle malattie...
Le sanzioni

Ma tali obblighi non sono né assoluti né illimitati, deve esserci la concreta possibilità di adempimento, visto anche che in generale le sanzioni possono essere irrogate solo a fronte di un comportamento colpevole, che in ogni caso può essere escluso per causa di forza maggiore.
Nessuna sanzione se si giustifica l'omessa denuncia con il decorso del tempo. Quindi, l'impossibilità di reperire la documentazione per il lungo lasso di tempo trascorso,...
Avv. Antonino Sugamele

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