Cambiamento di cognome.
N. 03473/2013
N. 02412/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Consiglio di Stato
Sezione Prima
ha pronunciato la presente
PARERE
Ministero dell'interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da V. L., per l'annullamento del provvedimento di diniego di aggiunta del cognome "O. di F.";
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 1219 in data 26/4/2013 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Rocco Antonio Cangelosi;
Premesso:
Il signor V.L. ha presentato ricorso straordinario per l'annullamento del provvedimento del Ministero dell'interno in data 19 giugno 2012, con il quale era stata rigettata l'istanza presentata dal medesimo in data 20 ottobre 2009 di autorizzazione a aggiungere al proprio cognome il cognome “O.di F.”. Il ricorrente sostiene che la sua istanza sarebbe legittimata dall'affiliazione nei suoi confronti voluta da parte del signor C. L. O., del ramo romano della famiglia O., e dal procedimento di adozione avviato dal predetto , ma non concluso, a causa della morte del medesimo avvenuta nel maggio 1957.
L'Amministrazione ritiene il ricorso da respingere alla luce della disciplina applicabile ratione temporis alla vicenda amministrativa, sulla base della quale risulta consolidato il principio secondo cui i cambiamenti, le aggiunte o le rettifiche al nome rivestono carattere eccezionale e, pertanto, sono autorizzabili soltanto "in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguate e pregnante documentazione e da solide e significative motivazioni", non sussistenti nel caso di specie.
Considerato:
La Sezione osserva che. il cambiamento di cognome, ha natura eminentemente discrezionale e deve salvaguardare l'interesse pubblico alla stabilità del nome, connesso ai profili pubblicisti dello stesso come mezzo di identificazione dell'individuo nella comunità sociale.
Nel caso in esame l'assenza di vincolo di parentela, come ammesso dall'istante in ragione del mancato perfezionamento dell'adozione da parte della persona avente il cognome in questione, non può consentire l'accoglimento della domanda tendente alla trasformazione in cognome di un predicato nobiliare, non sussistendo alcun presupposto che ne possa giustificare l'interesse pubblico, atteso che il cognome è un elemento qualificativo della persona, destinato non soltanto alla sua individuazione nell'ambito sociale, ma anche alla identificazione del suo status.
L'atto impugnato risulta, pertanto congruo legittimo e correttamente motivato.
Ne discende il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
Adunanza di Sezione del 3 luglio 2013
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Francesco D'Ottavi, Consigliere
Eugenio Mele, Consigliere
Adolfo Metro, Consigliere
Francesco Bellomo, Consigliere
Elio Toscano, Consigliere
Rocco Antonio Cangelosi, Consigliere, Estensore
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Hans Zelger, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/07/2013
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
02-08-2013 15:06
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