A fronte della contestazione del credito non è applicabile lo speciale procedimento abbreviato di cui al L. n. 794 del 1942, artt. 28, 29 e 30, (così come il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 68), che l'avvocato può promuovere per ottenere dal suo cliente il pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari relativi all'attività professionale prestata.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo - Presidente -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -
Dott. MANNA Felice - Consigliere -
Dott. CARRATO Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 28206/06) proposto da:
AVV. C.G., rappresentato e difeso da se stesso ai
sensi dell'art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliato presso lo
studio dell'Avv. Andrea Mancini, in Roma, Viale delle Milizie, n. 38;
- ricorrente -
contro
P.M.G. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e
difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso,
dall'Avv. MARCHETTI LUDOVICA ed elettivamente domiciliata presso lo
studio dell'Avv. Stefania Votano, in Roma, Viale Mazzini, n. 123;
- controricorrente -
e
P.E. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa,
in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv.
Andrea Marzoia ed elettivamente domiciliato in Roma, Lungo Tevere
Flaminio, n. 46, pai. IV, scala B, presso lo studio Grez;
- controricorrente -
nonchè
PO.Ma., rappresentato e difeso, in virtù di procura
speciale a margine del controricorso, dall'Avv. Giovanni Polizzi ed
elettivamente domiciliato in Roma, alla v. Afranio, n. 23, presso lo
studio dell'Avv. Emanuela Pastore Stocchi;
- controricorrente -
Avverso il provvedimento del Tribunale di Ferrara in composizione
collegiale n. 72/2006 V.G. (depositato il 25 settembre 2006) emesso
nell'ambito di procedimento L. n. 794 del 1942, ex artt. 28 e 29;
Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 23
ottobre 2012 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito l'Avv. Stefania Votano, per delega, nell'interesse di ciascuna
delle parti controricorrenti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l'inammissibilità
del ricorso.
(Torna su ) Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Ferrara proposto ai sensi della L. n. 794 del 1942, art. 28, l'avv. C.G., sulla premessa di aver difeso la signora P.E. in due cause, poi riunite, contro quest'ultima promosse dai suoi fratellastri Po.Ma. e M.G. per vicende ereditarie, di aver successivamente rinunciato al mandato e di essere rimasto creditore (al netto delle somme già riscosse) della predetta P.E. per l'importo residuo di Euro 56.339,19 (oltre accessori di legge), chiedeva che, previa fissazione dell'udienza di comparizione, gli venisse liquidata l'indicata somma per le prestazioni professionali rese a favore della sua ex cliente. Esteso il contraddittorio anche nei confronti di P.M.G. e Po.Ma., sul presupposto che essi potessero essere responsabili solidalmente ai sensi del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 68, per la sopravvenuta transazione tra tutte le parti dei due giudizi, nella costituzione di tutti i convenuti, il Tribunale adito, con provvedimento depositato il 25 settembre 2006 (in sede di volontaria giurisdizione), dichiarava l'inammissibilità del ricorso, condannando il professionista ricorrente al pagamento delle spese giudiziali a favore di ciascuna delle controparti. A sostegno dell'adottato provvedimento il giudice collegiale rilevava che, nella fattispecie, il procedimento speciale introdotto ai sensi della L. n. 794 del 1942, artt. 28 e 29, non avrebbe potuto essere proseguito in presenza delle doglianze formulate dalle parti convenute con le quali erano stati contestati i presupposti stessi del diritto del professionista al compenso (ovvero l'effettività dell'esecuzione delle prestazioni dedotte, la misura del credito vantato, l'imputazione del pagamento, la circostanza dell'avvenuta transazione e della partecipazione a quest'ultima dell'avvocato), non sembrando, peraltro, ravvisabile la sussistenza di una ipotesi di solidarietà ai sensi del citato R.D. n. 1578 del 1933, art. 68, (avendo le parti, dopo l'emissione della sentenza n. 190 del 2005, regolamentato l'attuazione dei diritti successori accertati con la predetta sentenza in modo da consentire la liberazione dei beni sequestrati, la vendita degli immobili ed il pagamento dei crediti riconosciuti con la medesima pronuncia giudiziale).
Avverso questo provvedimento del Tribunale di Ferrara ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, l'avv. C.G., articolato in tre motivi, in relazione al quale si sono costituiti, con distinti controricorsi, tutti gli intimati. I difensori di tutte le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
(Torna su ) Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28, formulando al riguardo il seguente quesito di diritto ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., ("ratione temporis" applicabile): "nel procedimento speciale ex lege n. 794/42 il giudice, in presenza di contestazione di qualsivoglia presupposto del procedimento stesso, è tenuto a dichiarare inammissibile il ricorso o a disporre il mutamento del rito o deve esaminare e decidere sull'esistenza del presupposto stesso quanto tale esame è agevole e non necessita di particolare attività istruttoria?".
