Assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
Giudice di pace Pozzuoli
Data:
30/01/2013 ud. 30/01/2013
Numero:
Intestazione
Giudice di Pace di Pozzuoli, sentenza 30 gennaio 2013
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TIZIA e CAIO, con distinti atti di citazione ritualmente notificati il 27-29/5/10 alla S.R.L. IPSLON ed alla S.A.S. ZETA le convenivano innanzi a questo Giudice affinché fosse dichiarata la loro esclusiva responsabilità in ordine alla causazione dell'inconveniente loro occorso e, per l'effetto, condannate al rimborso della somma di euro 674,00 ciascuno ed al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali (morale e da vacanza rovinata) in misura non inferiore ad euro 3.500,00 ciascuno.
Nell'atto di citazione assumevano:
- che, in data 23/12/09 acquistavano dalla Sas Zeta un pacchetto turistico (n.09/002178) emesso dalla Srl Ipslon per il periodo 30/12/09-3/1/10, con destinazione Parigi;
- che, il giorno 29/12/09 veniva comunicato loro che il volo per Parigi non sarebbe più partito dall'aeroporto di Napoli-Capodichino, bensì da Roma che, sarebbe stata raggiunta a mezzo autobus con partenza da Napoli-Capodichino;
- che, giunti all'aeroporto di Napoli veniva comunicato un ulteriore cambio di programma e, cioè, che la partenza sarebbe avvenuta da Napoli con un altro volo (QS n.101) alle ore 13,15 che, veniva, poi, spostato alle ore 19,00 e, successivamente cancellato definitivamente;
- che, per tutta la giornata del previsto imbarco non veniva loro data alcuna assistenza e/o comunicazione;
- che, tale incresciosa situazione, non supportata da nessun'altra soluzione alternativa, li costringeva a rinunciare alla vacanza e procurava loro notevolissimi disagi materiali e morali;
- che, a nulla è valsa la richiesta di risarcimento danni avanzata alla Srl Ipslon ed alla Sas Zeta a mezzo racc.te a.r. n....-1, ...-0, ...-1 e ...-3 ricevute l'11/1/10.
Instauratosi il procedimento, si costituivano le convenute che chiedevano la riunione dei procedimenti connessi dinanzi lo stesso Ufficio Giudiziario e dinanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli. In data 20/6/12 venivano riuniti solo i procedimenti pendenti dinanzi lo stesso Ufficio non avendo le parti dimostrato che i procedimenti pendenti dinanzi il Giudice di Pace di Napoli fossero stati preventivamente incardinati. La convenuta Srl Ipslon eccepiva il suo difetto di legittimatio ad causam e chiedeva la chiamata in causa della Srl Delta, quale vettore, per essere manlevata e la Spa Omega in garanzia assicurativa. La convenuta Srl Ipslon svolgeva, altresì, domanda riconvenzionale (rectius domanda autonoma) nei confronti della chiamata Srl Delta per la somma di euro 10.661,50 in restituzione e per la somma di euro 10.000,00 per risarcimento danni da inadempimento contrattuale e danno all'immagine commerciale. Si costituiva, altresì, la Sas Zeta che dichiarava di aver rimborsato agli istanti la somma di euro 1.348,00 e, svolgeva domanda riconvenzionale (rectius domanda autonoma) nei confronti della Srl Ipslon per la somma rimborsata e per la somma di euro 3.500,00 per inadempimento contrattuale e danno all'immagine commerciale. Per le chiamate si costituiva la sola Spa Omega che chiedeva il rigetto della domanda di manleva in quanto la polizza non era operante per la tipologia dei danni richiesti. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi.
Sulle rassegnate conclusioni, all'udienza del 18/1/13, la causa veniva assegnata a sentenza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della S.R.L. Delta regolarmente chiamata in causa e non costituitasi.
Ancora in via preliminare va chiarito che la causa s'incentra solo sulla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per "vacanza rovinata" o meglio, per "vacanza non effettuata".