Con tale doglianza il ricorrente ha inteso confutare la legittimità dell'ordinanza del Tribunale romagnolo con la quale era stato ritenuto che il predetto procedimento speciale non poteva essere proseguito in base alla mera contestazione dei presupposti del diritto del professionista al compenso, con la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.
2. Con il secondo motivo il ricorrente ha prospettato la violazione della citata L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 28 e 29, indicando in proposito il seguente quesito di diritto: "il giudice investito del ricorso L. n. 794 del 1942, ex art. 28, ove all'udienza di comparizione delle parti sorgano contestazioni sui presupposti del ricorso al procedimento speciale deve dichiarare inammissibile il ricorso o, in presenza di regolare instaurazione del contraddittorio, deve disporre per la prosecuzione del procedimento secondo il rito ordinario di cognizione?".
Con questo motivo il ricorrente ha contestato la legittimità dell'ordinanza impugnata sul presupposto che con la stessa il Tribunale si era limitato a dichiarare erroneamente l'inammissibilità del ricorso anzichè disporre la trasformazione del rito in ordinario.
3. Con il terzo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 68, ponendo il seguente quesito di diritto: "cosa si deve intendere per transazione ai fini dell'applicazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 68?".
Con questa doglianza il ricorrente ha posto in discussione l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva inteso interpretare il termine "transazione" contenuto nel citato art. 68 in modo letterale e restrittivo.
4. Rileva il collegio che il proposto ricorso straordinario per cassazione deve essere dichiarato inammissibile.
Il Tribunale di Ferrara - come già evidenziato in narrativa - ha ritenuto (con valutazione di merito ad esso riservata ed insindacabile in questa sede siccome adeguatamente motivata, senza che, peraltro, il ricorrente abbia dedotto propriamente una specifica doglianza attinente a vizi motivazionali) che il credito del professionista fosse contestato e che, di conseguenza, non fosse applicabile lo speciale procedimento abbreviato di cui al L. n. 794 del 1942, artt. 28, 29 e 30, (così come il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 68), che l'avvocato può promuovere per ottenere dal suo cliente il pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari relativi all'attività professionale prestata. L'ordinanza in tal senso pronunziata non può ritenersi impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, perchè non ha contenuto decisorio, non ha idoneità ad acquistare l'autorità di giudicato e non preclude la possibilità al professionista di proporre la domanda di liquidazione degli onorari in via ordinaria (cfr. Cass. n. 672 del 1996 e Cass. n. 11346 del 2001). Si prospetta, inoltre, come inammissibile anche la richiesta di annullamento del provvedimento al fine di ottenere il mutamento del rito con conseguente conservazione degli effetti dell'iniziale ricorso; infatti, il mutamento del rito, nel caso di specie, non è previsto da alcuna norma nè potrebbe trovare fondamento sulla base di applicazione analogica di norme dettate per altre controversie dal momento che il mutamento del rito ha la finalità di consentire la conservazione degli atti già compiuti, ma presuppone l'esistenza di due procedimenti a cognizione piena, mentre lo speciale procedimento per la liquidazione degli onorari è sommario e ha un oggetto diverso rispetto a quello per il quale si procede con cognizione ordinaria, con la conseguenza che la conservazione degli atti non potrebbe essere realizzata.
Deve, perciò, trovare conferma in questa sede l'orientamento a cui ha aderito la più recente giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 23344 del 2008, con la quale era stato superato il precedente e risalente orientamento di cui a Cass. n. 3637 del 2004, nonchè, da ultimo, v. anche Cass. n. 17053 del 2011), secondo il quale, in tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato anche quando l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione del procedimento speciale L. n. 794 del 1942, ex artt. 28 e 29, emerga all'udienza di comparizione delle parti dopo la regolare costituzione del contraddittorio deve essere dichiarata esclusivamente l'inammissibilità del ricorso senza disporre il mutamento del rito al fine di consentire la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie davanti al giudice competente (principio al quale si è correttamente conformato il Tribunale di Ferrara con il provvedimento impugnato inammissibilmente in questa sede), con la conseguenza che il professionista - nel caso di specie - avrebbe ben potuto, in seguito alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nelle forme di cui al suddetto procedimento speciale, far valere, in modo autonomo e con separata azione, le sue ragioni creditorie secondo le forme del rito ordinano.
5. In definitiva, alla stregua delle esposte ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di ciascuno dei controricorrenti, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo sulla scorta dei nuovi parametri previsti per il giudizio di legittimità dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (applicabile nel caso di specie in virtù dell'art. 41 dello stesso D.M.: cfr. Cass., S.U., n. 17405 del 2012).
(Torna su ) P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate, per ognuna, in complessivi Euro 4.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2012
05-01-2013 12:38
Richiedi una Consulenza