Infatti la richiesta di rimborso della somma pagata per il pacchetto turistico è venuta meno per averla la Sas Zeta rimborsata per intero agli istanti. Quest'ultima somma, poi, è stata richiesta in rimborso dalla Sas Zeta alla Srl Ipslon.
Le domande riconvenzionali (rectius: domande autonome) svolte dalla Srl Ipsolon nei confronti della Srl Delta e dalla Sas Zeta nei confronti della Srl Ipslon non possono trovare accoglimento.
La prima perché supera la competenza per valore di questo Giudice adito che, si dichiara incompetente e rimette le parti dinanzi il Giudice Unico del Tribunale di Napoli; la seconda perché, trattandosi di risarcimento danni da immagine commerciale, questi non sono stati provati.
La Sas Zeta non ha provato, così come asserito, la perdita della clientela mediante la produzione in giudizio delle scritture contabili attestanti la diminuzione del volume d'affari e, né il danno alla reputazione commerciale attraverso la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, dalle quali potesse evincersi l'effettiva verificazione del pregiudizio.
Nel caso in cui siano stati lesi diritti della persona, come quello alla reputazione, per il discredito subito, il danno è in re ipsa e dovrà essere risarcito senza che incomba sul danneggiato l'onere di fornire la prova della sua esistenza; se invece viene dedotta la lesione della reputazione commerciale, come nel caso di specie, l'altrui comportamento illecito rappresenta un semplice indizio dell'esistenza del danno, da valutare nel contesto di tutti gli altri elementi della situazione in cui si inserisce. Pertanto la parte che ha subito un pregiudizio alla propria immagine e reputazione commerciale e che invoca in proprio favore l'uso da parte del giudice del potere di liquidazione equitativa del danno, ha l'onere di provare, eventualmente anche con presunzioni, le sfavorevoli conseguenze patrimoniali derivategli dall'inadempimento contrattuale. Infatti il potere riconosciuto al giudice dall'art. 1226 c.c. di liquidare il danno con valutazione equitativa non esonera la parte interessata dall'obbligo di offrire al giudice elementi probatori circa la sussistenza del danno, esaurendosi l'apprezzamento equitativo del magistrato nella necessità di colmare quelle che sono le lacune inevitabili nella determinazione del preciso ammontare del danno. La valutazione equitativa del danno, cioè, presuppone che questo, pur non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, sia certo nella sua esistenza ontologica; se tale certezza non sussiste, il potere discrezionale del giudice del merito, nonostante l'affermazione generica del diritto al risarcimento, non ha modo di estrinsecarsi e deve essere applicato il principio actore non probante reus absolvitur.
La domanda di manleva svolta dalla Srl Ipslon nei confronti della Spa Omega non può trovare accoglimento. Infatti, la "polizza di assicurazione della responsabilità civile e perdite pecuniarie degli organizzatori ed intermediari di viaggio" intercorsa tra le due Società esclude il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Gli articoli 26 e 30 di detta polizza precisano che:
- la Spa Omega si obbliga a tenere indenne l'assicurata di quanto questa sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali, materiali e patrimoniali involontariamente cagionati ai propri clienti in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti (art. 26);
- nel caso di richieste di risarcimento provenienti dai clienti dell'assicurato, restano esclusi dall'assicurazione gli importi dovuti a titolo di restituzione totale o parziale del costo del pacchetto o servizio turistico acquistato o dell'eventuale minor valore della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta (art. 30).
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.
E' pacifica la circostanza dell'avvenuto acquisto, da parte degli attori, in data 23/12/09, del pacchetto di viaggio organizzato dalla Srl Ipsoln, verso il corrispettivo di euro 675,00 ciascuno. Tale pacchetto comprendeva un volo diretto, andata e ritorno, da Napoli a Parigi, con volo charter e n. 5 giorni e 4 notti presso Hotel Quality Opera S.Lazare 3*, come indicato in dettaglio nel contratto di viaggio.
Non è stato contestato dalle convenute, inoltre, che gli attori si siano presentati in tempo utile per il disbrigo delle formalità del check-in e che il volo sul quale avrebbero dovuto viaggiare, non è partito per motivi non comunicati.
Tale circostanza è stata confermata dalla deposizione del teste escusso e dalla denuncia sporta, da tutti i componenti il gruppo in partenza con lo stesso volo, presso l'Ufficio di Frontiera Aerea della Polizia di Stato dell'Aeroporto di Capodichino (Confr. Denuncia in atti).
Ci si trova di fronte, nel caso di specie, dunque, ad una ipotesi di annullamento del pacchetto turistico non dipendente da colpa del viaggiatore/consumatore. Si rileva, di conseguenza, l'applicabilità del dettato dell'art. 92 del Codice del Consumo che prevede specifiche garanzie e protezioni a favore del consumatore, nel caso di recesso o annullamento del servizio. In particolare il consumatore, in caso di annullamento del pacchetto turistico, ha diritto, in via alternativa, a usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, oppure di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure al rimborso, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, della somma di danaro già corrisposta.
L'art. 93 del Codice del Consumo prevede, in ogni caso, e fermi restando gli obblighi di cui all'art. 92, in caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali, la responsabilità dell'organizzatore per il risarcimento del danno patito dal viaggiatore, anche qualora l'inadempimento del tour operator sia dipeso a sua volta dall'inadempimento del prestatore di servizi di cui l'organizzatore si sia avvalso nell'esecuzione del contratto di viaggio.
E' dunque evidente che la cancellazione del volo ha fatto sorgere in capo al tour operator sia l'obbligo di effettuare a favore degli attori, in via alternativa, una delle prestazioni elencate all'art. 92, sia un obbligo risarcitorio in conseguenza del fatto del vettore di cui il tour operator si è servito nell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto.
L'odierna convenuta, Srl Ipslon tuttavia, invoca l'applicazione dell'art. 96 del D.L.vo 206/2005, secondo il quale la responsabilità del "Tour Operator" è esclusa quando "la mancata o inesatta esecuzione del contratto è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore".
Deve tuttavia rilevarsi che la Srl Ipslon non ha dimostrato il carattere imprevedibile o inevitabile della mancata esecuzione del contratto.
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza 22 dicembre 2008, C.549-07, ha precisato che:
- L'art. 5, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, dev'essere interpretato nel senso che un problema tecnico occorso ad un aeromobile e che comporta la cancellazione di un volo non rientra nella nozione di "circostanze eccezionali" ai sensi di tale disposizione, a meno che detto problema derivi da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo.
Ciò dimostra, pertanto, l'insussistenza di una causa di forza maggiore, quale invocata dalla convenuta, nei confronti degli odierni istanti.
Pertanto, a norma del secondo comma dell'art. 93 del Dlgs 206/05, la Srl Ipslon è tenuta a risarcire il danno sofferto dagli istanti, salvo il diritto di rivalersi nei confronti del vettore, in separata sede.
La giurisprudenza della Cassazione è conforme nello statuire che:
- L'organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell'art. 14 del d.lgs. n. 111 del 1995, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (come il vettore, nella specie), salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi (Cass . Sez. 3, Sentenza n. 5531 del 29/2/08).
In base ai principi che regolano l'onere probatorio, in particolare a seguito della nota sentenza della Suprema Corte (Cass. Civ. SU 30 ottobre 2001 n. 13533), secondo la quale il creditore che agisce per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale dell'altro contraente deve provare la fonte del suo diritto e il termine di scadenza, ed allegare la circostanza dell'inadempimento altrui, mentre il debitore convenuto deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, compreso il proprio esatto adempimento, è onere della convenuta provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni derivanti dal contratto e dalla legge.
Dagli atti di causa risulta che la Sas Zeta ha rimborsato agli istanti la somma di euro 674,00 ciascuno e, pertanto, la stessa ha diritto di rimborso da parte della Srl Ipslon della somma di euro 1.348,00.
Dall'espletata istruttoria è risultato, inoltre, che la Srl Ipslon non ha prestato la dovuta assistenza e/o informazione e non ha offerto nessun rimborso, così come previsto e disciplinato dalla normativa Comunitaria:
- Regolamento (CE) n. 261/04 dell'11/2/04 entrato in vigore in Italia il 17/2/05, che ha abrogato e sostituito il previgente regolamento (CE) n.295/91, che disciplina, oltre al negato imbarco dipendente da overbooking, anche la cancellazione del volo e il ritardo prolungato.
Tale normativa prevede che, nei casi di negato imbarco e di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto, cumulativamente:
- al rimborso del prezzo del biglietto e, se del caso, al volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, oppure ad un volo alternativo verso la destinazione finale da prendere immediatamente o in una data successiva di suo gradimento, oppure ad un volo verso un aeroporto diverso da quello prenotato e, in tal caso, con il rimborso delle spese di trasferimento dall'aeroporto di arrivo a quello per il quale era stata effettuata la prenotazione;
- ad una somma di denaro per il mancato imbarco che, deve qualificarsi come risarcimento determinato forfettariamente;
- all'assistenza, consistente in pasti e bevande, sistemazione alberghiera, trasporto per il luogo di sistemazione, due chiamate telefoniche o messaggi via telex o fax o posta elettronica.
Il non aver prestata la dovuta assistenza e/o informazione e la cancellazione del volo che ha causato disagi, integrano gli estremi dell'inadempimento contrattuale ai sensi della disciplina generale dettata in materia dal Codice Civile, art. 1218 (responsabilità del debitore). A tale inadempimento consegue la condanna al risarcimento dei danni sofferti secondo i criteri dettati dall'art. 1223 c.c. e, pertanto, a questo Giudice sembra equo liquidare la somma di euro 200,00, ex art. 1226 c.c., per ciascun attore.
Ciò è confortato anche dalla sentenza della Cassazione a S.U. 11/11/08 n. 26972 che ha specificato:
- L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. consente ora di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, dalla minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale.
Se l'inadempimento dell'obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all'espediente del cumulo di azioni.
Che interessi di natura non patrimoniale possano assumere rilevanza nell'ambito delle obbligazioni contrattuali, è confermato dalla previsione dell'art. 1174 c.c., secondo cui la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. L'art. 1218 c.c., nella parte in cui dispone che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, non può quindi essere riferito al solo danno patrimoniale, ma deve ritenersi comprensivo del danno non patrimoniale, qualora l'inadempimento abbia determinato lesione di diritti inviolabili della persona. Ed eguale più ampio contenuto va individuato nell'art. 1223 c.c., secondo cui il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta, riconducendo tra le perdite e le mancate utilità anche i pregiudizi non patrimoniali determinati dalla lesione dei menzionati diritti. Quanto all'ulteriore somma richiesta dagli attori per il risarcimento del c.d. danno da vacanza rovinata, per giurisprudenza ormai consolidata sia di merito che di legittimità (con l'autorevole avallo della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione III, Sentenza 13 ottobre 2011 - C-8310: la nozione di risarcimento supplementare di cui all'art. 12 del Regolamento n.261/04, dev'essere interpretata nel senso che consente al Giudice Nazionale di concedere il risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, occasionato dall'inadempimento del contratto di trasporto aereo, alle condizioni previste dalla convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo o dal diritto nazionale) tale danno può farsi rientrare nella previsione dell'art. 92 comma 2 del D.Lgs 206/2005; esso può essere descritto come quel pregiudizio che si sostanzia nel disagio e nell'afflizione subiti dal turista-viaggiatore per non avere potuto godere pienamente, o per niente come nel caso di specie, della vacanza come occasione di svago e/o di riposo.
Tale voce di danno è configurata da alcuni come voce di danno patrimoniale (in considerazione del fatto che il godimento del bene "vacanza" viene considerato bene giuridico suscettibile di valutazione patrimoniale), da altri come voce di danno non patrimoniale.
La risarcibilità del danno da vacanza rovinata, configurato come danno non patrimoniale, si fonda sul combinato disposto dell'art.2059 c.c. e dell'art.92 comma 2 del Codice del Consumo, secondo il quale il consumatore, in caso di annullamento del pacchetto di viaggio senza colpa da parte del consumatore, ha diritto, oltre alla restituzione della somma o, in alternativa, all'offerta di una prestazione equivalente da parte del tour operator, al risarcimento di "ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto".
Nel caso di specie il danno può ritenersi provato in via presuntiva, in quanto, con l'annullamento del viaggio a Parigi, gli attori hanno perso un'occasione di vedere luoghi agognati e di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo.
Tale voce di danno dovrà essere quantificata equitativamente e può essere stimata prudenzialmente in euro 200,00 per ciascun attore.
In conclusione, la convenuta Srl Ipslon va condannata al pagamento a favore di Tizia e di Caio della somma di euro 400,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, nonché al pagamento in favore della Sas Zeta della somma di euro 1.348,00, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d'Ufficio, come in dispositivo, tenendo conto delle somme liquidate, del Regolamento di cui al D.M. 20/7/12 n.140, entrato in vigore il 23/8/12, dell'attività processuale svolta, della difesa multipla ed in particolare delle prescrizioni di cui agli artt. 1, 4 e 11.
Si precisa che, essendo state abrogate le tariffe professionali con il D.L. 20/1/12, convertito in legge n.27 del 24/3/12, a far data dal 23/7/12, ed essendo l'attività difensiva terminata dopo l'entrata in vigore del Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali (23/8/12), la liquidazione giudiziale delle spese di soccombenza va fatta in base ai parametri previsti dal Regolamento, ancorché alcune attività sono state svolte nel vigore delle previgenti tariffe.
In merito si è espressa la Corte di Cassazione che in una recente sentenza ha statuito:
- L'incarico conferito al professionista ha natura unitaria e non può essere considerato frazionato in ordine alle diverse prestazioni eseguite.
- Pertanto, in caso di successione di tariffe professionali, per stabilire in base a quale di essa debba essere liquidato il compenso, occorre tenere conto della natura dell'attività professionale e, se per la complessa portata dell'opera il compenso deve essere liquidato con criterio unitario, la tariffa applicabile è quella che vige alla data della liquidazione anche se l'esplicazione dell'attività ha avuto inizio quando era vigente altra tariffa (Cassazione civile, Sez. II, Sentenza n.16561 del 28/9/12 - Cass. S.U. n.17405 e n.17406 del 12/10/12).
Le spese del procedimento tra gli istanti e la Sas Zeta vanno compensate interamente avendo quest'ultima rimborsato i primi dopo l'instaurato procedimento.
Le spese del procedimento tra la Srl Ipslon e la Spa Omega vanno compensate interamente stante una diversa interpretazione del contratto di assicurazione.
La sentenza è esecutiva ex lege.
PQM
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da TIZIA e CAIO nei confronti della S.R.L. IPSLON e della S.A.S. ZETA, nonché sulle domande autonome proposte dalla S.R.L. IPSLON nei confronti della S.R.L. DELTA e della S.p.A. OMEGA, e dalla S.A.S. ZETA nei confronti della S.R.L. IPSLON, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimatio ad causam della S.R.L. DELTA;
2) dichiara la propria incompetenza per valore sulla domanda autonoma svolta dalla S.R.L. IPSLON nei confronti della S.R.L. DELTA e rimette le parti dinanzi il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, nel termine di legge;
3) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la S.R.L. IPSLON, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore di TIZIA e CAIO della somma complessiva di euro 400,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
4) condanna, altresì, la suddetta convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di euro 800,00, di cui euro 300,00 per spese, euro 500,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità;
5) distrae la somma così liquidata per spese processuali a favore dei procuratori anticipatari;
6) condanna la S.R.L. IPSLON, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore della S.A.S. ZETA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento della somma di euro 1.348,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, compensando tra le parti le spese del procedimento;
7) rigetta la domanda di manleva svolta dalla S.R.L. IPSLON nei confronti della S.p.A. OMEGA, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, compensando tra le parti le spese del procedimento;
8) compensa le spese del procedimento tra gli attori e la S.R.L. ZETA, in persona del legale rapp.te pro-tempore;
9) sentenza esecutiva ex lege
25-03-2013 14:48
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